Proteine animali e insetti destinati all’alimentazione di animali da reddito

Ampi divieti sull’alimentazione degli animali da reddito con proteine animali sono stati introdotti dal 1990 per combattere la BSE. Nel diritto svizzero questi divieti sono definiti nell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn). Nell’ambito della prevista revisione dell’ordinanza si propongono ora allentamenti di tali obblighi.

controllo dell'alimentazione - mucche

Regolamentazioni attuali

Il divieto di alimentare gli animali da reddito con proteine animali è sancito dall’articolo 27 OSOAn (vedi «Ulteriori informazioni» > Basi legali). L’articolo 28 contiene le deroghe generali, mentre altre deroghe specifiche sono descritte negli articoli da 29 a 32. La somministrazione di proteine di insetti agli animali acquatici è definita nell’articolo 31a.

Oltre al quadro giuridico veterinario, si applicano le norme del diritto sugli alimenti per gli animali. Il controllo ufficiale degli alimenti per animali è responsabile per le domande in merito (cfr. «Ulteriori informazioni» > Link qui sotto).

L’alimentazione degli animali da reddito con insetti vivi è difficilmente realizzabile nella pratica se si rispettano le normative vigenti (un foglio informativo al riguardo è disponibile sotto la voce «Ulteriori informazioni» > Maggiori dettagli ).

Prospettive

L’USAV lavora attualmente a una revisione dell’OSOAn. Tra le altre cose, propone di consentire in futuro la somministrazione di proteine suine al pollame e la somministrazione di proteine avicole ai suini. Inoltre, le proteine degli insetti dovrebbero poter essere somministrate anche a suini e pollame.

Tuttavia, al fine di proteggere la salute umana e animale, per l’applicazione pratica sono necessari criteri per la separazione delle catene di produzione. Tali criteri vengono discussi in gruppi di lavoro con rappresentanti delle organizzazioni e dei settori interessati.

La separazione deve garantire che tutti gli animali da reddito ricevano alimenti contenenti esclusivamente proteine animali caratterizzate da purezza varietale, autorizzate per le rispettive specie animali. Per questo motivo i sottoprodotti devono essere raccolti nelle aziende alimentari «suddivisi per specie animale», per poi essere separatamente trasformati, trasportati e utilizzati per la produzione di alimenti per animali. Anche nelle aziende agricole, le nuove possibilità potranno essere sfruttate in futuro soltanto dove sarà garantita una rigorosa separazione degli allevamenti in base alle specie animali. Ciò include, in particolare, che l’immagazzinamento e la somministrazione degli alimenti per animali avvengano in modo completamente separato. Oltre ai controlli ufficiali, le organizzazioni di categoria e i servizi di sanità animale possono dare un importante contributo allo sviluppo di linee guida e alla loro attuazione.

La consultazione pubblica sul progetto di revisione si è svolta dall'11 settembre 2023 al 15 dicembre 2023 e le informazioni sono disponibili al seguente link: Procedure di consultazione concluse - 2023

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 20.02.2024

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