I cavalli sono animali molto amati per lo sport e il tempo libero, ma devono essere trattati con riguardo durante l’utilizzo e il trasporto. L’allevamento deve essere volto all’ottenimento di animali privi di caratteristiche gravose.
I equidi devono fidarsi delle rispettive persone di riferimento. Affinché ciò avvenga, le azioni di queste ultime devono essere prevedibili e non correlate a esperienze negative, come il dolore o la paura. I equidi non possono essere puniti con dispositivi a scarica elettrica, maltrattati o sovraffaticati (art. 4 cpv. 2 LPA).
Gli equidi devono essere trasportati con riguardo. Durante il tragitto è vietato legarli a cavezze annodate, poiché possono causare dolori quando gli animali si muovono per mantenere l’equilibrio. Il pavimento del mezzo di trasporto deve essere cosparso di strame che raccolga l’urina e lo sterco.
Chi intende allevare equidi deve informarsi in precedenza su eventuali problemi ereditari e, se del caso, richiedere una valutazione delle caratteristiche gravose, per determinare se e a quali condizioni è ammesso l’accoppiamento.
Ai sensi dell’ordinanza sulla protezione degli animali, alcune pratiche diffuse negli sport equestri e rilevanti per la protezione animale sono vietate. Ad es. è proibito ricorrere al doping, allo sbarramento e alla cosiddetta rollkur, un metodo che costringe le equidi ad assumere una postura innaturale attraverso un’iperflessione del collo e del dorso.
È inoltre vietato togliere i peli tattili, rendere ipersensibile la pelle degli arti o applicare agli stessi dispositivi che provocano dolore.
Anche l’impiego di ferrature dannose e l’applicazione di pesi nella zona degli zoccoli sono proibiti.
Per maggiori dettagli al riguardo si veda le informazioni tecniche «È vietato infliggere lesioni o sofferenze ai equidi».
Lo spazio ristretto del rimorchio e la rampa di carico flessibile possono suscitare insicurezza in un animale inesperto. Pertanto i equidi devono essere abituati per tempo a essere caricati e scaricati da un veicolo e devono essere trasportati con riguardo. La rampa di carico e il pavimento del mezzo devono essere antisdrucciolevoli, per evitare che gli animali scivolino. Il pavimento deve essere inoltre cosparso di strame. I equidi, eccetto quelli giovani, devono essere legati durante il trasporto. È vietato legarli a cavezze di corda o annodate oppure alle briglie.
Per un trasporto agevole degli animali è anche importante guidare con cautela. In Svizzera i trasporti di animali non possono durare più di sei ore.
L’allevamento deve essere volto all’ottenimento di animali sani, privi di caratteristiche gravose che ne pregiudichino il benessere. Chi alleva equidi deve informarsi innanzitutto sugli eventuali problemi ereditari dei genitori e dei discendenti. Se gli obiettivi dell’allevamento possono avere conseguenze sui discendenti, è necessario effettuare in precedenza una valutazione delle caratteristiche gravose. Per maggiori dettagli consultare l’ordinanza e le note esplicative sulla protezione degli animali nell’allevamento.
I puledri dovrebbero essere allevati in branchi su vasti pascoli, affinché possano diventare equidi resistenti dal punto di vista fisico e psicologico. Dopo lo svezzamento devono crescere in gruppo.
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Ultima modifica 15.12.2020