Gli accordi internazionali definiscono e sorvegliano le condizioni quadro per un commercio internazionale sicuro per gli esseri umani e gli animali. L’USAV coopera all’effettuazione di adeguamenti tecnici e allo sviluppo degli accordi vigenti.
L’USAV coopera a una serie di accordi internazionali al fine di garantire la sicurezza nel commercio tra Paesi. Di seguito sono elencati i principali accordi svizzeri nei settori veterinario, alimentare e della conservazione delle specie.
Svizzera-UE: Accordo agricolo e sicurezza alimentare
Gli scambi commerciali di prodotti agricoli e derrate alimentari tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) ammonta ogni anno a oltre 16 miliardi di franchi. L’UE è il principale partner commerciale della Svizzera, anche nel settore dei prodotti agricoli: il 50 per cento delle esportazioni in questo settore è destinato all’UE, il 74 per cento delle importazioni proviene dall’UE.
La Svizzera ha raggiunto un accordo con l'UE sulla stabilizzazione dell'accordo agricolo e, oltre al suo ulteriore sviluppo, ha concluso un nuovo protocollo sulla sicurezza alimentare. Il protocollo offre vantaggi significativi per l'economia alimentare svizzera, per la salute di vegetali e animali e la protezione dei consumatori.
1. Cooperazione ancora più stretta tra la Svizzera e l’UE
Uno Spazio comune di sicurezza alimentare rafforza la cooperazione tra la Svizzera e l'UE lungo l'intera filiera agroalimentare: la sicurezza dei prodotti agricoli e alimentari nel commercio comune è garantita a lungo termine e vengono rafforzati la protezione dei consumatori e il divieto di inganno.
2. Accesso al mercato
L’abbattimento degli ostacoli al commercio non tariffari facilita l'accesso reciproco al mercato per i produttori alimentari.
3. Politica agricola sovrana
La Svizzera continua a mantenere la propria autonomia nella definizione della politica agricola. La protezione doganale svizzera (dazi doganali e contingenti) per i prodotti agricoli sarà mantenuta.
4. Sicurezza alimentare
La Svizzera avrà accesso alle reti e ai gruppi di lavoro pertinenti dell'UE, tra cui l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), alle valutazioni dei rischi dell'UE e ai sistemi di allerta dell'UE. Inoltre, la Svizzera sarà integrata nel sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari dell'UE. È stato inoltre ottenuto che per i prodotti alimentari commercializzati in Svizzera rimanga l'obbligo di indicare il Paese di origine.
5. Lotta contro le frodi
La lotta comune contro la contraffazione e le frodi offre all'industria alimentare svizzera una maggiore protezione e rafforza la protezione dei consumatori.
6. Organismi geneticamente modificati (OGM)
La Svizzera ha una legislazione più restrittiva rispetto all'UE in materia di OGM. Le norme svizzere sugli OGM rimangono in vigore a titolo eccezionale per gli alimenti per animali, il settore delle sementi le sementi e i prodotti alimentari.
7. Protezione degli animali
Gli standard svizzeri più elevati in materia di protezione degli animali rimangono in vigore. Anche il divieto di transito degli animali è stato garantito in modo permanente come eccezione.
8. Salute degli animali
Una collaborazione più stretta tra la Svizzera e l'UE rafforza la lotta comune contro le epizoozie, che possono potenzialmente trasmettersi anche all'uomo e causare gravi danni economici. Viene inoltre rafforzato l'impegno comune nella lotta contro le resistenze agli antibiotici.
1. Che cosa cambierà per i consumatori?
Con l’istituzione di uno Spazio comune di sicurezza alimentare tra la Svizzera e l’UE – principale obiettivo dell’protocollo – i consumatori beneficeranno di una protezione ancora maggiore nel commercio internazionale online e offline di derrate alimentari. Grazie all’protocollo, i prodotti considerati non sicuri nell’UE non saranno disponibili neanche sul mercato svizzero. Sarà così rafforzata la tutela della salute lungo tutta la filiera agroalimentare.
2. Che cosa cambierà per le aziende alimentari?
Nella pratica, per le aziende alimentari svizzere non cambierà nulla. Infatti, già oggi oltre il 90 per cento della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari corrisponde a quella dell’UE. In Svizzera, ad esempio, vigono requisiti equivalenti relativi all’igiene o alla sicurezza alimentare e valori massimi praticamente identici per i residui di prodotti fitosanitari.
