Informazioni sull’etichetta alimentare
Cosa deve esserci sull’etichetta degli alimenti? Questa panoramica mostra quali indicazioni sono obbligatorie per legge – dalla denominazione specifica agli allergeni fino alla dichiarazione dei valori nutritivi – e spiega a cosa prestare attenzione nella presentazione, nella lingua e nell’indicazione dell’origine degli ingredienti.
Dichiarazione degli alimenti di origine animale: consultazione relativa all’ordinanza sugli elenchi dei Paesi
A partire dalla metà del 2027 la carne, il latte e le uova provenienti da animali sottoposti a determinati interventi dolorosi dovranno essere caratterizzati. Il DFI ha stilato gli elenchi dei Paesi che vietano queste procedure senza stordimento o anestesia. I prodotti provenienti da tali Paesi non devono essere caratterizzati. Gli elenchi dei Paesi saranno oggetto della procedura di consultazione fino al 13.10.2026.
Cosa deve essere riportato sull’etichetta alimentare
Chiunque venda alimenti preimballati deve assicurarsi che tutte le informazioni obbligatorie siano riportate sull’imballaggio. Lo stesso vale anche per il commercio online. L’USAV fornisce informazioni sulle basi giuridiche di queste informazioni e sul loro significato. Spetta alle autorità cantonali di esecuzione valutare, caso per caso, se le etichette sono a norma.
Qui di seguito, un prodotto fittizio come esempio per mostrare le informazioni più comuni presenti su un’etichetta.

1. Denominazione specifica
La denominazione specifica indica chiaramente di quale alimento si tratta. I consumatori devono essere in grado di riconoscere chiaramente il prodotto e di distinguerlo da alimenti simili, ad esempio «yogurt intero», «confettura», «birchermuesli», «cornetto alle noci» o «dessert alla crema a base di soia».
Una denominazione prescritta dalla legge può essere utilizzata solo se il prodotto soddisfa i requisiti (ad es. «latte» secondo l’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale o «cioccolato» secondo l’ordinanza sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile). Se non esiste una denominazione di questo tipo, deve essere utilizzata una denominazione usuale o descrittiva.
Di norma, la denominazione specifica non corrisponde al nome del marchio o al nome di fantasia del prodotto. I nomi di fantasia sono nomi inventati e non regolamentati che danno un nome al prodotto ma non lo descrivono con precisione. L’indicazione di un nome di fantasia è volontaria, mentre quella della denominazione specifica è obbligatoria. Per un alimento con la denominazione specifica «Mix di cereali croccanti con anacardi», il nome di fantasia potrebbe essere, ad esempio, «Morning Crunch».
Se l’alimento è stato sottoposto a un trattamento speciale e ometterlo potrebbe essere fuorviante, la denominazione specifica deve essere integrata con questa informazione, ad esempio con:
- «scongelato»
- «pastorizzato»
- «ricomposto»
- «trattato con radiazioni ionizzanti».
Ulteriori informazioni sulla denominazione specifica delle alternative vegane e vegetariane agli alimenti di origine animale:
2. Elenco degli ingredienti
L’elenco degli ingredienti mostra tutti gli ingredienti di un alimento – in ordine decrescente di peso durante la fabbricazione. Più un ingrediente figura in alto nel relativo elenco, maggiore è la sua quantità nel prodotto. Inoltre, gli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate devono essere chiaramente evidenziati.
3. Datazione
Quasi tutti gli alimenti devono riportare una data, con alcune eccezioni come frutta e verdura fresca, aceto o sale da cucina. La legislazione alimentare distingue tra termine minimo di conservazione e data di scadenza.
Il metodo di datazione da utilizzare dipende dalla composizione dell’alimento, dal processo di fabbricazione e dal rischio di conservazione: non esiste una regola generale.
4. Istruzioni sulla conservazione e sull’impiego
Alcuni alimenti devono essere conservati o utilizzati in determinate condizioni. Tali istruzioni devono figurare sull’etichetta.
Alcuni esempi:
- «Non conservare nella lattina dopo l’apertura. Conservare in frigorifero e consumare rapidamente».
- «Prodotto surgelato. Conservare in congelatore a una temperatura non superiore a -18 °C. Una volta scongelato, consumare immediatamente».
- «Non consumare crudo».
- «Conservare al riparo dalla luce».
Queste indicazioni aiutano i consumatori a preservare la qualità e la sicurezza degli alimenti.
5. Indirizzo
L’etichetta deve contenere il nome e l’indirizzo dell’azienda o della persona che fabbrica, importa, imballa, confeziona, riempie o consegna l’alimento – di solito la persona che lo immette sul mercato.
Può trattarsi di una persona fisica o giuridica, la cui sede non deve essere necessariamente in Svizzera.
