Transito di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi

Per il transito di animali e prodotti animali che interessa la Svizzera ed eventualmente l’UE, vi sono una serie di varianti che, nel dettaglio, richiedono una procedura diversa. 

Disposizioni generali

Nell’ambito dei controlli veterinari di confine presso l’aeroporto di Ginevra o Zurigo o un posto di ispezione frontaliero nell’UE vale in ogni caso quanto segue:

la spedizione deve essere precedentemente notificata al posto di ispezione frontaliero. Se si tratta di partite di animali, la notifica deve essere effettuata almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo al posto di ispezione frontaliero. Negli altri casi la notifica deve avvenire prima dell’arrivo;

se l’importatore della partita ha il domicilio in uno degli Stati membri dell’UE, in Islanda o in Norvegia, la notifica della spedizione deve essere effettuata nel sistema elettronico TRACES. In caso contrario può essere utilizzata la pagina 1 del DVCE compilata a mano («Ulteriori informazioni»);

Per motivi di protezione degli animali il transito su strada di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello è vietato.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 03.10.2016

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https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/import-und-export/transit/herkunft-ds.html