3. I piccoli fornitori, quali bancarelle dei mercati, stand di associazioni o negozi nelle fattorie (consegna occasionale di derrate alimentari), saranno sommersi da regole e burocrazia?
No. Non vi sarà alcun cambiamento per questi piccoli fornitori. Anch’essi sono soggetti alla legislazione svizzera in materia di derrate alimentari e devono pertanto garantire il rispetto delle regole di igiene e la qualità dei prodotti, ma sia il diritto svizzero che quello dell’UE prevedono alcune facilitazioni per la cosiddetta consegna «diretta o occasionale». Per loro, quindi, non cambierà nulla rispetto ad oggi.
4. Le aziende svizzere saranno soggette a controlli da parte di funzionari stranieri?
No. I controlli nelle aziende alimentari svizzere sono e saranno anche in futuro condotti dalle autorità cantonali di esecuzione e non dall’UE. Già oggi la Commissione europea effettua audit nel campo di applicazione dell’Accordo agricolo in vigore per verificare che in Svizzera, così come in altri Paesi terzi, il sistema di controllo della sicurezza alimentare venga attuato correttamente.
5. Gli standard svizzeri in materia di protezione degli animali saranno allentati?
No. La Svizzera manterrà i suoi severi standard in materia di protezione degli animali. Anche in futuro, la detenzione di animali da reddito agricoli sarà soggetta agli elevati requisiti svizzeri. Rimarranno inoltre in vigore importanti eccezioni, in particolare il divieto nazionale di transito degli animali sulle strade svizzere.
6. Saranno importate derrate alimentari contenenti OGM?
La Svizzera è riuscita a negoziare un’eccezione e continuerà ad applicare le sue severe prescrizioni anche in materia di organismi geneticamente modificati (OGM). Ciò significa che: Neanche in futuro, quindi, gli alimenti OGM autorizzati nell’UE saranno automaticamente omologati in Svizzera, ma dovranno prima essere sottoposti alla stessa procedura applicata già oggi. Ad esempio, nell’UE diverse varietà di colza geneticamente modificata possono essere impiegate per la produzione di olio, ma nessuna di queste è autorizzata in Svizzera.
7. Pesticidi pericolosi attualmente vietati potranno essere impiegati in Svizzera?
No. I requisiti di omologazione per i prodotti fitosanitari sono già oggi in gran parte identici a quelli dell’UE. Poiché vigono gli stessi standard di sicurezza ed efficacia, i prodotti fitosanitari che oggi non verrebbero omologati non saranno disponibili sul mercato svizzero neanche in futuro. Il rilascio di un’omologazione nazionale vincolata ad oneri per l’impiego di un determinato prodotto rimane di competenza della Svizzera anche in futuro. Ciò significa che il nostro Paese continuerà a imporre condizioni e restrizioni proprie per garantire, ad esempio, la tutela delle acque e della salute. Rimangono infine invariate le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione delle acque.
1. Che cosa cambierebbe nell’omologazione dei prodotti fitosanitari?
Con il nuovo Protocollo sulla sicurezza alimentare, la Svizzera entrerà pienamente a far parte del sistema di autorizzazione dell’UE. Avrà quindi pieno accesso alle valutazioni del rischio e potrà contribuire con il proprio parere alle valutazioni dei prodotti fitosanitari, beneficiare delle conoscenze di circa 2000 specialisti appartenenti ai diversi Stati dell’UE e assumere la guida nelle procedure di valutazione. In questo modo, in futuro, i prodotti fitosanitari co-valutati dalla Svizzera, autorizzati per la zona «Centro», potranno essere omologati senza indugio a livello nazionale. I produttori agricoli disporranno quindi più rapidamente di prodotti moderni ed efficaci. Non sussiste tuttavia alcun obbligo di recepire le autorizzazioni UE: queste potranno essere rifiutate se la protezione delle persone, degli animali o dell’ambiente non è garantita oppure se le norme svizzere in materia di protezione delle acque non sono rispettate.
2. L’omologazione dei prodotti fitosanitari sarà più rapida?
Sì, l’omologazione sarà più rapida perché i prodotti fitosanitari co-valutati dalla Svizzera potranno essere omologati senza indugio a livello nazionale. Il livello di sicurezza ed efficacia dei prodotti rimarrà invariato, in quanto la Svizzera e l’UE hanno standard di omologazione quasi identici.
