Gli accordi internazionali rafforzano la sicurezza degli alimenti, consolidano la lotta comune contro le epizoozie e facilitano il libero scambio. L’USAV partecipa attivamente all’ulteriore sviluppo degli accordi esistenti nel proprio ambito di competenza.
Accordo agricolo Svizzera - UE (Allegato 11, Accordo veterinario)
L’allegato 11 dell’Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’UE è denominato anche «Allegato veterinario» o «Accordo veterinario». Comprende le misure sanitarie e zootecniche applicabili al commercio di animali vivi, prodotti animali e derrate alimentari di origine animale.
L’Accordo veterinario disciplina la lotta contro le epizoozie, il commercio di animali, prodotti animali e derrate alimentari di origine animale, nonché la loro importazione da Paesi terzi. Costituisce la base dello Spazio veterinario comune tra la Svizzera e l’UE e facilita quindi gli scambi commerciali tra la Svizzera e l’UE.
Dal 1° gennaio 2009 sono stati aboliti i controlli veterinari alla frontiera nel traffico di animali, prodotti animali e derrate alimentari di origine animale tra la Svizzera e l’UE, il che significa che il commercio di queste merci tra la Svizzera e l’UE avviene alle stesse condizioni di quello tra gli Stati membri dell’UE.
Dopo essere state controllate all’arrivo nello Spazio veterinario comune, le partite provenienti da Paesi extra UE (Paesi terzi) possono circolare liberamente. In Svizzera sono stati istituiti a questo scopo dei posti di controllo frontaliero presso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo. La Svizzera vi effettua controlli veterinari di confine.
Analogamente, gli Stati membri dell’UE controllano determinate partite per la Svizzera al loro arrivo in uno Stato membro dell’UE, ad esempio a Rotterdam o a Francoforte.
In ogni caso, i controlli doganali e relativi alla conservazione delle specie restano in vigore sia per le importazioni provenienti da Paesi terzi sia per quelle provenienti dall’UE.
Il Comitato misto veterinario controlla la corretta applicazione dell’Accordo veterinario. È responsabile del suo aggiornamento, si occupa delle questioni bilaterali e cerca soluzioni accettabili per entrambe le parti.
In Svizzera, l’USAV è responsabile per le questioni relative all’Accordo veterinario. Invia una delegazione al CMV, facilitando così uno scambio diretto di competenze e relazioni stabili tra la Svizzera e l’UE nel settore veterinario.
In Svizzera, l’USAV è responsabile per:
- l’aggiornamento dell’Accordo veterinario;
- l’adeguamento della legislazione svizzera a seguito di modifiche nella legislazione dell’UE;
- la comunicazione delle modifiche apportate alla legislazione svizzera;
- il controllo del rispetto delle norme presso le frontiere esterne (posti di controllo frontalieri).
DG SANTE - Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare
La Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare DG SANTE è una sezione della Commissione europea. È responsabile della protezione della salute della popolazione dell’UE, della salute e della protezione degli animali, nonché della salute dei vegetali e della sicurezza alimentare. La DG SANTE funge così da interlocutore centrale dell’USAV nell’ambito dell’Accordo veterinario Svizzera-UE.
In virtù di questo accordo, le decisioni dell’UE in materia di salute degli animali e sicurezza alimentare hanno un impatto sulla legislazione svizzera. La Svizzera, pertanto, presenta la sua posizione nel modo più tempestivo possibile, già a partire dalla redazione degli atti giuridici e dagli sviluppi scientifici. Ciò avviene attraverso il coinvolgimento di esperti dell’USAV in qualità di osservatori nei gruppi di lavoro e nei comitati permanenti.
Tuttavia, poiché la Svizzera non ha diritto di voto, la sua influenza è formalmente limitata. Ciò rende ancora più importanti i contatti bilaterali stabili, al fine di rappresentare efficacemente le questioni e gli interessi della Svizzera.
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è il pilastro fondamentale dell’Unione europea (UE) per la valutazione del rischio nell’ambito della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
Rappresentanti dell’USAV partecipano in qualità di osservatori a determinate sessioni, offrendo il loro contributo nei settori della tossicologia, della valutazione del rischio e delle zoonosi.
