Transito di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi

Per il transito di animali e prodotti animali che interessa la Svizzera e l’UE, vi sono diverse procedure di controllo dettagliate.

Disposizioni generali

Nel caso in cui siano necessari controlli veterinari di confine presso l’aeroporto di Ginevra o Zurigo o in un posto di ispezione frontaliero nell’UE, si applica la seguente regola: per quanto riguarda gli animali l’arrivo della partita deve essere notificato al posto di controllo frontaliero al più tardi un giorno feriale prima dell’atterraggio dell’aeromobile, per i prodotti animali quattro ore prima.

Se l’importatore della partita ha il domicilio in uno degli Stati membri dell’UE, in Islanda, Norvegia o Irlanda del Nord, la notifica della spedizione deve essere effettuata nel sistema elettronico TRACES. In caso contrario può compilare manualmente la pagina 1 del CHED, ossia il documento sanitario comune di entrata (vedi «Ulteriori informazioni»).

Per motivi di protezione degli animali è vietato il transito su strada attraverso la Svizzera di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello.

Transito su rotaia o su strada

Qualsiasi partita di animali vivi o di prodotti animali che proviene da un Paese terzo e arriva in Svizzera o nell’UE per via aerea viene sottoposta a una verifica completa (controllo dei documenti, dell’identità e controllo fisico) se prosegue il viaggio su rotaia o su strada, indipendentemente dal Paese di destinazione finale.

Per la Svizzera gli aeroporti di Zurigo e Ginevra effettuano controlli veterinari su animali e prodotti animali in conformità alle condizioni di importazione vigenti.

Per attestare l’avvenuto controllo si compila un CHED, il quale dovrà accompagnare la partita fino a destinazione (vedi «Ulteriori informazioni»).

Occorre anche rispettare le disposizioni generali.

Transito per via aerea

Qualsiasi partita di prodotti animali che proviene da un Paese terzo ed entra in Svizzera o nell’UE deve essere sottoposta a un controllo dei documenti se resta più di 72 ore in aeroporto senza lasciare l’area ufficiale. Qualsiasi partita di animali vivi viene sottoposta a un controllo dei documenti se non lascia l’aeromobile; subisce invece un controllo completo se viene scaricata. Questa misura non si applica a tutte le categorie di animali e dipende dal rispetto delle condizioni di importazione (OITE-PT, art. 61).

Qualsiasi partita di animali vivi o di prodotti animali che proviene da un Paese terzo e arriva in Svizzera per via aerea per proseguire direttamente verso un altro Paese terzo è sottoposta alle disposizioni di legge del Paese di destinazione. Non è consentito il transito di animali e prodotti animali da Paesi terzi dai quali le importazioni in Svizzera sono vietate per misure di polizia epizootica.

Occorre anche rispettare le disposizioni generali. Legislazione, vedi «Ulteriori informazioni».

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 27.03.2025

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