Accesso a documenti ufficiali

La legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (LTras) sancisce che ogni persona ha il diritto di consultare documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto. Qui sono riportate maggiori informazioni sulla LTras e sulla procedura per richiedere l’accesso ai documenti ufficiali dell’USAV.

Ogni persona, che si tratti di privati, rappresentanti dei media o di persone giuridiche quali associazioni o fondazioni, ha il diritto di consultare documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. Il diritto viene concesso sia agli svizzeri sia agli stranieri. L’applicazione del principio di trasparenza mira a promuovere la trasparenza nell’organizzazione e nelle attività dell’amministrazione. Il principio di trasparenza si applica ai documenti ufficiali elaborati dopo l’entrata in vigore della LTras (1° luglio 2006).

Per documenti ufficiali si intendono tutte le informazioni che concernono l’adempimento di un compito pubblico registrate su un supporto qualsiasi, digitale o scritto. Inoltre, l’informazione deve essere in possesso dell’autorità soggetta alla LTras da cui proviene o a cui è stata comunicata da terzi.

Procedura per richiedere l’accesso – svolgimento, termini ed emolumenti

La domanda di accesso può essere effettuata telefonicamente, tramite e-mail o lettera. Non deve essere motivata, ma va formulata in modo che l’USAV possa identificare i documenti richiesti. A tale scopo è importante fornire più informazioni possibili (ad es. data, titolo, numero di riferimento, periodo, evento particolare, campo specifico, autorità che ha emesso un documento). È possibile anche contattare l’USAV preventivamente e richiedere informazioni sui documenti disponibili.

Di regola, l’USAV si pronuncia entro 20 giorni in merito alla domanda. Questo termine può essere prolungato se la domanda richiede accesso a documenti vasti, complessi o difficilmente procurabili oppure se il documento ufficiale contiene dati personali di terzi che, in determinate circostanze, dovrebbero dapprima essere consultati. In questo caso il richiedente sarà ovviamente informato riguardo al prolungamento.

Se l’USAV decide di limitare, differire o negare l’accesso ai documenti richiesti, entro 20 giorni può essere presentata una domanda di mediazione allʼIncaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

L’accesso a documenti ufficiali è di norma soggetto al versamento di un emolumento. Gli emolumenti inferiori a CHF 100.- non vengono fatturati. Se i costi superano questa somma, il richiedente ne sarà informato ed entro 10 giorni dovrà confermare la domanda prima che possa essere trattata. In caso contrario essa sarà considerata ritirata.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 08.03.2019

Inizio pagina

https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/das-blv/organisation/zugang-amtliche-dokumente.html