Protocollo sulla sicurezza alimentare Svizzera-UE
Alla fine del 2024, la Svizzera e l’UE hanno raggiunto un consenso sulla stabilizzazione dell’Accordo agricolo e sul suo ulteriore sviluppo con un nuovo Protocollo sulla sicurezza alimentare. L’obiettivo è creare uno Spazio comune di sicurezza alimentare che rafforzi la salute di esseri umani, animali e vegetali, nonché la protezione dei consumatori lungo l’intera filiera agroalimentare. Per l’USAV, ciò significa che il Protocollo sulla sicurezza alimentare si applicherà ora anche alle derrate alimentari di origine vegetale.
L’UE è il principale partner commerciale della Svizzera. Gli scambi commerciali di prodotti agricoli e derrate alimentari tra la Svizzera e l’UE ammonta ogni anno a oltre 16 miliardi di franchi. Il 51 % delle esportazioni svizzere in questo settore è destinato all’UE, il 73 % delle importazioni proviene dall’UE. Grazie a una più stretta collaborazione, i partner riconoscono più rapidamente i rischi per la salute e combattono più efficacemente gli inganni. Al contempo il commercio è facilitato dalla riduzione degli ostacoli non tariffari al commercio. La Svizzera avrà inoltre un seggio negli organi dell’UE e quindi il diritto di partecipare attivamente.
I vantaggi del Protocollo sulla sicurezza alimentare Svizzera-UE:
L’ulteriore riduzione degli ostacoli non tariffari al commercio (cioè restrizioni commerciali diverse dai dazi) facilita l’accesso reciproco al mercato per i produttori alimentari, ovvero le aziende svizzere possono semplicemente continuare a esportare i loro prodotti nell’UE.
La Svizzera avrà accesso alle reti e ai gruppi di lavoro centrali dell’UE, tra cui l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), alle valutazioni del rischio e ai sistemi di allarme dell’UE.
Al contempo, rimane in vigore l’obbligo di indicare il Paese di produzione per gli alimenti distribuiti in Svizzera. La lotta comune contro le contraffazioni e le frodi protegge l’industria alimentare svizzera rafforzando la protezione dei consumatori.
La Svizzera sarà integrata nel sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari dell’UE, avrà pieno accesso alle valutazioni del rischio dell’UE, potrà contribuire con il proprio parere alla valutazione di tali prodotti e mettere così più rapidamente a disposizione dei produttori agricoli prodotti moderni ed efficaci. Non sussiste tuttavia alcun obbligo di recepire le autorizzazioni UE: queste potranno essere rifiutate se la protezione delle persone, degli animali o dell’ambiente non è garantita oppure se le norme svizzere in materia di protezione delle acque non sono rispettate.
Una collaborazione ancora più stretta tra la Svizzera e l’UE rafforza la lotta comune contro le epizoozie, che possono essere trasmesse anche all’essere umano e causare gravi danni economici. Viene inoltre rafforzato l’impegno comune nella lotta contro le resistenze agli antibiotici.
Gli standard svizzeri più elevati in materia di protezione degli animali rimangono in vigore. Anche il divieto nazionale di transito degli animali sulle strade svizzere è stato garantito in modo permanente come eccezione.
Le norme svizzere sugli OGM negli alimenti per animali, nel settore delle sementi e nelle derrate alimentari rimangono invariate.
Domande e risposte frequenti sul Protocollo sulla sicurezza alimentare Svizzera-UE (Bilaterali III):
FAQ Protocollo sulla sicurezza alimentare
Per la popolazione svizzera, il Protocollo comporta innanzitutto una maggiore sicurezza, informazioni più facilmente reperibili e una protezione uniforme nell’acquisto (online e nel commercio al dettaglio) di derrate alimentari e oggetti d’uso. Ciò è reso possibile dal pieno accesso agli organismi competenti dell’UE, come l’EFSA e ai sistemi di valutazione del rischio dell’UE, tra cui il sistema di allerta rapida Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). In questo modo, la Svizzera è informata in tempo reale di eventuali rischi, come la presenza sul mercato di prodotti pericolosi per la salute, e può reagire rapidamente, rafforzando la protezione dei consumatori e il divieto di inganno lungo l’intera filiera agroalimentare.
