Misure di protezione nel commercio con l’UE
Le misure di protezione nel commercio con l’UE prevengono la diffusione di epizoozie attraverso gli animali e i prodotti di origine animale. Qui troverete le informazioni, aggiornate ogni settimana, su disposizioni vigenti, obblighi e restrizioni attuali.
Informazioni generali
Per motivi legati alla legislazione sulle epidemie, nell’UE e in Svizzera possono essere disposte restrizioni che prevalgono sulle normali prescrizioni. In questa pagina troverete i termini, le norme, gli obblighi e le fonti di informazione più importanti. Vengono inoltre elencate le misure di protezione attualmente applicabili alle epizoozie altamente contagiose.
Le misure di protezione mirano a ridurre il rischio di diffusione delle epizoozie attraverso gli scambi commerciali. Si basano su scoperte scientifiche e possono interessare animali e merci diversi a seconda delle caratteristiche dell’agente patogeno epizootico.
I portatori di agenti epizootici possono essere animali vivi, materiale germinale, alimenti quali carne e latte, selvaggina, pelli, pelame e altri sottoprodotti di origine animale, nonché fieno e paglia.
In caso di epizoozia, le autorità competenti istituiscono zone soggette a restrizioni da cui gli animali e i prodotti animali interessati possono essere eventualmente immessi in commercio solo se espressamente autorizzato. Chiunque non rispetti queste restrizioni è perseguibile e rischia la confisca degli animali o delle merci interessate.
Nel commercio di animali vivi e prodotti di origine animale tra gli Stati membri dell’UE e la Svizzera si applicano, in conformità agli accordi bilaterali, le stesse disposizioni veterinarie vigenti per il commercio interno tra gli Stati membri dell’UE. Questo principio vale anche per il commercio con la Norvegia e l’Irlanda del Nord e, per quanto riguarda gli animali d’acquacoltura e i prodotti di origine animale, con l’Islanda. Per tutti gli altri animali e il materiale germinale, nel commercio con l’Islanda trovano applicazione le condizioni di importazione per gli Stati terzi.
Situazione epizootica: l’USAV e gli uffici veterinari cantonali informano sui nuovi focolai di epizoozie in Svizzera.
Maggiori informazion: Dashboard USAV: epizoozie: bollettino settimanale
Gli Stati membri dell’UE, la Norvegia, l’Islanda, l’Irlanda del Nord e la Svizzera notificano i loro casi di epizoozie al sistema dell’UE: Animal Disease Information System ADIS.
European Commission: Animal Disease Information System ADIS
Le informazioni aggiornate sono riportate di seguito sotto le rispettive epizoozie.
Le informazioni mensili sulla situazione internazionale e sulla diffusione di importanti malattie sono disponibili nel: Bollettino Radar
Le autorità veterinarie competenti dei singoli Stati membri forniscono informazioni su eventuali restrizioni di polizia sanitaria su un determinato territorio.
Per maggiori informazioni sulle disposizioni commerciali:
Ricerca condizioni di importazione - Banca dati importazioni online
Importazione di derrati alimentari provenienti dall'UE
I detentori di animali e le aziende non devono mettere a rischio la salute degli animali nel luogo di destinazione. Per questo motivo devono rispettare determinate regole negli scambi commerciali.
In Svizzera e nell’UE vige quanto segue: possono essere immessi in commercio unicamente animali e materiale germinale che non presentano segni di un’epizoozia trasmissibile.
Obbligo di notifica
I detentori di animali devono notificare immediatamente qualunque sintomo sospetto a un veterinario o a un ispettore degli apiari. È necessario collaborare e adottare immediatamente misure per prevenire che l’epizoozia si diffonda ulteriormente. Inoltre è necessario informare l’ufficio veterinario cantonale.
