Accordi internazionali

Gli accordi internazionali definiscono e sorvegliano le condizioni quadro per un commercio internazionale sicuro per gli esseri umani e gli animali. L’USAV coopera all’effettuazione di adeguamenti tecnici e allo sviluppo degli accordi vigenti.

L’USAV coopera a una serie di accordi internazionali al fine di garantire la sicurezza nel commercio tra Paesi. Di seguito sono elencati i principali accordi svizzeri nei settori veterinario, alimentare e della conservazione delle specie.

Accordi nel settore veterinario e alimentare

Accordo veterinario bilaterale Svizzera - UE

L’accordo veterinario disciplina la lotta alle epizoozie, il commercio di animali e prodotti animali e l’importazione degli stessi da Paesi terzi e costituisce la base per uno spazio veterinario comune volto a favorire gli scambi con l’UE.
Accordo veterinario bilaterale Svizzera - UE  

Accordo tra la Svizzera e la Norvegia

Con tale accordo la Svizzera e la Norvegia riconoscono l’equivalenza delle prescrizioni di diritto veterinario per il commercio di animali e prodotti di origine animale (Accordo veterinario Svizzera - Norvegia). Il campo di applicazione corrisponde all’allegato 11 dell’Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’UE (si veda «Accordo veterinario Svizzera - UE»). Pertanto lo spazio veterinario europeo è ufficialmente costituito dall’UE, dalla Norvegia e dalla Svizzera (compreso il Principato del Liechtenstein).

Accordo tra la Svizzera e la Nuova Zelanda

Con tale accordo la Svizzera e la Nuova Zelanda riconoscono l’equivalenza delle prescrizioni di diritto veterinario per il commercio di animali e prodotti di origine animale (Accordo veterinario Svizzera - Nuova Zelanda). Si applica alle seguenti specie: bovini, suini, equini, pollame e uova da cova, animali da acquacoltura, ovini, caprini e tutti gli animali ai sensi della direttiva dell’UE 92/65/CEE. L’accordo stabilisce che le legislazioni dei due Paesi sono sostanzialmente equivalenti. Per il commercio tra la Svizzera e la Nuova Zelanda, rientrante nel campo di applicazione, valgono le stesse condizioni quadro vigenti per gli scambi tra l’UE e la Nuova Zelanda.

Accordo SPS

L’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS, Sanitary and Phytosanitary Measures) disciplina le misure di protezione della salute umana, animale e vegetale che possono influire in modo diretto o indiretto sul commercio internazionale.
Si tratta di un accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Collaborazione con l’Istituto federale per la valutazione dei rischi (BfR)

Il 19 luglio 2016 l’USAV e l’Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) hanno firmato una dichiarazione di intenti per collaborare nel settore della sicurezza alimentare. L’obiettivo è sfruttare le sinergie per aumentare la sicurezza alimentare sulla base di pareri scientifici e tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori in entrambi i Paesi. Nell’ambito della collaborazione vengono scambiate conoscenze e valutazioni scientifiche. L’obiettivo è inoltre organizzare insieme eventi e promuovere progetti di ricerca comuni. I primi temi scelti per una collaborazione approfondita sono, tra gli altri, la resistenza agli antibiotici, i residui nelle derrate alimentari e la valutazione degli inchiostri di stampa.
 

Accordi sulla conservazione delle specie

CITES: animali e piante selvatici

L’acronimo CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) si riferisce a un accordo commerciale internazionale, noto anche come Convenzione di Washington, sottoscritto da 184 Paesi.

Gli intensi scambi internazionali costituiscono o potrebbero costituire una minaccia per molte specie di flora e di fauna. Il loro commercio dovrebbe quindi essere ammesso solo nella misura in cui lo consentano le rispettive risorse naturali.

In qualità di autorità esecutiva della CITES, l’USAV fornisce un importante contributo alla protezione e alla conservazione delle specie di flora e di fauna e dei loro habitat. Esecuzione della Convenzione di Washington (CITES). Il fondamento giuridico per l’esecuzione è rappresentato dalla legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) (si veda Legislazione sulla conservazione delle specie).

Commissione baleniera internazionale (IWC)

La Commissione baleniera internazionale (IWC) disciplina la caccia alle balene a livello internazionale. Il suo scopo è quello di garantire loro sufficiente protezione, consentendone al contempo una caccia regolamentata. Attualmente l’IWC conta 88 Stati membri.

Ultima modifica 30.10.2023

Inizio pagina

https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/das-blv/kooperationen/internationale-abkommen.html