Per le aziende alimentari svizzere non ci saranno cambiamenti tangibili nella pratica. Infatti, già oggi oltre il 90 % della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari corrisponde a quella dell’UE. In Svizzera, ad esempio, vigono già oggi requisiti equivalenti relativi all’igiene o alla sicurezza alimentare e valori massimi praticamente identici per i residui di medicamenti veterinari.
Con l’ampliamento dell’accordo, i produttori svizzeri di derrate alimentari e oggetti d’uso e le aziende otterranno un accesso facilitato al mercato interno dell’UE grazie all’ampia riduzione degli ostacoli non tariffari al commercio e la certezza del diritto grazie a norme standardizzate nell’intero Spazio di sicurezza alimentare Svizzera-UE.
No. Non vi sarà alcun cambiamento per negozi in fattoria, banchi per il mercato o manifestazioni di associazioni, come ad esempio la vendita di torte ad una festa scolastica. Anch’essi sono soggetti alla legislazione svizzera in materia di derrate alimentari e devono pertanto continuare a garantire il rispetto delle regole di igiene e la qualità ineccepibile dei prodotti, ma sia il diritto svizzero sia quello dell’UE prevedono alcune facilitazioni per la cosiddetta consegna «diretta o occasionale». Per loro, quindi, non cambierà nulla rispetto ad oggi.
No. I controlli ufficiali negli stabilimenti alimentari svizzeri sono e saranno anche in futuro condotti dalle autorità cantonali di esecuzione e non dall’UE. Già oggi la Commissione europea effettua audit nel campo di applicazione dell’Accordo agricolo in vigore, in Svizzera e in altri Paesi terzi, con lo scopo di verificare che il sistema di controllo della sicurezza alimentare venga attuato correttamente. Ciò significa che è il sistema di controllo svizzero a essere verificato, non il singolo stabilimento.
No. La Svizzera manterrà i suoi severi standard e le eccezioni già esistenti nell’Accordo agricolo. Anche in futuro, la detenzione di animali da reddito agricoli sarà soggetta agli elevati requisiti svizzeri e continuerà ad applicarsi il divieto nazionale di transito degli animali sulle strade svizzere.
La Svizzera è riuscita a negoziare un’eccezione nel settore degli OGM e continua a regolamentare la materia in modo indipendente. Ovvero neanche in futuro le derrate alimentari geneticamente modificate autorizzate nell’UE saranno automaticamente omologate in Svizzera, ma dovranno prima essere sottoposte alla stessa procedura applicata già oggi in conformità con i severi criteri di sicurezza svizzeri. Ad esempio, diverse varietà di colza geneticamente modificata sono autorizzate nell’UE per la produzione di derrate alimentari (ad es. l’olio di colza), ma nessuna di queste varietà è autorizzata in Svizzera.
FAQ Omologazione di prodotti fitosanitari
Con il Protocollo sulla sicurezza alimentare, la Svizzera entrerà pienamente a far parte del sistema di autorizzazione dell’UE. I produttori agricoli disporranno quindi più rapidamente di prodotti moderni ed efficaci. Non sussiste tuttavia alcun obbligo di recepire le autorizzazioni UE: queste potranno essere rifiutate se la protezione delle persone, degli animali o dell’ambiente non è garantita oppure se le norme svizzere in materia di protezione delle acque non sono rispettate.
Sì, l’omologazione sarà più rapida perché la Svizzera potrà omologare senza indugio nel Paese i prodotti fitosanitari da lei co-valutati. Il livello di sicurezza ed efficacia dei prodotti rimarrà invariato, in quanto la Svizzera e l’UE hanno standard di omologazione quasi identici.
No. I requisiti di omologazione svizzeri per i prodotti fitosanitari sono già oggi in gran parte identici a quelli dell’UE. Poiché vigono gli stessi standard di sicurezza ed efficacia, i prodotti fitosanitari che oggi non verrebbero omologati non saranno disponibili sul mercato svizzero neanche in futuro. Il rilascio di un’omologazione nazionale vincolata ad oneri per l’impiego di un determinato prodotto rimane di competenza della Svizzera anche in futuro. Ciò significa che il nostro Paese continuerà a imporre condizioni e restrizioni proprie per garantire, ad esempio, la protezione delle acque e della salute. Rimangono infine invariate le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione delle acque.