Obbligo di notifica preventiva
Prima di ogni trasferimento occorre tenere conto della situazione epizootica nel luogo di origine e di destinazione. Gli importatori hanno pertanto l’obbligo di dichiarare all’ufficio veterinario cantonale le seguenti merci almeno 10 giorni prima dell’importazione:
- animali a unghia fessa (bovini, ovini, caprini, suini, camelidi, bufali, bisonti, selvaggina d’allevamento);
- gallinacei, palmipedi, ratiti;
- api e bombi;
- materiale germinale di suini.
Informazioni sulle condizioni di esportazione nell’UE possono essere richieste agli uffici veterinari cantonali.
In caso di esportazione si consiglia di verificare in anticipo con le autorità del luogo di destinazione competenti se occorre prendere in considerazione disposizioni nazionali aggiuntive oltre a quelle vigenti a livello europeo.
Informazioni complementari sulle varie epizoozie:
Animali vivi
I servizi veterinari cantonali sono responsabili dell’esecuzione nelle zone soggette a restrizioni in caso di epizoozia. Forniscono informazioni sulle disposizioni vigenti.
Ulteriori informazioni:
Importazione di animali e prodotti animali dall’UE
Esportazione di animali e prodotti animali verso l’UE
Alimenti provenienti da stabilimenti in zone soggette a restrizioni
Gli alimenti di origine animale provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni possono essere immessi in commercio solo con l’autorizzazione delle autorità competenti. Ogni partita deve essere accompagnata da un certificato sanitario, che viene trasmesso tramite TRACES
E deve essere trasportata direttamente e senza trasbordi nell’azienda alimentare precedentemente concordata con le autorità del luogo di destinazione. Questa procedura garantisce la tracciabilità e permette di richiamare, se necessario, le merci contaminate.
Le autorità competenti specificano quali prodotti le aziende alimentari situate nelle zone soggette a restrizioni possono spedire in altri Stati membri.All’acquisto in qualità di privati, non è possibile stabilire quali prodotti possano essere venduti solo a livello nazionale. È quindi sconsigliabile introdurre privatamente alimenti di origine animale da regioni colpite da focolai di epizoozie.
Disposizioni generali:
Ricerca condizioni di importazione - Banca dati importazioni online
Importazione di derrate alimentari e ogetti d'uso provvenienti dall'UE
Esportazione di animali e prodotti animali verso l’UE
Sottoprodotti di origine animale
Chiunque commerci o smaltisca sottoprodotti di origine animale (SOA) deve garantire che non si diffondano agenti patogeni e che l’ambiente non venga messo a rischio.
Molte attività legate ai SOA devono essere comunicate all’ufficio veterinario cantonale. Per alcune attività è inoltre necessaria un’autorizzazione d’esercizio da parte dell’ufficio veterinario cantonale.
Per il commercio con l’UE di alcuni SOA e alcune merci di origine animale occorre un’autorizzazione di polizia sanitaria dell’USAV.
A seconda del loro potenziale di rischio per gli esseri umani e gli animali, i SOA sono classificati in tre categorie.Maggiori informazioni:
Sottoprodotti di origine animale
Ricerca condizioni di importazione - Banca dati importazioni online
Importazione di derrate alimentari e ogetti d'uso provvenienti dall'UE
Esportazione di animali e prodotti animali verso l’UE
Le informazioni sulle misure di protezione aggiuntive nelle zone soggette a restrizioni sono disponibili alle voci delle singole epizoozie.
Misure di protezione attualmente in vigore
A causa dell’attuale situazione epizootica nell’UE, si applicano misure di protezione per le seguenti epizoozie altamente contagiose:
Situazione epizootica in Svizzera
La LSD non è mai stata rilevata in Svizzera.
Maggiori informazioni: Lumpy skin disease (dermatite nodulare contagiosa)Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Italia
Attualmente vi sono zone di vaccinazione in:
Francia, Italia, Svizzera e Spagna
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
Animali vivi della specie bovina, bufali e bisonti, il loro materiale germinale (sperma, ovuli, embrioni), sottoprodotti della macellazione (in particolare pelli e pelame), latte crudo, colostro e latticini.
