Requisiti legali specifici per i cosmetici

Dal 1° maggio 2017 sono in vigore nuovi requisiti legali per i cosmetici. Tra questi vi è l’obbligo di elaborare una documentazione informativa sul prodotto e una relazione sulla sicurezza, di osservare la buona prassi di fabbricazione e il divieto di inganno.

Documentazione

Documentazione informativa e relazione sulla sicurezza

Dal 1° maggio 2017, data in cui è entrato in vigore il nuovo diritto in materia di derrate alimentari, deve essere elaborata una documentazione informativa sul prodotto (Product information file = PIF) per ogni cosmetico immesso sul mercato con un periodo di transizione fino al 30 aprile 2021 (art. 5 dell’ordinanza sui cosmetici, OCos).

La documentazione contiene in particolare:

  • una relazione sulla sicurezza redatta da una persona qualificata;
  • una descrizione del metodo di fabbricazione e una dichiarazione di conformità alla buona prassi di fabbricazione (BPF o Good Manufacturing Practices GMP).

La relazione sulla sicurezza deve comprendere almeno i capitoli descritti nell’allegato 5 OCos ed essere firmata da una persona qualificata secondo i requisiti specifici fissati all’articolo 4 capoverso 5 OCos.

A tal fine, sono disponibili le Note di orientamento del CSSC per la sperimentazione degli ingredienti  cosmetici e la loro valutazione della sicurezza (« Notes of Guidance for the testing of cosmetic ingredients and their safety evaluation », 2023) da seguire e un modulo di esempio per la
documentazione informativa e il rapporto sulla sicurezza con supporti esplicativi (vedi "Ulteriori informazioni").

La documentazione informativa deve essere redatta per ogni cosmetico, fatta eccezione per i cosmetici artigianali (diversi da quelli applicati in zona perioculare e sulle membrane mucose nonché da quelli destinati ai bambini al di sotto dei tre anni) distribuiti localmente, in circostanze limitate, nell’ambito di una festa scolastica o bazar. Questi prodotti devono essere comunque sicuri per la salute.

Buona prassi di fabbricazione

Al fine di garantire la protezione della salute umana, i cosmetici devono essere fabbricati in modo da soddisfare le condizioni igieniche e di pulizia. È definito un nuovo standard per la BPF, che corrisponde alla norma ISO 22716 (art. 12 e all. 7 OCos). Tuttavia non è richiesta la certificazione.

Divieto di inganno

Il divieto di inganno per i cosmetici è ormai in vigore dal 1° maggio 2017. Le dichiarazioni utilizzate per i cosmetici non devono essere ingannevoli e devono essere conformi ai criteri elencati nell’allegato 6 OCos. Inoltre, le dichiarazioni non possono contenere indicazioni relative alle proprietà mediche o terapeutiche (art. 47 cpv. 3 e 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, ODerr).

I requisiti relativi alla caratterizzazione figurano negli articoli 8 e 9 OCos, quelli relativi alle indicazioni (ad es. lingue) nell’articolo 47 capoversi 1 e 2 ODerr. 

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 05.03.2024

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