3. Pesticidi pericolosi attualmente vietati potranno essere impiegati in Svizzera?
No. I requisiti di omologazione per i prodotti fitosanitari sono già oggi in gran parte identici a quelli dell’UE. Poiché vigono gli stessi standard di sicurezza ed efficacia, i prodotti fitosanitari che oggi non verrebbero omologati non saranno disponibili sul mercato svizzero neanche in futuro. Il rilascio di un’omologazione nazionale vincolata ad oneri per l’impiego di un determinato prodotto rimane di competenza della Svizzera anche in futuro. Ciò significa che il nostro Paese continuerà a imporre condizioni e restrizioni proprie per garantire, ad esempio, la tutela delle acque e della salute. Rimangono infine invariate le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione delle acque.
4. È vero che in futuro la Svizzera sarà costretta a omologare tutti i pesticidi impiegati in altri Paesi?
No. La Svizzera potrà omologare senza indugio i prodotti fitosanitari che ha co-valutato, autorizzati per la zona «Centro», e mettere così più rapidamente a disposizione dei produttori agricoli prodotti moderni ed efficaci. Non sussiste tuttavia alcun obbligo di recepire le autorizzazioni UE: queste potranno essere respinte se la protezione delle persone, degli animali o dell’ambiente non è garantita oppure se le norme svizzere in materia di protezione delle acque non sono rispettate.
5. Gli standard svizzeri in materia di protezione delle acque saranno allentati?
No. Gli standard svizzeri in materia di protezione delle acque – e di conseguenza in materia di protezione dell’acqua potabile – rimarranno invariati. La Svizzera continuerà a controllare se i prodotti fitosanitari sono conformi ai requisiti relativi alla protezione delle acque: i prodotti che non li soddisfano non saranno omologati o l’omologazione sarà vincolata a restrizioni. È ciò che avviene regolarmente anche in Germania o in Danimarca, dove le norme per la protezione delle acque sono altrettanto severe di quelle svizzere. Questa possibilità è esplicitamente prevista dal diritto UE (art. 36 Regolamento (CE) n.1107/2009).
6. Gli standard svizzeri in materia di protezione della salute saranno allentati?
No, a cambiare non saranno gli standard di sicurezza, ma il processo di omologazione dei prodotti fitosanitari (vedi domanda n. 7). I requisiti di omologazione e le norme in materia di protezione della salute rimarranno tanto severi quanto lo sono oggi. La Svizzera continuerà ad avere la possibilità di imporre restrizioni sui prodotti fitosanitari, ad esempio l’obbligo di indossare indumenti protettivi per il loro impiego. Potrà infine rifiutare del tutto l’omologazione dei prodotti fitosanitari per cui la protezione della salute non è garantita, come esplicitamente previsto dal diritto UE (art. 36 Regolamento (CE) n.1107/2009).
7. Come funzionerà la nuova procedura di omologazione prevista dal Protocollo sulla sicurezza alimentare?
Nell’UE l’omologazione dei prodotti fitosanitari è suddivisa in zone: la Svizzera apparterrà alla zona «Centro». Gli Stati che ne fanno parte – tra cui Germania, Austria e Belgio – assumono a turno la guida nel processo di valutazione delle domande di omologazione. Le norme svizzere dovranno essere prese in considerazione sin dall’inizio della procedura, in particolare per quanto riguarda la protezione delle acque. Ogni Paese della zona «Centro», Svizzera inclusa, parteciperà al processo di valutazione scientifica della domanda, mettendo a disposizione le proprie conoscenze tecniche ed esprimendo la propria posizione al riguardo. Basandosi su una valutazione consolidata, la Svizzera potrà omologare senza indugio il prodotto fitosanitario a livello nazionale oppure rifiutarne l’omologazione se la protezione delle persone, degli animali o dell’ambiente non è garantita. Anche in futuro continuerà a effettuare una revisione propria relativa alla protezione delle acque e, se necessario, non omologherà un prodotto oppure l’omologazione sarà vincolata a restrizioni. In Svizzera continueranno a essere emanate disposizioni specifiche per l’uso dei prodotti fitosanitari, ad esempio il numero massimo di applicazione annuali, la distanza dalle acque o l’obbligo di indossare indumenti protettivi per il loro impiego.
