Per il transito di animali e prodotti animali che interessa la Svizzera ed eventualmente l’UE, vi sono una serie di varianti che, nel dettaglio, richiedono una procedura diversa.
Disposizioni generali
Nell’ambito dei controlli veterinari di confine presso l’aeroporto di Ginevra o Zurigo o un posto di ispezione frontaliero nell’UE vale in ogni caso quanto segue:
la spedizione deve essere precedentemente notificata al posto di ispezione frontaliero. Se si tratta di partite di animali, la notifica deve essere effettuata almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo al posto di ispezione frontaliero. Negli altri casi la notifica deve avvenire prima dell’arrivo;
se l’importatore della partita ha il domicilio in uno degli Stati membri dell’UE, in Islanda o in Norvegia, la notifica della spedizione deve essere effettuata nel sistema elettronico TRACES. In caso contrario può essere utilizzata la pagina 1 del DVCE compilata a mano («Ulteriori informazioni»);
Per motivi di protezione degli animali il transito su strada di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello è vietato.
Paese terzo - Svizzera - UE
Entrata in Svizzera per via aerea e proseguimento del trasporto in UE su strada o su rotaia
La Svizzera esegue il controllo veterinario di confine di animali e prodotti animali presso gli aeroporti di Zurigo e di Ginevra su incarico dell’UE. Si applicano le medesime norme di importazione previste per l’importazione in Svizzera.
Devono essere osservate le disposizioni generali.
Entrata in Svizzera per via aerea e proseguimento del trasporto in UE per via aerea
Animali vivi
All’arrivo in Svizzera, tutti gli animali vivi devono essere sottoposti al controllo veterinario di confine prima di proseguire il viaggio nell’UE. Si applicano le medesime norme di importazione previste per l’importazione in Svizzera.
Attenzione: non tutti gli animali possono essere importati attraverso Ginevra e Zurigo, poiché questi aeroporti non sono autorizzati per tutte le categorie animali.
Devono essere osservate le disposizioni generali -in particolare notifica.
Prodotti animali
Si applicano le medesime norme di importazione previste per l’importazione in Svizzera. A seconda del tempo di permanenza presso l’aeroporto, viene eseguito un controllo veterinario di confine parziale o completo. La partita deve essere in ogni caso accompagnata dalle certificazioni necessarie, che devono essere presentate al servizio veterinario di confine.
Devono essere osservate le disposizioni generali.
Paese terzo - UE - Svizzera - UE - Paese terzo
Il trasporto avviene su strada, su rotaia e/o per via aerea o in una combinazione di questi mezzi.
Entrata in UE e proseguimento del trasporto in Svizzera su strada o su rotaia
In tal caso il controllo veterinario di confine deve avvenire all’arrivo nel primo Stato membro dell’UE. Non viene effettuato alcun controllo veterinario alle frontiere esterne della Svizzera.
Per attestare l’avvenuta esecuzione dei controlli viene emesso un DVCE (documento veterinario comune di entrata) che deve accompagnare la partita durante tutto il trasporto (si veda «Ulteriori informazioni»).
Devono essere osservate le disposizioni generali.
Entrata in UE e proseguimento del trasporto in Svizzera per via aerea
Animali vivi
All’arrivo nell’UE, tutti gli animali vivi devono essere sottoposti al controllo veterinario di confine prima di proseguire il viaggio in Svizzera. Si applicano le medesime norme di importazione previste per l’importazione in Svizzera.
Attenzione: non tutti gli animali possono essere importati attraverso Ginevra e Zurigo, poiché questi aeroporti non sono autorizzati per tutte le categorie animali.
Devono essere osservate le disposizioni generali.
Prodotti animali
Si applicano le medesime norme di importazione previste per l’importazione in Svizzera. All’arrivo nell’UE, a seconda del tempo di permanenza presso l’aeroporto, viene eseguito un controllo veterinario di confine parziale o completo. La partita deve essere in ogni caso accompagnata dalle certificazioni necessarie, che devono essere presentate al servizio veterinario di confine.
Paese terzo - Svizzera - Paese terzo
Entrata in Svizzera e proseguimento del trasporto in un Paese terzo per via aerea
Si applicano le condizioni del Paese di destinazione. Non possono essere effettuate spedizioni di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi, la cui importazione è vietata in Svizzera per motivi di polizia sanitaria.
Devono essere osservate le disposizioni generali.
Per la legislazione si veda «ulteriori informazioni».
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 03.10.2016