Misure di protezione
In caso di un primo focolaio di LSD, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone di restrizione ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/687. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale.
La Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta alla LSD ed elenca le zone soggette a restrizioni:
In Italia nella decisione di esecuzione (UE) 2025/1582, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/2186.
In Francia nella decisione di esecuzione (UE) 2025/1708, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/2215.
In Spagna nella decisione di esecuzione (UE) 2025/2248.Per gli animali vaccinati e i loro prodotti si applicano restrizioni al commercio, stabilite nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2023/361, modificato da ultimo dalla rettifica del regolamento delegato (UE) 2026/1073. Per il ritorno degli animali dopo l'alpeggio valgono condizioni particolari. Le autorità cantonali forniscono informazioni in merito.
Vaccinazione in Svizzera: Lumpy skin disease (dermatite nodulare contagiosa)
Maggiori informazioni
Italia: WAHIS Event 6568
Francia: WAHIS Event 6584. Sito web del Ministero dell'Agricoltura
Spagna: WAHIS 6843Situazione epizootica in Svizzera
La Svizzera è indenne dalla PSA.
Maggiori informazioni: Peste suina africana (PSA)Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Bulgaria, Germania, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Ungheria; per la diffusione esatta, consultare la mappa interattiva* della Commissione europea.
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
Suini e cinghiali (suidae) sotto forma di animali vivi, carcasse intere, materiale germinale, carne e sottoprodotti di origine animale provenienti da macelli o dalla caccia (scopo commerciale o privato).
Importazione di alimenti nel traffico turistico
L’USAV raccomanda vivamente ai privati che rientrano in Svizzera da una regione colpita dalla PSA di rinunciare a portare con sé prodotti a base di carne. L’autorità competente del Paese colpito istruisce le proprie aziende alimentari sui prodotti che possono essere inviati negli altri Paesi e su quelli per cui è vietata l’esportazione. I privati che acquistano i prodotti nei Paesi colpiti non sanno se sono destinati al consumo esclusivo in quel Paese. Nonostante le misure precauzionali adottate, per questi prodotti vi è comunque un rischio maggiore che contengano l’agente patogeno.
Cinghiali in libertà
L’importazione, l’esportazione e il traffico di cinghiali in libertà sono di norma vietati, anche al di fuori dalle zone soggette a restrizioni.
Misure di protezione
In caso di un primo focolaio di PSA, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone soggette a restrizioni intorno ai focolai nei suini domestici e zone infette intorno ai focolai nei cinghiali. Queste misure sono rette dal regolamento delegato (UE) 2020/687. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale.
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 la Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta alla PSA ed elenca le zone soggette a restrizioni, che vengono costantemente aggiornate in base agli sviluppi epidemiologici, più recentemente con la seguente modifica: regolamento di esecuzione (UE) 2026/2371.
Maggiori informazioni
UE: African swine fever - European Commission
Italia: Mappa interattiva dell’Italia, sito web del Ministero della Salute, laboratorio di riferimento nazionale: IZSPLV
Germania: Laboratorio di riferimento nazionale FLI.*Zone soggette a restrizioni sulla mappa interattiva secondo gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
allegato I:
- parte I in azzurro sulla mappa: zone in cui non sono ancora stati registrati casi di PSA, la cui popolazione di cinghiali è tuttavia soggetta a una stretta sorveglianza;
- parte II in rosa sulla mappa: zone in cui sono stati registrati casi di PSA nei cinghiali, senza focolai nelle aziende detentrici di suini;
- parte III in rosso sulla mappa: zone con focolai di PSA nelle aziende detentrici di suini, attorno ai quali sono state istituite zone di protezione (circa 3 km), zone di sorveglianza (circa 10 km) e nel resto dell’area le cosiddette «ulteriori zone soggette a restrizioni»;
allegato II:
- parte A in giallo sulla mappa: zone infette a seguito di un focolaio di PSA nei cinghiali in una zona precedentemente indenne da malattia;
- parte B in viola sulla mappa: zone soggette a restrizioni intorno a singole aziende detentrici di suini colpite in aree precedentemente indenni o che non hanno registrato focolai in allevamenti di suini negli ultimi 12 mesi.
