I cani devono essere condotti con rispetto ed educati in modo adeguato alla loro specie così da non costituire un pericolo per nessuno. I casi di morsicature devono essere notificati.
I cani instaurano un rapporto particolarmente stretto con l’uomo. Per questo motivo devono essere allevati ed educati in modo che siano socievoli con le persone e gli altri animali e che si adattino all’ambiente circostante (art. 73 cpv. 1 OPAn). Un cane ubbidiente è un piacevole compagno. L’ordinanza sulla protezione degli animali disciplina l’utilizzo nell’addestramento di provvedimenti correttivi e aiuti per educare il cane.
Ulteriori prescrizioni sul trattamento dei cani riguardano l’allevamento, il trasporto, i cani da traino e le pratiche vietate.
I detentori di animali devono far sì che il loro cane non costituisca un pericolo o spaventi persone e animali (art. 77 OPAn). Affinché questo sia possibile, i detentori di cani devono tener sotto controllo il loro animale. Per fargli seguire le istruzioni apprese, un buon rapporto tra lui e il padrone è un presupposto importante. In situazioni critiche, i cani che non ubbidiscono bene devono essere richiamati in modo tempestivo e tenuti al guinzaglio.
I provvedimenti per correggere il comportamento dei cani devono essere adeguati alla situazione e in relazione immediata con il comportamento non voluto. Occorre tener conto dell’età e delle esperienze precedenti con le persone e gli animali. È proibito trattare i cani con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri, punire i cani con spari o utilizzare collari con aculei interni o collari a strozzo senza arresto (art. 73 OPAn). In generale non possono essere utilizzati mezzi ausiliari se infliggono all’animale ferite o forti dolori oppure lo irritano notevolmente o gli incutono paura. È vietato l’impiego di dispositivi a scarica elettrica che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane o che agiscono con sostanze chimiche. A scopi terapeutici, possono essere utilizzati in singoli casi da persone che hanno le capacità richieste e un’autorizzazione cantonale (art. 76 OPAn).
Soltanto i cani identificati e registrati correttamente con un adeguato addestramento di base sono ammessi per i servizi di difesa. Questa formazione è destinata a cani di servizio dell’esercito, del corpo delle guardie di confine, della polizia nonché a cani utilizzati presso imprese di sicurezza autorizzate dal diritto cantonale. L’addestramento dei cani sportivi per i servizi di difesa può essere svolto soltanto da organizzazioni riconosciute dall’USAV. Queste organizzazioni devono inoltrare il regolamento per l’addestramento e l’esame all’USAV ai fini del riconoscimento (art. 69 OPAn e art. 74 OPAn). I detentori devono notificare all’autorità cantonale competente l’inizio dell’addestramento come cani per i servizi di difesa, in modo che essa possa registrarla nella banca dati (cfr. art. 74 cpv. 5–6 OPAn).
I Cantoni devono disciplinare l’addestramento e l’impiego di cani da caccia in conformità con la protezione degli animali. L’addestramento con animali selvatici vivi è disciplinato nell’ordinanza sulla protezione degli animali (art. 75 OPAn). L’ordinanza stabilisce che le autorità cantonali devono autorizzare sia i relativi impianti (tane artificiali, recinto per la caccia al cinghiale) sia sorvegliare eventuali manifestazioni per l’addestramento e l’esame di cani da caccia.
Nel caso in cui un cane ferisca gravemente una persona o un altro animale oppure se particolarmente aggressivo, i veterinari, i medici, i responsabili di rifugi e pensioni per animali, le autorità doganali e gli addestratori di cani sono tenuti per legge a notificarlo all’autorità cantonale competente, di regola l’ufficio veterinario cantonale, (art. 78 OPAn), presso il quale sono disponibili i relativi moduli di notifica. Una ferita è considerata grave se richiede un trattamento medico o veterinario.
Preziose informazioni e suggerimenti adatti ai bambini per evitare incidenti con cani sono contenuti nell’opuscolo «Vieni Birillo» dell’USAV (si veda Ulteriori informazioni > Pubblicazioni). Diversi Cantoni svolgono progetti scolastici in merito a questo argomento (si veda Ulteriori informazioni > Link)
L’allevamento deve mirare a selezionare cani sani. Nell’allevamento di cani di razza che a causa dell’obiettivo di allevamento possono avere caratteristiche che compromettono il loro benessere devono essere osservate determinate prescrizioni sulla protezione degli animali nell’allevamento. L’allevamento di cani deve mirare a ottenere cani con un carattere equilibrato. Un cane che presenta un comportamento oltremodo aggressivo o un’ansietà superiore alla norma deve essere escluso dall’allevamento (art. 28 OPAn).
È vietato incrociare i cani con i lupi. Per maggiori dettagli, si vedano le relative informazioni tecniche in «Ulteriori informazioni». Non possono partecipare alle manifestazioni animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi (art. 30a cpv. 4 lett. b OPAn).
Chi cede a terzi più di venti cani oppure tre cucciolate all’anno deve disporre di un’autorizzazione cantonale e della relativa formazione (cfr. art. 101 lett. c n. 1 OPAn). Per maggiori dettagli, si vedano le relative informazioni tecniche in «Ulteriori informazioni».
In auto, il cane deve essere sistemato in modo tale da non costituire un pericolo per il conducente, utilizzando una grata divisoria per cani o una gabbia di trasporto (art. 30 cpv. 2 LCStr (Legge federale sulla circolazione stradale)). I mezzi di trasporto e i contenitori di trasporto devono essere sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale (art. 165 cpv. 1 lett. f OPAn e art. 167 cpv. 1 lett. d OPAn). I cani devono potersi sedere dentro e sdraiarsi comodamente. Non deve fare né troppo freddo né troppo caldo.
L’auto è tuttavia un mezzo di trasporto e non un ricovero in cui il cane deve aspettare per ore finché, per esempio, il proprietario ha un attimo di tempo per portarlo a passeggio nella pausa pranzo. A seconda delle condizioni climatiche il cane può brevemente rimanere in auto, ad esempio durante la spesa.
I cani da traino devono essere adatti al traino. Non sono idonei, in particolare, i cani malati, quelli in gestazione avanzata o in lattazione. I cani (ad es. quelli da slitta) devono essere bardati adeguatamente (art. 73 cpv. 3 OPAn).
La recisione delle orecchie e della coda è vietata da anni in Svizzera, così come è vietata l’importazione di quelli che hanno subito tali pratiche. Maggiori dettagli sono contenuti nelle informazioni tecniche «Domande e risposte sui cani con orecchie e/o coda recise» (si veda in «Ulteriori informazioni»).
È vietato sopprimere loro gli organi vocali o utilizzare mezzi ausiliari per impedire loro di abbaiare (art. 22 cpv. 1 lett. c OPAn e art. 76 cpv. 6 lett. d OPAn).
Inoltre, è vietato applicare al cane museruole a cestello, museruole a fascia o simili che non consentono una respirazione agevole (art. 76 cpv. 5 OPAn).
Altre pratiche vietate per tutte le specie animali sono elencate all’articolo 16 OPAn.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 06.04.2021