L’USAV può concedere dei contributi a terzi (sussidi) in alcune delle sue aree di competenza, in particolare nell’ambito della ricerca del settore pubblico.
Vengono versati sussidi a beneficiari al di fuori dell’Amministrazione federale. Quando si parla di sussidio si intende, in senso lato, un contributo concesso per l’adempimento di un compito che è nell’interesse dello Stato, oppure un indennizzo per l’adempimento di un compito che lo Stato ha affidato a un terzo. A seconda dello scopo perseguito dal sussidio si attua una distinzione tra indennità e aiuti finanziari (art. 3 della legge sui sussidi).
Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari concessi a beneficiari estranei all’Amministrazione federale per promuovere l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Con tali contributi viene quindi sostenuta un’attività. Inoltre il beneficiario deve impiegare anche mezzi propri per quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui.
Un’indennità è un indennizzo concesso per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall’adempimento di compiti prescritti dal diritto federale oppure di compiti di diritto pubblico che la Confederazione ha affidato al beneficiario.
In questa pagina vengono trattati soltanto gli aiuti finanziari.
Con l’aiuto finanziario viene promosso un servizio erogato dal beneficiario su base facoltativa che è anche nell’interesse dello Stato. Previa presentazione di una domanda di aiuto finanziario è siglato un contratto o adottata una decisione. Per l’aiuto finanziario è determinante il nesso diretto con un comportamento: in altre parole la concessione dell’aiuto finanziario è legata all’adempimento di un compito ben preciso. Il diritto sugli acquisti pubblici non è applicabile alla concessione di aiuti finanziari. L’aiuto finanziario può ammontare di regola al massimo al 50 per cento delle spese globali computabili. Eventuali diritti di proprietà intellettuale che dovessero insorgere nel quadro di un contratto o di una decisione concernenti aiuti finanziari appartengono al beneficiario.
Nel caso di un servizio viene acquistata una prestazione di cui si ha bisogno. Previa presentazione di un’offerta è stipulato un contratto per la prestazione di servizi che è soggetto al diritto sugli acquisti pubblici. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale si ha un acquisto pubblico quando, per l’adempimento di compiti statali, il servizio di aggiudicazione si presenta sul mercato come richiedente di beni o di servizi e, in contropartita, versa una retribuzione. L’ammontare dell’indennizzo corrisponde al valore del servizio. Eventuali diritti di proprietà intellettuale che dovessero insorgere nel quadro di un contratto per la prestazione di servizi appartengono alla Confederazione.
Gli aiuti finanziari devono basarsi su un’espressa base legale formale sufficiente. A tale scopo non bastano né articoli di legge sullo scopo né articoli di legge sulle spese formulati in maniera generale. La LSu è unicamente una legge quadro e non costituisce una base sufficiente per il versamento di aiuti finanziari.
Gli aiuti finanziari sono concessi esclusivamente previa presentazione di una domanda (art. 11 LSu). La domanda deve contenere informazioni in merito almeno ai seguenti punti:
- richiedente (nome, indirizzo, personalità giuridica)
- progetto (scopo, contenuto)
- piano del preventivo
- altre fonti finanziarie con l’indicazione dell’ammontare delle singole partecipazioni
- tappe principali del progetto (scadenze temporali da rispettare e suo svolgimento)
Il richiedente è tenuto a fornire all’USAV tutte le informazioni necessarie; inoltre deve permettere di visionare gli atti e garantire l’accesso ai luoghi (art. 11 cpv. 2 LSu).
Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari dell’USAV. L’USAV può quindi decidere liberamente se concedere un aiuto finanziario (sussidio di natura discrezionale). Per assicurare l’esercizio del suo potere discrezionale in conformità con la legge, l’USAV deve attenersi ai principi generali secondo la LSu qualora nella legge speciale non sia sancito alcun criterio (sufficiente).
