La Svizzera ha raggiunto un consenso con l’UE sulla stabilizzazione dell’Accordo agricolo e, oltre al suo ulteriore sviluppo, ha concluso un nuovo Protocollo sulla sicurezza alimentare. Grazie alla creazione di uno Spazio comune di sicurezza alimentare, il Protocollo offre vantaggi significativi per l’economia alimentare svizzera, per la salute di vegetali e animali e la protezione dei consumatori.

L’UE è il principale partner commerciale della Svizzera. Gli scambi commerciali di prodotti agricoli e derrate alimentari tra la Svizzera e l’UE ammonta ogni anno a oltre 16 miliardi di franchi. Il 50 % delle esportazioni in questo settore è destinato all’UE, il 74 % delle importazioni proviene dall’UE.
I vantaggi del Protocollo sulla sicurezza alimentare Svizzera-UE
Uno Spazio comune di sicurezza alimentare rafforza la cooperazione tra la Svizzera e l’UE lungo l’intera filiera agroalimentare: la sicurezza dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari nel commercio comune è garantita a lungo termine e vengono rafforzati la protezione dei consumatori e il divieto di inganno.
- Commercio: accesso facilitato al mercato
L’ulteriore abbattimento degli ostacoli al commercio non tariffari (cioè restrizioni commerciali diverse dai dazi) facilita l’accesso reciproco al mercato per i produttori alimentari, ovvero le aziende svizzere possono semplicemente continuare a esportare i loro prodotti nell’UE. I consumatori svizzeri hanno un’ampia scelta di derrate alimentari provenienti dalla Svizzera e da altri Paesi europei.
- Sicurezza alimentare: maggiore protezione dei consumatori e divieto di inganno
La Svizzera avrà accesso alle reti e ai gruppi di lavoro pertinenti dell’UE, tra cui l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), alle valutazioni dei rischi dell’UE e ai sistemi di allerta dell’UE. In più, la Svizzera sarà integrata nel sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari dell’UE. È stato inoltre ottenuto che per i prodotti alimentari commercializzati in Svizzera rimanga l’obbligo di indicare il Paese di produzione. La lotta comune contro la contraffazione e le frodi offre all’industria alimentare svizzera una maggiore protezione, rafforzando così la protezione dei consumatori.
- Salute degli animali: ulteriore armonizzazione nella lotta alle epizoozie
Una collaborazione ancora più stretta tra la Svizzera e l’UE rafforza la lotta comune contro le epizoozie, che possono potenzialmente trasmettersi anche all’essere umano e causare gravi danni economici. Viene inoltre rafforzato l’impegno comune nella lotta contro le resistenze agli antibiotici.
Conservazione dei risultati ottenuti:
- Politica agricola sovrana
La Svizzera continua a mantenere la propria autonomia nella definizione della politica agricola. Ciò significa che può definire autonomamente la propria politica agricola. La Svizzera può, ad esempio, continuare a decidere in modo indipendente in merito alle proprie leggi sull’agricoltura e alle sovvenzioni agli agricoltori. La protezione doganale svizzera (dazi doganali e contingenti) per i prodotti agricoli sarà mantenuta.
- Organismi geneticamente modificati (OGM)
Le norme svizzere sugli OGM per gli alimenti per animali, il settore delle sementi e le derrate alimentari rimangono invariate.
- Protezione degli animali
Gli standard svizzeri più elevati in materia di protezione degli animali rimangono in vigore. Anche il divieto nazionale di transito degli animali sulle strade svizzere è stato garantito in modo permanente come eccezione.
Domande frequenti sul Protocollo UE sulla sicurezza alimentare
Domande frequenti sull’omologazione dei prodotti fitosanitari nell’ambito del pacchetto Svizzera-UE
- Che cosa cambierà per i consumatori?
Con l’istituzione di uno Spazio comune di sicurezza alimentare, i consumatori beneficeranno di una protezione ancora maggiore nel commercio internazionale online e offline di derrate alimentari. La Svizzera avrà pieno accesso al sistema di allerta rapida dell’UE e ai dati, in modo da essere informata in tempo reale di eventuali rischi, come la presenza sul mercato di prodotti non sicuri, e poter reagire rapidamente. Sarà così rafforzata la protezione della salute lungo tutta la filiera agroalimentare.
- Che cosa cambierà per le aziende alimentari?
Nella pratica, per le aziende alimentari svizzere non cambierà nulla. Infatti, già oggi oltre il 90 % della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari corrisponde a quella dell’UE. In Svizzera, ad esempio, vigono requisiti equivalenti relativi all’igiene o alla sicurezza alimentare e valori massimi praticamente identici per i residui di prodotti fitosanitari.
