Cosa deve esserci sull’etichetta degli alimenti? Questa panoramica mostra quali indicazioni sono obbligatorie per legge – dalla denominazione specifica agli allergeni fino alla dichiarazione dei valori nutritivi – e spiega a cosa prestare attenzione nella presentazione, nella lingua e nell’indicazione dell’origine degli ingredienti.
Cosa deve essere riportato sull’etichetta alimentare
Chiunque venda alimenti preimballati deve assicurarsi che tutte le informazioni obbligatorie siano riportate sull’imballaggio. Lo stesso vale anche per il commercio online. L’USAV fornisce informazioni sulle basi giuridiche di queste informazioni e sul loro significato. Spetta alle autorità cantonali di esecuzione valutare, caso per caso, se le etichette sono a norma.
Qui di seguito, un prodotto fittizio come esempio per mostrare le informazioni più comuni presenti su un’etichetta.
1. Denominazione specifica
La denominazione specifica indica chiaramente di quale alimento si tratta. I consumatori devono essere in grado di riconoscere chiaramente il prodotto e di distinguerlo da alimenti simili, ad esempio «yogurt intero», «confettura», «birchermuesli», «cornetto alle noci» o «dessert alla crema a base di soia».
Una denominazione prescritta dalla legge può essere utilizzata solo se il prodotto soddisfa i requisiti (ad es. «latte» secondo l’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale o «cioccolato» secondo l’ordinanza sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile). Se non esiste una denominazione di questo tipo, deve essere utilizzata una denominazione usuale o descrittiva.
Di norma, la denominazione specifica non corrisponde al nome del marchio o al nome di fantasia del prodotto. I nomi di fantasia sono nomi inventati e non regolamentati che danno un nome al prodotto ma non lo descrivono con precisione. L’indicazione di un nome di fantasia è volontaria, mentre quella della denominazione specifica è obbligatoria. Per un alimento con la denominazione specifica «Mix di cereali croccanti con anacardi», il nome di fantasia potrebbe essere, ad esempio, «Morning Crunch».
Se l’alimento è stato sottoposto a un trattamento speciale e ometterlo potrebbe essere fuorviante, la denominazione specifica deve essere integrata con questa informazione, ad esempio con:
«scongelato»
«pastorizzato»
«ricomposto»
«trattato con radiazioni ionizzanti».
Ulteriori informazioni sulla denominazione specifica delle alternative vegane e vegetariane agli alimenti di origine animale:
Alcune indicazioni devono comparire nello stesso campo visivo della denominazione specifica, ad esempio se sono rilevanti per la salute o se i consumatori vi attribuiscono particolare importanza.
Le norme sul campo visivo assicurano che queste informazioni siano chiaramente visibili e siano comunicate in modo trasparente, e che alcune informazioni possano essere lette a colpo d’occhio senza dover girare l’imballaggio.
Nello stesso campo visivo della denominazione specifica devono figurare ad esempio:
tenore alcolico in «% vol.» per le bevande con più dellʼ1,2 per cento in volume
indicazioni ai sensi dell’ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr) come «può essere stato prodotto con sostanze ormonali per accrescere le prestazioni» e «può essere stato prodotto con sostanze non ormonali, come antibiotici, per accrescere le prestazioni»
indicazione sul metodo di produzione di alimenti di origine animale, come «ottenuto con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia»
indicazioni di quantità secondo l’ordinanza sulle indicazioni di quantità (OIQ)
indicazione «Contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza» per gli alimenti (escluse le bevande) ai quali è stata aggiunta caffeina per scopi fisiologici
2. Elenco degli ingredienti
L’elenco degli ingredienti mostra tutti gli ingredienti di un alimento – in ordine decrescente di peso durante la fabbricazione. Più un ingrediente figura in alto nel relativo elenco, maggiore è la sua quantità nel prodotto. Inoltre, gli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate devono essere chiaramente evidenziati.
Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente in base alla loro percentuale in massa, con la loro denominazione specifica.
Per chiunque soffra di allergie è indispensabile un’indicazione chiara: gli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate (i cosiddetti allergeni) devono essere chiaramente evidenziati nell’elenco degli ingredienti.
Secondo la legislazione alimentare, i seguenti ingredienti e i prodotti da essi derivati devono essere caratterizzati come allergeni:
cereali contenenti glutine, in particolare frumento (spelta e frumento Khorasan), segale, orzo, avena o loro ceppi ibridi
crostacei
uova
pesce
arachidi
semi di soia
latte (compreso il lattosio)
frutta a guscio duro (frutta oleaginosa); con il nome della specie (ad es. «nocciola»)
sedano
senape
semi di sesamo
anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l (espressi come SO2)
lupini
molluschi
Gli ingredienti citati causano molto spesso allergie o altre reazioni indesiderate, oppure reazioni estremamente gravi.