Situazione epizootica in Svizzera
Dall’inizio di novembre 2025 sono stati rilevati in Svizzera diversi casi di influenza aviaria. L'ultimo caso è stato confermato il 19 febbraio 2026.
Maggiori informazioni: Influenza aviaria (AI) nell’animale
Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Belgio e Bulgaria
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
Uccelli di tutte le specie ed età, uova da cova e di consumo, carne di pollame e sottoprodotti di origine animale.
Misure di protezione
In caso di un primo focolaio di HPAI nel pollame o negli uccelli detenuti, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone soggette a restrizioni. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale. Anche i casi negli uccelli selvatici sono soggetti a obbligo di notifica e le autorità possono istituire zone infette.
Nella decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 la Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta all’HPAI ed elenca le zone soggette a restrizioni. Le modifiche più recenti sono entrate in vigore con la decisione di esecuzione (UE) 2026/2395.
Il regolamento delegato (UE) 2023/361, consente la vaccinazione d’urgenza e preventiva del pollame contro l’influenza aviaria negli Stati membri dell’UE. In Svizzera, attualmente la vaccinazione contro l’influenza aviaria è vietata.
Maggiori informazioni
UE: Avian influenza - European Commission, Mappa UE; informazioni del laboratorio di riferimento dell’UE in Italia: EURL Avian Flu Data Portal
Germania: Klassische Geflügelpest | Friedrich-Loeffler-Institut
Francia: Piattaforma ESA bollettino settimanale BHVSI-SA; vaccinazione: Influenza aviaire: le plan de vaccination de la France | Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Italia: Influenza aviariaSituazione epizootica in Svizzera
La Svizzera è indenne dal vaiolo degli ovini e dei caprini.
Maggiori informazioni: Vaiolo degli ovini e dei capriniAttualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Bulgaria, Grecia e Romania.
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
Ovini, caprini e relativo materiale germinale (sperma, ovuli ed embrioni), tutti i tipi di carne, compresi intestini e vesciche per il consumo umano, colostro, latte e latticini e sottoprodotti di origine animale, compresi pelli, pelame e lana.
Misure di protezione
In caso di un primo focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone soggette a restrizioni. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale.
La Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta ed elenca le zone soggette a restrizioni:
In Grecia nella decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 (si applica fino al 31 dicembre 2026), modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/2123.
In Bulgaria, le misure di emergenza sono disciplinate dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/1160, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/2207. I movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Bulgaria verso una destinazione situata in un altro Stato membro o attraverso i territori di altri Stati membri sono vietati fino al 31 dicembre 2026.
In Romania, le misure di emergenza sono disciplinate dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/1108, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/2321. I movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio rumeno verso una destinazione situata al di fuori del territorio rumeno sono vietati fino al 31 dicembre 2026.Maggiori informazioni
Grecia: WAHIS Event 6592
Bulgaria: WAHIS Event 6664
Romania: WAHIS Event 7779
UE: Sheep pox and goat poxSituazione epizootica in Svizzera
Informazioni e numero aggiornato di casi: Malattia della lingua blu (febbre catarrale ovina, Blue tongue, BT)
Tutta la Svizzera è stata dichiarata zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina in virtù dell’ordinanza dell’USAV del 2 settembre 2024 che istituisce provvedimenti per evitare l’ulteriore diffusione della febbre catarrale ovina. Il periodo stagionale privo di vettori definito all’articolo 2a si riferisce unicamente alla Svizzera e non può essere invocato per l’esportazione di animali in altri Paesi.
Nel commercio con l’Unione europea (UE) si applicano pertanto le condizioni armonizzate dell’UE relative alla febbre catarrale ovina.