- Vengono introdotte regole più severe per i piccoli fornitori, quali bancarelle dei mercati, eventi di associazioni o negozi in fattorie (consegna occasionale di derrate alimentari)?
No. Non vi sarà alcun cambiamento per questi piccoli fornitori. Anch’essi sono soggetti alla legislazione svizzera in materia di derrate alimentari e devono pertanto garantire il rispetto delle regole di igiene e la qualità dei prodotti, ma sia il diritto svizzero sia quello dell’UE prevedono alcune facilitazioni per la cosiddetta consegna «diretta o occasionale». Per loro, quindi, non cambierà nulla rispetto ad oggi.
- Le aziende svizzere saranno soggette a controlli da parte di funzionari dell’UE?
No. I controlli nelle aziende alimentari svizzere sono e saranno anche in futuro condotti dalle autorità cantonali di esecuzione e non dall’UE. Tuttavia, già oggi la Commissione europea effettua audit nel campo di applicazione dell’Accordo agricolo in vigore per verificare che in Svizzera, così come in altri Paesi terzi, il sistema di controllo della sicurezza alimentare venga attuato correttamente.
- Gli standard svizzeri in materia di protezione degli animali saranno allentati?
No. La Svizzera manterrà i suoi severi standard. Anche in futuro, la detenzione di animali da reddito agricoli sarà soggetta agli elevati requisiti svizzeri. Rimarranno inoltre in vigore importanti eccezioni, in particolare il divieto nazionale di transito degli animali sulle strade svizzere.
- Saranno importate in Svizzera derrate alimentari geneticamente modificate?
La Svizzera è riuscita a negoziare un’eccezione in materia di organismi geneticamente modificati (OGM). Ovvero neanche in futuro le derrate alimentari geneticamente modificate autorizzate nell’UE saranno automaticamente omologate in Svizzera, ma dovranno prima essere sottoposte alla stessa procedura applicata già oggi. Ad esempio, nell’UE diverse varietà di colza geneticamente modificata possono essere impiegate, tra l’altro, per la produzione di olio, ma nessuna di queste è autorizzata in Svizzera.
- Pesticidi pericolosi attualmente vietati potranno essere impiegati in Svizzera?
No. I requisiti di omologazione svizzeri per i prodotti fitosanitari sono già oggi in gran parte identici a quelli dell’UE. Poiché vigono gli stessi standard di sicurezza ed efficacia, i prodotti fitosanitari che oggi non verrebbero omologati non saranno disponibili sul mercato svizzero neanche in futuro. Il rilascio di un’omologazione nazionale vincolata ad oneri per l’impiego di un determinato prodotto rimane di competenza della Svizzera anche in futuro. Ciò significa che il nostro Paese continuerà a imporre condizioni e restrizioni proprie per garantire, ad esempio, la protezione delle acque e della salute. Rimangono infine invariate le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione delle acque.
- Che cosa cambierebbe nell’omologazione di prodotti fitosanitari?
Con il Protocollo sulla sicurezza alimentare, la Svizzera entrerà pienamente a far parte del sistema di autorizzazione dell’UE. Avrà quindi pieno accesso alle valutazioni del rischio e potrà contribuire alle valutazioni dei prodotti fitosanitari con il proprio parere, beneficiare delle conoscenze di circa 2000 specialisti appartenenti ai diversi Stati dell’UE e assumere la guida nelle procedure di valutazione. In futuro, potrà omologare senza indugio a livello nazionale i prodotti fitosanitari che ha co-valutato, autorizzati per la zona «Centro» dell’UE. I produttori agricoli disporranno quindi più rapidamente di prodotti moderni ed efficaci. Non sussiste tuttavia alcun obbligo di recepire le autorizzazioni UE: queste potranno essere rifiutate se la protezione delle persone, degli animali o dell’ambiente non è garantita oppure se le norme svizzere in materia di protezione delle acque non sono rispettate.
- In futuro l’omologazione dei prodotti fitosanitari sarà più rapida?
Sì, l’omologazione sarà più rapida perché i prodotti fitosanitari co-valutati dalla Svizzera potranno essere omologati senza indugio a livello nazionale. Il livello di sicurezza ed efficacia dei prodotti rimarrà invariato, in quanto la Svizzera e l’UE hanno standard di omologazione quasi identici.
- Pesticidi pericolosi attualmente vietati potranno essere impiegati in Svizzera?