Se l’indirizzo viene utilizzato per indicare il Paese di produzione, deve contenere almeno il Paese, il codice postale e il luogo.
6. Paese di produzione
In Svizzera è obbligatorio indicare il Paese di produzione. Con esso si intende il Paese in cui un alimento è stato completamente fabbricato o trasformato in modo tale da conferirgli nuove proprietà o una nuova denominazione specifica.
Questa indicazione è obbligatoria per tutti gli alimenti, esistono tuttavia alcune eccezioni. L’indicazione non è richiesta se:
- il Paese di produzione è chiaramente deducibile dalla denominazione specifica (ad es. «Glarner Schabziger»)
- il Paese di produzione è chiaramente indicato nell’indirizzo del fabbricante.
Nel caso degli alimenti trasformati, al posto del Paese può essere indicata anche una regione geografica più ampia, ad esempio «UE» o «Sud America». Le indicazioni possono essere fornite anche come codice paese ISO-2, ad esempio «IT» per l’Italia.
Per i prodotti della pesca catturati in mare, deve essere indicata la zona di pesca, ad esempio «Atlantico nord-occidentale».
Maggiori informazioni sull’indicazione del Paese di produzione degli alimenti e sull’indicazione dell’origine degli ingredienti:
7. Origine degli ingredienti
Nel caso degli alimenti composti, può essere necessario indicare, oltre al Paese di produzione, anche l’origine dei singoli ingredienti, ad esempio, il Paese di origine dei pomodori in un concentrato di pomodoro.
8. Dichiarazione del valore nutritivo
La dichiarazione del valore nutritivo indica le quantità delle singole sostanze nutritive contenute in un prodotto. È generalmente obbligatoria per gli alimenti preimballati. Le eccezioni si applicano ad alcuni gruppi di prodotti.
Devono essere presenti le seguenti indicazioni:
- valore energetico
- tenore di grassi
- acidi grassi saturi
- carboidrati
- zucchero
- proteine
- sale
Oltre alle indicazioni necessarie, la dichiarazione del valore nutritivo può includere le seguenti sostanze:
- acidi grassi monoinsaturi
- acidi grassi polinsaturi
- polialcoli
- amido
- fibre alimentari
- vitamine e sali minerali, qualora siano presenti in quantità significative
Se si fa riferimento al contenuto specifico di queste sostanze, deve essere elencato nella dichiarazione del valore nutritivo.
Non vi è alcun obbligo di dichiarazione, ad esempio per:
- gli alimenti non trasformati, come la verdura fresca
- i pasti venduti sfusi, come panini da asporto
- prodotti artigianali venduti direttamente ai consumatori o alle imprese locali.
Ulteriori informazioni sugli alimenti fabbricati artigianalmente:
Date le oscillazioni e variazioni naturali (ad es. perdita di vitamine nel corso del tempo) che avvengono durante la fabbricazione e il deposito, determinati alimenti non sempre contengono esattamente i valori nutritivi indicati. Queste oscillazioni vengono prese in considerazione all’interno di intervalli di tolleranza.
Maggiori informazioni sulle tolleranze accettate per la dichiarazione del valore nutritivo:
9. Indicazioni volontarie
Sugli imballaggi possono essere riportate anche indicazioni volontarie. Alcune di esse, come «vegano» o «senza glutine», sono regolamentate dalla legge e devono soddisfare determinati requisiti. Una precisazione importante: le indicazioni volontarie non possono né ingannare né sostituire quelle obbligatorie.
10. Indicazioni nutrizionali
Indicazioni come «fonte di fibre» sono consentite solo se sono soddisfatte determinate condizioni.
Ulteriori informazioni:
Indicazioni nutrizionali e sulla salute
11. Indicazioni sulla salute
Indicazioni come «Il calcio è necessario per la normale crescita» sono consentite soltanto se sono soddisfatti determinati requisiti.
Ulteriori informazioni:
Indicazioni nutrizionali e sulla salute
12. Presentazione e lingua
Le informazioni obbligatorie devono essere riportate sull’imballaggio, in forma stampata, in almeno una lingua ufficiale della Confederazione. In via eccezionale, sono ammesse anche altre lingue, a condizione che i consumatori in Svizzera comprendano chiaramente le informazioni. I singoli termini in altre lingue sono quindi ammessi se sono generalmente comprensibili.
Al momento della consegna le indicazioni devono essere riportate direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta apposta su di esso. Devono essere stampate in modo leggibile, chiaro e permanente. La dimensione minima dei caratteri è di 1,2 mm.
13. Requisiti supplementari
A seconda del tipo di prodotto, la caratterizzazione può richiedere requisiti supplementari, disciplinati da ordinanze specifiche.