Situazione epizootica nell’UE
Secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 occorre notificare almeno il primo focolaio di BT per ciascun periodo di trasmissione, sierotipo e regione di notifica. La Commissione europea mette a disposizione le sintesi settimanali e annuali delle notifiche di focolai al seguente link: Notifiche ADIS - TRACES NT.
Prima di ogni trasferimento, l’USAV raccomanda di informarsi presso il partner commerciale sulla situazione sanitaria aggiornata nel luogo di provenienza; se le informazioni sono poco chiare, raccomanda anche di astenersi dall’importazione e di sorvegliare con particolare attenzione gli animali importati dopo il loro arrivo.
Le misure di protezione per l’esportazione si applicano a:
bovini, ovini, caprini, camelidi, cervidi e tutti gli altri artiodattili (tranne i suini) nonché al loro materiale germinale.
Misure di protezione
Negli scambi commerciali occorre adottare misure per impedire che la BT si diffonda al di fuori delle aziende colpite dalla malattia o del territorio situato entro un raggio di 150 km dalle aziende in cui la malattia è stata notificata negli ultimi due anni.
Requisiti per il commercio di animali vivi
Per quanto riguarda la BT, le condizioni per l’esportazione di animali vivi sono disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2020/688, in particolare dall’allegato IX parte 1 punti 1 e 2.
Gli animali vivi provenienti da aziende nel cui territorio (entro un raggio di 150 km) non è stato notificato alcun caso di BT negli ultimi due anni non devono essere stati vaccinati con un vaccino vivo contro la BT nei 60 giorni precedenti la partenza.
Per l’esportazione di animali vivi provenienti da aziende nel cui territorio (entro un raggio di 150 km) è stato notificato un caso di BT negli ultimi due anni, le condizioni variano a seconda del caso. Gli animali possono essere esportati:
- dopo la scadenza del termine di attesa se provengono da territori stagionalmente privi di vettori;
- dopo la scadenza del periodo di attesa necessario ed eventualmente con una prova PCR se sono stati vaccinati contro la BT nel periodo di immunità del vaccino. Questa opzione è possibile solo se il produttore dei vaccini è in grado di garantire un periodo di immunità per la specie animale in questione. È il caso di alcuni vaccini contro i sierotipi 1, 2, 4 e 8;
- se provengono da aziende protette dai vettori (attuazione estremamente impegnativa);
- deroghe: previa autorizzazione da parte dell’autorità competente del Paese di destinazione (con o senza condizioni specifiche volte a ridurre i rischi). La Commissione europea e gli Stati membri devono essere stati informati di tali deroghe. Le autorizzazioni sono valide per tutte le regioni di provenienza.
Le deroghe finora concesse dall’USAV per la BT erano valide fino al 31 ottobre 2026. È in corso una valutazione per il mantenimento delle deroghe secondo le basi giuridiche applicabili dal 1° novembre 2026.
I requisiti per i territori stagionalmente privi di vettori, la sorveglianza dei nematoceri (ceratopogonidi) e le aziende protette dai vettori sono elencati nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/688.
I certificati sanitari sono disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.
Requisiti per il commercio di materiale germinale
L’esportazione di materiale germinale dalle zone interessate dalla BT è disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/686, in particolare dell’allegato II parte 5 capitolo II.
In linea generale, è necessario che il giorno della raccolta del seme, degli ovuli o degli embrioni gli animali donatori non manifestino segni clinici di un’infezione da BT.
