Importazione da paesi terzi

Per importare da Paesi terzi animali e prodotti di origine animale, così come certi prodotti di origine non animale, è necessario preparare alla frontiera una notifica TRACES.

Nel nostro paese, le partite soggette all’obbligo di controllo veterinario di confine provenienti da paesi terzi, che vengono importate attraverso gli aeroporti internazionali di Zurigo e Ginevra, devono essere notificate prima dell’atterraggio. Per gli animali la notifica deve avvenire almeno un giorno lavorativo prima dell’atterraggio, per le merci è sufficiente una notifica prima dell’atterraggio dell’aereo. Inoltre, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione (importatore o persona da lui incaricata, ad es. spedizioniere) deve registrare la prima pagina del documento DSCE nel sistema elettronico TRACES e inviarla al servizio veterinario di confine. Le partite soggette all’obbligo di controllo che non sono state registrate in TRACES vengono respinte dal servizio veterinario di confine.

Per l’accesso a TRACES della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione al fine di effettuare tale notifica preventiva è obbligatorio partecipare a un corso (gratuito) organizzato dall’USAV (si veda Amministrazione e servizio clienti TRACES).

L’USAV raccomanda alle aziende che importano solo poche partite all’anno tramite gli aeroporti di Zurigo e Ginevra di delegare la necessaria notifica preventiva a un’impresa di spedizione che dispone di personale istruito e delle conoscenze di sistema necessarie, oltre a essere sempre aggiornata su eventuali modifiche nella procedura di registrazione.

Il risultato del controllo veterinario di confine viene inserito nella seconda pagina del DSCE. Una volta firmati elettronicamente dal pubblico ufficiale, i relativi dati vengono trasmessi via TRACES direttamente agli organi di esecuzione competenti del luogo in cui si trova l’azienda che riceverà successivamente la partita. Il documento è la prova dell’avvenuto controllo e deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione indicato nello stesso, dove il documento dovrà poi essere conservato.

Condizioni per la registrazione del documento DSCE

Per effettuare questa registrazione in TRACES devono essere dati i seguenti presupposti:

  • l’azienda di destinazione in Svizzera deve già essere registrata nel sistema TRACES. Gli autorità cantonali responsabili di TRACES amministrano gli operatori e le loro attività.
  • la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve avere accesso al sistema TRACES, se le importazioni avvengono attraverso gli aeroporti di Zurigo o Ginevra. Generalmente chiunque ha frequentato il relativo corso può accedere a TRACES.
  • l’esportatore, l’azienda di provenienza, l’importatore e la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione devono essere registrati in TRACES.
  • gli stabilimenti di origine dei paesi terzi devono solitamente essere autorizzate dall’UE e inserite in TRACES dalle autorità competenti del Paese terzo.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 06.12.2023

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