No. La Svizzera avrà pieno accesso alle valutazioni del rischio dell’UE e potrà contribuire alle valutazioni dei prodotti fitosanitari con il proprio parere, beneficiare delle conoscenze di circa 2000 specialisti appartenenti ai diversi Stati dell’UE e assumere la guida nelle procedure di valutazione. La Svizzera potrà omologare senza indugio a livello nazionale i prodotti fitosanitari che ha co-valutato con l’UE, autorizzati per la zona «Centro». Non sussiste tuttavia alcun obbligo di recepire le autorizzazioni UE.
No. Gli standard svizzeri in materia di protezione delle acque, e di conseguenza di protezione dell’acqua potabile, rimarranno invariati. La Svizzera continuerà a controllare se i prodotti fitosanitari sono conformi ai requisiti in materia di protezione delle acque: i prodotti che non li soddisfano non saranno omologati o l’omologazione sarà vincolata a restrizioni, come esplicitamente previsto dal diritto UE (art. 36 Regolamento (CE) n. 1107/2009).
No. La Svizzera continuerà ad avere la possibilità di imporre restrizioni sui prodotti fitosanitari, ad esempio l’obbligo di indossare indumenti protettivi per il loro impiego. Potrà infine rifiutare del tutto l’omologazione dei prodotti fitosanitari per cui la protezione della salute non è garantita, come esplicitamente previsto dal diritto UE (art. 36 Regolamento (CE) n.1107/2009).
Nell’UE l’omologazione dei prodotti fitosanitari è suddivisa in zone: la Svizzera apparterrà alla zona «Centro». Gli Stati che ne fanno parte – tra cui Germania, Austria e Belgio – assumono a turno la guida nel processo di valutazione delle domande di omologazione. Le norme svizzere dovranno quindi essere prese in considerazione sin dall’inizio, in particolare per quanto riguarda la protezione delle acque. Ogni Paese della zona, Svizzera inclusa, parteciperà al processo di valutazione scientifica della domanda, mettendo a disposizione le proprie conoscenze tecniche ed esprimendo la propria posizione al riguardo. Basandosi su una valutazione consolidata, la Svizzera potrà omologare subito senza indugio il prodotto fitosanitario a livello nazionale oppure rifiutarne l’omologazione se la protezione delle persone, degli animali o dell’ambiente non è garantita. Anche in futuro continuerà a effettuare una revisione propria relativa alla protezione delle acque, e, se necessario, non omologherà un prodotto oppure l’omologazione sarà vincolata a restrizioni. In Svizzera continueranno a essere emanate disposizioni specifiche per l’uso dei prodotti fitosanitari, ad esempio il numero massimo di applicazioni annuali, la distanza dalle acque o l’obbligo di indossare indumenti protettivi per il loro impiego.
La Svizzera recepisce già oggi le approvazioni dell’UE relative ai principi attivi. Tuttavia, anche con il Protocollo sulla sicurezza alimentare, potrà fissare determinate condizioni e restrizioni, ad esempio legate alla protezione delle acque. I principi attivi che non sono più approvati nell’UE non sono più omologati neanche in Svizzera con effetto immediato. In questo modo si garantisce che il settore agricolo disponga di prodotti fitosanitari biologici e convenzionali e che i produttori svizzeri beneficino delle medesime condizioni di quelli dei Paesi UE confinanti.
Accordo tra la Svizzera e la Norvegia
Con questo accordo la Svizzera e la Norvegia riconoscono l’equivalenza delle proprie prescrizioni di diritto veterinario per il commercio di animali e prodotti di origine animale.
Il campo di applicazione corrisponde all’allegato 11 dell’Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’UE (si veda il capitolo «Accordo veterinario Svizzera-UE»). Pertanto lo spazio veterinario europeo è ufficialmente costituito dall’UE, dalla Norvegia e dalla Svizzera compreso il Principato del Liechtenstein.
Accordo veterinario Svizzera-Norvegia
Accordo tra la Svizzera e la Nuova Zelanda
Con questo accordo la Svizzera e la Nuova Zelanda riconoscono l’equivalenza delle proprie prescrizioni di diritto veterinario per il commercio di animali e prodotti di origine animale.
Al commercio tra la Svizzera e la Nuova Zelanda si applicano le stesse condizioni quadro vigenti per il commercio tra l’UE e la Nuova Zelanda, purché avvenga all’interno del campo di applicazione.
Ultima modifica 13.03.2026