L’ammontare dell’aiuto finanziario è fissato discrezionalmente da parte dell’USAV nel quadro delle determinanti prescrizioni della legge speciale nonché delle disposizioni generali del diritto in materia di sussidi.
L’importo degli aiuti finanziari può di regola ammontare al massimo al 50 per cento delle spese globali computabili. L’aiuto finanziario deve coprire unicamente i costi computabili derivanti da un efficiente adempimento del compito, tenendo parimenti conto di un adeguato apporto di prestazioni proprie. Sono sempre fatte salve le decisioni in materia di preventivo adottate dalle Camere federali.
Gli aiuti finanziari vengono concessi tramite decisione o con contratto (art. 16 LSu). In particolare può essere stipulato un contratto se l'autorità competente dispone di un ampio margine di discrezionalità oppure si deve escludere che il beneficiario rinunci unilateralmente all'adempimento del compito.
Gli art. 17–20 LSu disciplinano il contenuto minimo delle decisioni e dei contratti. In base a tali norme, nella decisione o nel contratto vanno riportati la base giuridica, il tipo e l’ammontare dell’aiuto finanziario nonché il metodo usato per il calcolo. Se il beneficiario non ha ancora svolto il compito vengono inoltre regolamentati anche i dettagli necessari (compito da svolgere, scadenze, ecc.). Nei singoli casi può essere opportuno stabilire anche specifici obblighi di rendiconto e informazione (forma e periodicità dell’inoltro di rapporti, obblighi di notifica) oppure ulteriori requisiti e condizioni.
Gli aiuti finanziari possono essere versati il più presto dal momento in cui le spese sono divenute imminenti (art. 23 LSu). Di regola prima della determinazione dell’importo definitivo può essere versato solo l’80 per cento dell’importo presumibile, mentre il restante 20 per cento viene trattenuto.
L’USAV controlla in quale misura i beneficiari degli aiuti finanziari hanno erogato le loro prestazioni e in quale misura gli obiettivi stabiliti sono stati raggiunti (art. 25 LSu).
Se il beneficiario, nonostante diffida, non adempie il suo compito, in base all’art. 28 cpv. 1 LSu l’USAV non versa affatto l’aiuto finanziario assegnato oppure ne esige la restituzione (incluso un interesse annuo del 5 per cento). Se il beneficiario, nonostante diffida, adempie insufficientemente il suo compito, in base all’art. 28 cpv. 2 LSu l’USAV riduce adeguatamente l’aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione parziale (incluso un interesse annuo del 5 per cento).
È fatta salva per l’USAV la facoltà di attuazione giuridica dell’obbligo di adempiere il contratto.
Nel caso di una sottrazione allo scopo, l’USAV esige di regola la restituzione dell’aiuto finanziario (art. 29 LSu).
Se l’aiuto finanziario è stato concesso a torto in violazione di norme giuridiche oppure sulla base di fatti inesatti o incompleti, secondo l’art. 30 cpv. 1 LSu l’USAV revoca la decisione o recede dal contratto. In determinati casi l’USAV può rinunciare alla revoca o al recesso (art. 30 cpv. 2 LSu).
Grazie ai conti che il beneficiario deve presentare e agli obblighi di informazione che deve rispettare, l’USAV può valutare la sua situazione a livello di riserve e utili.
Nella LSu non figurano norme esplicite sulla questione del conseguimento di utili e della costituzione di riserve. Tuttavia, dal principio di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie così come da diverse disposizioni della LSu è lecito dedurre il principio implicito secondo cui con gli aiuti finanziari non è fondamentalmente consentito conseguire utili o costituire riserve.
I beneficiari degli aiuti finanziari in base al Concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 sugli appalti pubblici (CIAP) sono soggetti al diritto cantonale sugli acquisti pubblici se acquistano merci, servizi o prestazioni edili che vengono finanziati per più della metà con fondi pubblici (art. 8 cpv. 2 lett. b CIAP).
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Ultima modifica 14.03.2019