Importazione di alimenti dall’UE
L’importazione di alimenti dall’UE è soggetta a requisiti in materia di controllo autonomo, caratterizzazione e obblighi di autorizzazione e certificato. Scoprite le varie competenze, le condizioni di importazione da rispettare e le basi legali applicabili.
Requisiti e competenze
Nell’ambito del controllo autonomo, gli importatori di alimenti garantiscono che le merci soddisfino i requisiti di legge.
Al momento della consegna ai consumatori, gli alimenti devono contenere tutte le indicazioni relative alla caratterizzazione previste dalla legge.
I Cantoni, sotto la direzione dei chimici cantonali, sono responsabili dei controlli ufficiali in Svizzera. Inoltre, devono essere rispettati i requisiti delle ordinanze specifiche per i singoli prodotti.
Maggiori informazioni:
Associazione dei laboratori svizzeri
Associazione dei chimici cantonali svizzeri
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI)
Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr)
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)
Obbligo di autorizzazione
Gli alimenti citati nell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso possono essere importati senza autorizzazione dell’USAV, se sono soddisfatti tutti i requisiti.
Per i prodotti non citati nell’ordinanza è necessaria un’autorizzazione dell’USAV.
Obbligo di certificato
Generalmente gli alimenti possono essere importati in Svizzera senza certificato.
Per quelli di origine animale provenienti da Paesi terzi sono previste prescrizioni particolari volte a evitare la diffusione di epizoozie.
Per l’importazione di funghi selvatici dall’Europa orientale è previsto un obbligo di certificato.
Maggiori informazioni:
Importazione di alimenti da Paesi terzi
Particolari condizioni di importazione
In determinati casi, oltre alle condizioni di importazione legate alla legislazione in materia di derrate alimentari, vanno considerati anche aspetti agricoli o di sicurezza dell’approvvigionamento.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) o a réservesuisse.
Per saperne di più:
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Per l’importazione di alimenti derivati da specie protette (ad es. il caviale), devono essere rispettate le norme CITES.
Maggiori informazioni:
Conservazione delle specie nelle importazioni: procedure e linee guida
Alcune partite di prodotti della pesca marittima sono soggette a controllo conformemente all’ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati e devono essere notificate all’USAV per il controllo dei documenti.
Maggiori informazioni:
Prodotti della pesca marittima (INN)
Traffico turistico / lettere e pacchi destinati a privati
Per gli alimenti nell’ambito del traffico turistico e per lettere e pacchi destinati a privati si applicano condizioni particolari.
Maggiori informazioni:
Importazione di alimenti nel traffico turistico
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)