Procedimenti tecnologici

Quando, a causa del procedimento di fabbricazione adottato, una derrata alimentare soggiace alle disposizioni relative ai nuovi tipi di derrate alimentari (Novel Food) e quando no? Di seguito viene fornita la risposta a questa domanda.

Basi legali:

Le derrate alimentari sono soggette alle disposizioni Novel Food se:

  • non sono ancora state utilizzate prima del 15 maggio 1997 in misura significativa per il consumo umano né in Svizzera né in uno Stato membro dell’UE
  • sono state fabbricate prima del 15 maggio 1997 con un procedimento non tradizionale
  • tale procedimento comporta cambiamenti significativi nella loro composizione o struttura tali da incidere sul loro valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili

Tutti questi requisiti devono essere soddisfatti in maniera cumulativa

(art. 15 cpv. 1 lett. g dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso [ODerr, RS 817.02]).

Non soggiacciono alle disposizioni Novel Food le derrate alimentari trattate con procedimenti atti a prolungare la conservazione e ad aumentare la sicurezza igienico-microbiologica (art. 27 ODerr e sezione 2 dell’ordinanza del DFI sui procedimenti tecnologici e sugli ausiliari tecnologici atti al trattamento di derrate alimentari [OPrTec, RS 817.022.42]). Soltanto se nelle derrate alimentari trattate in questo modo si riscontrano modifiche sostanziali della composizione e delle proprietà fisiche, fisiologico-nutrizionali e organolettiche, occorre anche verificare lo status di nuovo tipo di derrata alimentare (Novel Food) ai sensi dell’articolo 15 ODerr.

Il trattamento di derrate alimentari con radiazioni ionizzanti dal canto suo necessita sempre di un’autorizzazione secondo l’articolo 28 capoverso 1 ODerr.

Il seguente albero decisionale può aiutare a stabilire se una derrata alimentare trattata con un procedimento costituisce un nuovo tipo di derrata alimentare o meno:

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La verifica della classificazione come Novel Food e la protezione della salute devono sempre essere garantite e documentate nel quadro dell’obbligo del controllo autonomo.

Esempi di classificazione:

Non sono considerate Novel Food ad esempio (elenco non esaustivo):

  • Le alternative vegane al formaggio, fabbricate con una fermentazione di derrate alimentari non di nuovo tipo mediante batteri acidolattici di uso corrente (non di nuovo tipo) prima del 15 maggio 1997 e secondo le condizioni allora usuali (la denominazione specifica di questo genere di prodotti è disciplinata dalla lettera informativa 2020/3).
  • La frutta a guscio sottoposta a un trattamento superficiale con raggi UV per ottenere un’igienizzazione. Questo trattamento non comporta un cambiamento significativo della composizione della derrata alimentare tale da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili (procedimento secondo l’art. 27 ODerr).
  • Le derrate alimentari igienizzate tramite un procedimento HPP (High pressure processing). Questo trattamento non comporta un cambiamento significativo della composizione della derrata alimentare tale da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili (procedimento secondo l’art. 27 ODerr).
  • Le derrate alimentari fabbricate con un procedimento «nuovo», ossia non utilizzato prima del 15 maggio 1997, che non comporta cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura della derrata alimentare tali da incidere sul suo valore nutritivo e sul metabolismo.

Sono considerate Novel Food ad esempio (elenco non esaustivo):

  • Le derrate alimentari sottoposte a un «trattamento UV» allo scopo di un arricchimento mirato con vitamina D.
  • Le derrate alimentari fabbricate con un procedimento «nuovo», ossia non utilizzato prima del 15 maggio 1997, che comporta cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura della derrata alimentare tali da incidere sul suo valore nutritivo e sul metabolismo. Si tratta di derrate alimentari che non sono ancora state utilizzate prima del 15 maggio 1997 in misura significativa per il consumo umano (come derrata alimentare) né in Svizzera né in uno Stato membro dell’UE.

Caratterizzazione

Le derrate alimentari che sono state trattate con un procedimento atto a prolungare la conservabilità e ad aumentare la sicurezza igienico-microbiologica devono essere contrassegnate secondo l’allegato 2 parte A numeri 1 e 3 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16).

La caratterizzazione delle derrate alimentari fabbricate con procedimenti «nuovi» e soggette all’obbligo di autorizzazione come Novel Food è disciplinata nel quadro della procedura di autorizzazione.

Ultima modifica 10.07.2020

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