No. I requisiti di omologazione svizzeri per i prodotti fitosanitari sono già oggi in gran parte identici a quelli dell’UE. Poiché vigono gli stessi standard di sicurezza ed efficacia, i prodotti fitosanitari che oggi non verrebbero omologati non saranno disponibili sul mercato svizzero neanche in futuro. Il rilascio di un’omologazione nazionale vincolata ad oneri per l’impiego di un determinato prodotto rimane di competenza della Svizzera anche in futuro. Ciò significa che il nostro Paese continuerà a imporre condizioni e restrizioni proprie per garantire, ad esempio, la tutela delle acque e della salute. Rimangono infine invariate le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione delle acque.
- È vero che in futuro la Svizzera sarà costretta a omologare tutti i pesticidi impiegati in altri Paesi?
No. La Svizzera potrà omologare senza indugio a livello nazionale i prodotti fitosanitari che ha co-valutato, autorizzati per la zona «Centro» dell’UE, e mettere così più rapidamente a disposizione dei produttori agricoli prodotti moderni ed efficaci. Non sussiste tuttavia alcun obbligo di recepire le autorizzazioni UE: queste potranno essere respinte se la protezione delle persone, degli animali o dell’ambiente non è garantita oppure se le norme svizzere in materia di protezione delle acque non sono rispettate.
- Gli standard svizzeri in materia di protezione delle acque saranno allentati?
No. Gli standard svizzeri in materia di protezione delle acque, e di conseguenza di protezione dell’acqua potabile, rimarranno invariati. La Svizzera continuerà a controllare se i prodotti fitosanitari sono conformi ai requisiti in materia di protezione delle acque: i prodotti che non li soddisfano non saranno omologati o l’omologazione sarà vincolata a restrizioni. È ciò che avviene regolarmente ad esempio anche in Germania o in Danimarca, dove le norme per la protezione delle acque sono altrettanto severe di quelle svizzere, come esplicitamente previsto dal diritto UE (art. 36 del regolamento UE sui prodotti fitosanitari 1107/2009).
- Gli standard svizzeri in materia di protezione della salute saranno allentati?
No, a cambiare non saranno gli standard di sicurezza, ma il processo di omologazione dei prodotti fitosanitari (vedi domanda n. 7). I requisiti di omologazione e le norme in materia di protezione della salute rimarranno tanto severi quanto lo sono oggi. La Svizzera continuerà ad avere la possibilità di imporre restrizioni sui prodotti fitosanitari, ad esempio l’obbligo di indossare indumenti protettivi per il loro impiego. Potrà infine rifiutare del tutto l’omologazione dei prodotti fitosanitari per cui la protezione della salute non è garantita, come esplicitamente previsto dal diritto UE (art. 36, regolamento UE sui prodotti fitosanitari 1107/2009).
- Come funzionerà la nuova procedura di omologazione prevista dal Protocollo UE sulla sicurezza alimentare?
Nell’UE l’omologazione dei prodotti fitosanitari è suddivisa in zone: la Svizzera apparterrà alla zona «Centro». Gli Stati che ne fanno parte – tra cui Germania, Austria e Belgio – assumono a turno la guida nel processo di valutazione delle domande di omologazione. Le norme svizzere dovranno essere prese in considerazione sin dall’inizio, in particolare per quanto riguarda la protezione delle acque. Ogni Paese della zona «Centro», Svizzera inclusa, parteciperà al processo di valutazione scientifica della domanda, mettendo a disposizione le proprie conoscenze tecniche ed esprimendo la propria posizione al riguardo. Basandosi su una valutazione consolidata, la Svizzera potrà omologare senza indugio il prodotto fitosanitario a livello nazionale oppure rifiutarne l’omologazione se la protezione delle persone, degli animali o dell’ambiente non è garantita. Anche in futuro continuerà a effettuare una revisione propria relativa alla protezione delle acque e, se necessario, non omologherà un prodotto oppure l’omologazione sarà vincolata a restrizioni. In Svizzera continueranno a essere emanate disposizioni specifiche per l’uso dei prodotti fitosanitari, ad esempio il numero massimo di applicazione annuali, la distanza dalle acque o le disposizioni relative agli indumenti protettivi per il loro impiego.
- In futuro nuovi principi attivi di prodotti fitosanitari saranno disponibili più rapidamente nel nostro Paese?
La Svizzera recepisce già oggi le approvazioni dell’UE relative ai principi attivi. Tuttavia, anche con il nuovo Protocollo sulla sicurezza alimentare, potrà fissare determinate condizioni e restrizioni, ad esempio legate alla protezione delle acque. I principi attivi non più approvati nell’UE non sono più omologati neanche in Svizzera con effetto immediato. In questo modo si garantisce che il settore agricolo disponga di prodotti fitosanitari biologici e convenzionali e che i produttori svizzeri beneficino delle medesime condizioni di quelli dei Paesi UE confinanti.
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Ultima modifica 05.12.2025