8. In futuro, nel nostro Paese, nuovi principi attivi di prodotti fitosanitari saranno disponibili più rapidamente?
La Svizzera recepisce già oggi le approvazioni dell’UE relative ai principi attivi. Tuttavia, anche con il nuovo Protocollo sulla sicurezza alimentare, potrà fissare determinate condizioni e restrizioni, ad esempio legate alla protezione delle acque. I principi attivi non più approvati nell’UE non sono più omologati neanche in Svizzera con effetto immediato. In questo modo si garantisce che il settore agricolo disponga di prodotti fitosanitari biologici e convenzionali e che i produttori svizzeri beneficino delle medesime condizioni di quelli dei Paesi UE confinanti.
Nella sua seduta del 13 giugno 2025, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sul pacchetto Svizzera-UE. La procedura di consultazione durerà presumibilmente fino al 31 ottobre 2025.
Accordi nel settore veterinario e alimentare
Accordo veterinario bilaterale Svizzera - UE
L’accordo veterinario disciplina la lotta alle epizoozie, il commercio di animali e prodotti animali e l’importazione degli stessi da Paesi terzi e costituisce la base per uno spazio veterinario comune volto a favorire gli scambi con l’UE.
Accordo veterinario bilaterale Svizzera - UE
Accordo tra la Svizzera e la Norvegia
Con tale accordo la Svizzera e la Norvegia riconoscono l’equivalenza delle prescrizioni di diritto veterinario per il commercio di animali e prodotti di origine animale (Accordo veterinario Svizzera - Norvegia). Il campo di applicazione corrisponde all’allegato 11 dell’Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’UE (si veda «Accordo veterinario Svizzera - UE»). Pertanto lo spazio veterinario europeo è ufficialmente costituito dall’UE, dalla Norvegia e dalla Svizzera (compreso il Principato del Liechtenstein).
Accordo tra la Svizzera e la Nuova Zelanda
Con tale accordo la Svizzera e la Nuova Zelanda riconoscono l’equivalenza delle prescrizioni di diritto veterinario per il commercio di animali e prodotti di origine animale (Accordo veterinario Svizzera - Nuova Zelanda). Si applica alle seguenti specie: bovini, suini, equini, pollame e uova da cova, animali da acquacoltura, ovini, caprini e tutti gli animali ai sensi della direttiva dell’UE 92/65/CEE. L’accordo stabilisce che le legislazioni dei due Paesi sono sostanzialmente equivalenti. Per il commercio tra la Svizzera e la Nuova Zelanda, rientrante nel campo di applicazione, valgono le stesse condizioni quadro vigenti per gli scambi tra l’UE e la Nuova Zelanda.
Accordo SPS
L’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS, Sanitary and Phytosanitary Measures) disciplina le misure di protezione della salute umana, animale e vegetale che possono influire in modo diretto o indiretto sul commercio internazionale.
Si tratta di un accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Collaborazione con l’Istituto federale per la valutazione dei rischi (BfR)
Il 19 luglio 2016 l’USAV e l’Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) hanno firmato una dichiarazione di intenti per collaborare nel settore della sicurezza alimentare. L’obiettivo è sfruttare le sinergie per aumentare la sicurezza alimentare sulla base di pareri scientifici e tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori in entrambi i Paesi. Nell’ambito della collaborazione vengono scambiate conoscenze e valutazioni scientifiche. L’obiettivo è inoltre organizzare insieme eventi e promuovere progetti di ricerca comuni. I primi temi scelti per una collaborazione approfondita sono, tra gli altri, la resistenza agli antibiotici, i residui nelle derrate alimentari e la valutazione degli inchiostri di stampa.
Accordi sulla conservazione delle specie
CITES: animali e piante selvatici
L’acronimo CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) si riferisce a un accordo commerciale internazionale, noto anche come Convenzione di Washington, sottoscritto da 184 Paesi.
Gli intensi scambi internazionali costituiscono o potrebbero costituire una minaccia per molte specie di flora e di fauna. Il loro commercio dovrebbe quindi essere ammesso solo nella misura in cui lo consentano le rispettive risorse naturali.
In qualità di autorità esecutiva della CITES, l’USAV fornisce un importante contributo alla protezione e alla conservazione delle specie di flora e di fauna e dei loro habitat. Esecuzione della Convenzione di Washington (CITES). Il fondamento giuridico per l’esecuzione è rappresentato dalla legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) (si veda Legislazione sulla conservazione delle specie).
Commissione baleniera internazionale (IWC)
La Commissione baleniera internazionale (IWC) disciplina la caccia alle balene a livello internazionale. Il suo scopo è quello di garantire loro sufficiente protezione, consentendone al contempo una caccia regolamentata. Attualmente l’IWC conta 88 Stati membri.
Ultima modifica 23.10.2025