Inoltre, gli animali donatori devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
- per un minimo di 60 giorni prima e durante la raccolta del materiale germinale, devono essere stati tenuti in un territorio in cui, almeno negli ultimi due anni, non è stata notificata alcuna infezione da BT in un raggio di 150 km intorno all’azienda;
- per un minimo di 60 giorni prima e durante la raccolta del materiale germinale devono essere stati tenuti in un territorio stagionalmente privo di vettori (vedi anche «Ulteriori informazioni»);
- devono risultare negativi ai seguenti esami del sangue:
- analisi sierologica:
- seme: in un lasso di tempo compreso tra il 28° e il 60° giorno dopo ogni singola raccolta;
- ovuli o embrioni: in un lasso di tempo compreso tra il 28° e il 60° giorno dalla data del prelievo;
- oppure:
rilevamento degli agenti patogeni:- test di isolamento del virus all’inizio e al termine della raccolta del seme nonché almeno ogni sette giorni per tutto il periodo di raccolta del seme; oppure PCR almeno ogni 28 giorni;
oppure - il giorno del prelievo di ovuli o embrioni;
- test di isolamento del virus all’inizio e al termine della raccolta del seme nonché almeno ogni sette giorni per tutto il periodo di raccolta del seme; oppure PCR almeno ogni 28 giorni;
- analisi sierologica:
- per un minimo di 60 giorni prima e durante la raccolta del materiale germinale devono essere stati tenuti in un’azienda protetta dai vettori (attuazione estremamente impegnativa).
Categoria di epizoozia
La malattia della lingua blu (BT) è stata classificata come malattia di categoria D ed E nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169.
Ulteriori informazioni
Germania: FLI
Austria: Malattia della lingua blu, Bluetongue - AGES
Francia: Situazione e mappa dei casi di BTV-3, 4 e 8
Italia: BENV│Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario«Vecchio» sito web della Commissione europea (informazioni valide sino al 31 ottobre 2026): Sicurezza alimentare – Commissione europea
«Nuovo» sito web della Commissione europea (informazioni valide dal 1° novembre 2026): Sicurezza alimentare - Commissione europea
Situazione epizootica in Svizzera
La malattia emorragica epizootica (EHD) non è stata finora rilevata in Svizzera.
Maggiori informazioni: Malattia emorragica epizootica (EHD)Situazione epizootica nell’UE
Secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 occorre notificare almeno il primo focolaio di EHD per ciascun periodo di trasmissione, sierotipo e regione di notifica. La Commissione europea mette a disposizione le sintesi settimanali e annuali delle notifiche di focolai al seguente link: ADIS Notification - TRACES NT.
Prima di ogni trasferimento, l’USAV raccomanda di informarsi presso il partner commerciale sulla situazione sanitaria aggiornata nel luogo di provenienza; se le informazioni sono poco chiare, raccomanda anche di astenersi dall’importazione e di sorvegliare con particolare attenzione gli animali importati dopo il loro arrivo.
Le misure di protezione per l’esportazione si applicano a:
bovini, ovini, caprini, camelidi, cervidi e tutti gli altri artiodattili (tranne i suini), nonché al loro materiale germinale.
Misure di protezione
Negli scambi commerciali occorre adottare misure per impedire che l’EHD si diffonda al di fuori delle aziende colpite dalla malattia o del territorio situato entro un raggio di 150 km dalle aziende in cui la malattia è stata notificata negli ultimi due anni.
Requisiti per il commercio di animali vivi
Per quanto riguarda l’EHD, le condizioni per l’esportazione di animali vivi sono disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2020/688, in particolare dell’allegato IX parte 1 numero 1 e 2.
Gli animali vivi provenienti da aziende nel cui territorio (entro un raggio di 150 km) non è stato notificato alcun caso di EHD negli ultimi due anni non devono essere stati vaccinati con un vaccino vivo contro l’EHD nei 60 giorni precedenti la partenza.
Per l’esportazione di animali vivi provenienti da aziende nel cui territorio (entro un raggio di 150 km) è stato notificato un caso di EHD negli ultimi due anni, le condizioni variano a seconda del caso. Gli animali possono essere esportati:
- dopo la scadenza del termine di attesa se provengono da territori stagionalmente privi di vettori;
- dopo la scadenza del periodo di attesa necessario ed eventualmente con una prova PCR se sono stati vaccinati contro la BT nel periodo di immunità del vaccino. Questa opzione è possibile solo se il produttore dei vaccini è in grado di garantire un periodo di immunità per la specie animale in questione;
- se provengono da aziende protette dai vettori (attuazione estremamente impegnativa);
- deroghe: previa autorizzazione da parte dell’autorità competente del Paese di destinazione (con o senza condizioni specifiche volte a ridurre i rischi). La Commissione europea e gli Stati membri devono essere stati informati di tali deroghe. Le autorizzazioni sono valide per tutte le regioni di provenienza. Attualmente la Svizzera non ha autorizzato alcuna deroga in materia di importazione.
