Al fine di prevenire l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), in Svizzera l’utilizzo di proteine animali nell’alimentazione degli animali da reddito è vietato dal 1990. L’attuale revisione dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), che sancisce tale divieto e ne specifica le regole, prevede un parziale allentamento delle restrizioni. Le condizioni da rispettare, in particolare per quanto riguarda la rigorosa separazione delle catene di produzione degli alimenti per animali, sono disciplinate dalla nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn).
Il divieto di alimentare gli animali da reddito con proteine animali è sancito dall’articolo 27 OSOAn (vedi «Ulteriori informazioni» > Basi legali). L’articolo 28 contiene le deroghe generali, mentre gli articoli da 29 a 32 stabiliscono una serie di deroghe specifiche, riguardanti in particolare le proteine animali trasformate di suini, pollame e insetti.
Oltre al quadro giuridico veterinario, si applicano le norme del diritto sugli alimenti per gli animali. Il controllo ufficiale degli alimenti per animali rimane l’istanza responsabile per le domande relative alle disposizioni (cfr. «Ulteriori informazioni» > Link qui sotto).
L’alimentazione degli animali da reddito con insetti vivi è difficilmente realizzabile nella pratica se si rispettano le normative vigenti (un foglio informativo al riguardo è disponibile sotto la voce «Ulteriori informazioni» > Aiuti all’esecuzione).
Novità
È ora autorizzata la somministrazione di proteine suine al pollame e la somministrazione di proteine avicole ai suini. Inoltre, nell’alimentazione dei suini e del pollame sono ammesse le proteine degli insetti. Gli alimenti per animali da reddito possono contenere collagene e gelatina ottenuti da non ruminanti.
Al fine di proteggere la salute umana e animale, le norme fissano dei criteri per la rigorosa separazione delle catene di produzione, in modo da garantire che tutti gli animali da reddito ricevano alimenti contenenti esclusivamente proteine animali autorizzate per la rispettiva specie.
Per questo motivo, le aziende del settore alimentare devono raccogliere e produrre separatamente i sottoprodotti di ciascuna specie animale e anche le filiere in cui questi sottoprodotti vengono trasformati e utilizzati per la produzione di alimenti per animali vanno tenute separate. Queste nuove possibilità potranno essere sfruttate solo dalle aziende agricole che garantiscono pienamente la separazione degli allevamenti in base alle specie animali. Ciò significa, in particolare, che gli alimenti per animali vanno immagazzinati e somministrati in modo completamente separato. Per vigilare sul rispetto dei requisiti in vigore sono previsti controlli ufficiali lungo l’intera filiera produttiva.
La consultazione pubblica sul progetto di revisione si è svolta dall'11 settembre 2023 al 15 dicembre 2023 e le informazioni sono disponibili al seguente link: Procedure di consultazione concluse - 2023
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 26.11.2025