I requisiti per i territori stagionalmente privi di vettori, la sorveglianza necessaria dei nematoceri (ceratopogonidi) e le aziende protette dai vettori sono elencati nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/688.
I certificati sanitari sono disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.
Requisiti per il commercio di materiale germinale
L’esportazione di materiale germinale dalle zone interessate dall’EHD è disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/686, in particolare dall’allegato II parte 5 capitolo III.
In linea generale, è necessario che il giorno della raccolta del seme, degli ovuli o degli embrioni gli animali donatori non manifestino segni clinici di un’infezione da EHD.
Inoltre, gli animali donatori devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
- per un minimo di 60 giorni prima e durante la raccolta del materiale germinale, devono essere stati tenuti in un territorio in cui, almeno negli due anni, non è stata notificata alcuna infezione da EHD in un raggio di 150 km intorno all’azienda;
- per un minimo di 60 giorni prima e durante la raccolta del materiale germinale devono essere stati tenuti in un territorio stagionalmente privo di vettori (vedi anche «Ulteriori informazioni»);
- devono risultare negativi ai seguenti esami del sangue:
- analisi sierologica:
- seme: almeno ogni 60 giorni per l’intero periodo di estrazione e nel periodo compreso tra il 28° e il 60° giorno a partire dalla data dell’ultima estrazione;
- ovuli o embrioni: in un lasso di tempo compreso tra il 28° e il 60° giorno dalla data del prelievo
- oppure
rilevamento degli agenti patogeni con esito negativo:- test di isolamento del virus all’inizio e al termine della raccolta del seme nonché almeno ogni sette giorni per tutto il periodo di raccolta del seme; oppure PCR almeno ogni 28 giorni;
oppure - il giorno del prelievo di ovuli o embrioni
- test di isolamento del virus all’inizio e al termine della raccolta del seme nonché almeno ogni sette giorni per tutto il periodo di raccolta del seme; oppure PCR almeno ogni 28 giorni;
- analisi sierologica:
- per un minimo di 60 giorni prima e durante la raccolta del materiale germinale devono essere stati tenuti in un’azienda protetta dai vettori (attuazione estremamente impegnativa).
Categoria della malattia
La malattia emorragica epizootica (EHD) è stata classificata come malattia di cateroria D ed E nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.
Maggiori informazioni
EU: European Food Safety Authority EHD Dashboard
Francia: Maladie hémorragique épizootique (MHE)«Vecchio» sito web della Commissione europea (informazioni valide sino al 31 ottobre 2026): Sicurezza alimentare - Commissione europea
«Nuovo» sito web della Commissione europea (informazioni valide dal 1° novembre 2026): Sicurezza alimentare - Commissione europea
Situazione epizootica in Svizzera
In Svizzera non è ancora stato segnalato alcun caso di infestazione.
Maggiori informazioni: Piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida)Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Italia, Francia (Dipartimento della Riunione)
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
Api, bombi, sottoprodotti apicoli non trasformati, attrezzature per l’apicoltura, prodotti apistici in favi destinati al consumo umano.
Importazione in Svizzera
Gli importatori hanno l’obbligo di dichiarare all’ufficio veterinario cantonale le spedizioni di api e bombi almeno 10 giorni prima dell’importazione.
L’infestazione di Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) è soggetta a obbligo di notifica ed è rilevante per il commercio (epizoozia di categoria D). La Commissione europea ha stabilito le zone soggette a restrizioni nelle quali vigono il divieto di spedizione di animali e merci e la sorveglianza degli alveari nella decisione di esecuzione (UE) 2023/110; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/3119.
Maggiori informazioni
UE : Honey bees - European Commission
- Movements between Member States and entry into the Union - European Commission
- Small hive beetle outbreaks - European Commission
Italia: BENV; informazioni del laboratorio di riferimento nazionale: IZSVe > situazione epidemiologica 2024; Ministero della Salute: Aethina tumida
Francia (La Riunione): VSISituazione epizootica in Svizzera
La Svizzera è indenne dalla peste dei piccoli ruminanti.
Maggiori informazioni: Peste bovina / Peste dei piccoli ruminantiAttualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Bulgaria, Croazia, Romania
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
Ovini, caprini e relativo materiale germinale (sperma, ovuli ed embrioni), tutti i tipi di carne, compresi intestini e vesciche per il consumo umano, colostro, latte e latticini e sottoprodotti di origine animale, compresi pelli, pelame e lana.
Misure di protezione
In caso di un primo focolaio di peste dei piccoli ruminanti, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone soggette a restrizioni. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale.
La Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta alla PPR ed elenca le zone soggette a restrizioni:
In Romania nella decisione di esecuzione (UE) 2025/638, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/1910. I movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro o attraverso i territori di altri Stati membri sono vietati fino al 31 dicembre 2026.
In Bulgaria nella decisione di esecuzione (UE) 2024/3238, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/1403 (applicabile fino al 30 giugno 2026). I movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Bulgaria verso una destinazione situata in un altro Stato membro sono vietati fino al 31 dicembre 2026.
In Croazia nella decisione di esecuzione (UE) 2026/1706, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/1827. I movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro o attraverso i territori di altri Stati membri sono vietati fino al 30 settembre 2026.Maggiori informazioni
Romania: WAHIS Event 7702
Bulgaria: WAHIS Event 6082
Croazia: WAHIS Event 7118
UE: Infection with Peste des petits ruminants virus - European CommissionSituazione epizootica in Svizzera
La Svizzera è indenne dall'infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione.
Maggiori informazioni: Malattia di Newcastle (ND)Misure di protezione
In caso di un primo focolaio di ND nel pollame o negli uccelli detenuti, gli Stati membri dell’UE interessati (ad esempio la Germania) istituiscono zone soggette a restrizioni ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/687. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale.
Al momento non sono previste misure di protezione aggiuntive. Situazione epidemiologica nell’UE: si vedano il bollettino Radar, l’ADIS e il WAHIS.
Situazione epizootica in Svizzera
La Svizzera è indenne dalla AE.
Maggiori informazioni: Afta epizootica (AE)Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Cipro e Grecia
Attualmente vi sono zone di vaccinazione in:
Ciprio
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
Tutti gli artiodattili e i proboscidati (come bovini, bufali, ovini, caprini, suini, camelidi, cervidi) sotto forma di animali vivi, carcasse intere, il loro materiale germinale, tutti i tipi di carne, colostro, latte e latticini e tutti i sottoprodotti di origine animale compresi pelli, pelame e lana, provenienti da macelli o dalla caccia (scopo commerciale o privato).
Misure di protezione
In caso di un primo focolaio di AE, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale.
La Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta ed elenca le zone soggette a restrizioni:
In Grecia nella decisione di esecuzione (UE) 2026/820, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/2148.
A Cipro nella decisione di esecuzione (UE) 2026/582, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/2216. I movimenti delle specie animali sopra elencate dall’intero territorio di Cipro verso una destinazione situata in un altro Stato membro sono vietati fino al 31 dicembre 2026.Per gli animali vaccinati e i loro prodotti si applicano restrizioni al commercio, stabilite nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2023/361.
Maggiori informazioni
EU: Foot-and-mouth disease - European Commission; European Union Reference Laboratory for Foot and Mouth disease | EURL
Grecia: WAHIS Event 7379
Cipro: WAHIS 7280