Questi ingredienti devono essere chiaramente evidenziati nell’elenco degli ingredienti, ad esempio in grassetto, in MAIUSCOLO o sottolineati. Sono ammessi anche altri tipi di evidenziazione adeguati. Se non è presente un elenco degli ingredienti, l’indicazione viene riportata con la parola «Contiene», ad esempio «Contiene solfiti» nel caso del vino. Se un ingrediente è derivato da un allergene, deve essere chiaramente indicato (ad es. «lecitina di soia» e non solo «lecitina»).
Anche gli allergeni contenuti involontariamente (ad es. a causa di una contaminazione) devono essere dichiarati se possono raggiungere o superare determinati valori limite. In questo caso è necessaria un’indicazione precisa. Se il tenore è inferiore, l’indicazione è volontaria e possono essere utilizzati anche termini generici come «cereali contenenti glutine» o «frutta oleaginosa».
Esempio Ingredienti: fiocchi d’avena, fiocchi di frumento, anacardi 7%, malto d’orzo, preparazione di mirtilli (mirtilli, succo di mela concentrato), crusca di frumento, fiocchi di cocco, sciroppo d’agave 2%, sale da cucina Può contenere tracce di nocciole e arachidi.
Per alcuni alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti, come per esempio:
frutta e verdura fresca, comprese le patate, purché non siano state sbucciate, tagliate o trattate in altro modo
prodotti con un solo ingrediente, se è chiaro dalla denominazione specifica (ad es. zucchero)
latticini come il formaggio o il burro, se contengono solo determinati ingredienti
Alcuni ingredienti devono essere dichiarati con l’indicazione della quantità (in %) se:
sono raffigurati sull’imballaggio (ad es. la frutta sull’etichetta)
sono indicati nella denominazione specifica (ad es. «yogurt alla fragola»)
sono tipicamente associati al prodotto (ad es. le patate nelle crocchette di rösti)
caratterizzano l’alimento e lo distinguono dagli altri (ad es. uova nella maionese).
3. Datazione
Quasi tutti gli alimenti devono riportare una data, con alcune eccezioni come frutta e verdura fresca, aceto o sale da cucina. La legislazione alimentare distingue tra termine minimo di conservazione e data di scadenza.
Il metodo di datazione da utilizzare dipende dalla composizione dell’alimento, dal processo di fabbricazione e dal rischio di conservazione: non esiste una regola generale.
Il termine minimo di conservazione («da consumarsi preferibilmente entro») indica per quanto tempo un alimento manterrà le sue qualità (come sapore, odore, colore, consistenza) se conservato correttamente. Si tratta di aspetti qualitativi, non di sicurezza.
Molti prodotti sono ancora commestibili dopo il TMC, purché abbiano un odore, aspetto e sapore ineccepibili.
Esempi di alimenti con TMC: patatine, salame, prosciutto crudo, burro, yogurt, quark, formaggio a pasta dura, uova, succo di frutta.
Per gli alimenti particolarmente sensibili, è necessaria la data di scadenza («da consumare entro»). Questi prodotti comportano un rischio maggiore di proliferazione di germi patogeni o di formazione di sostanze nocive. Devono inoltre essere conservati in frigorifero.
La data di scadenza serve a garantire la sicurezza alimentare. Indica fino a quando un alimento può essere consumato senza rischi per la salute se la catena del freddo viene mantenuta. Dopo questa data, il prodotto non può essere né venduto né trasformato. Un consumo sicuro non è più garantito, anche se l’odore, l’aspetto o il sapore sono ineccepibili. La salute dei consumatori prevale sull’obiettivo di evitare gli sprechi alimentari.
Il solo riferimento alla conservazione in frigorifero raccomandata non rende obbligatoria l’indicazione della data di scadenza. Il termine minimo di conservazione è sufficiente per i prodotti meno sensibili, come ad esempio lo yogurt.
Esempi di alimenti con data di scadenza: carne fresca, prodotti salmistrati pastorizzati, formaggio a pasta molle e fresco, tramezzini, pizze fresche, piatti pronti freschi o pastorizzati, prodotti di pasticceria, insalate pronte, germogli.
L’USAV ha incaricato l’Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) di sviluppare basi decisionali per la datazione e la consegna degli alimenti, le quali sono documentate nel seguente rapporto di base:
Per alcuni alimenti non è richiesta la datazione. Tra questi rientrano frutta fresca, verdura, pane e prodotti a lunga conservazione come bevande alcoliche a partire dal 10 % in volume, gomme da masticare, aceto, sale e sorte di zuccheri allo stato solido. La durata di conservazione di questi prodotti dipende dalle esigenze individuali e dallo stato del prodotto.
Gli alimenti possono essere venduti anche dopo il termine minimo di conservazione, a condizione che siano garantite qualità e sicurezza e che i consumatori non vengano ingannati.
Maggiori informazioni sulla consegna di alimenti dopo la scadenza del termine minimo di conservazione:
Alcuni alimenti devono essere conservati o utilizzati in determinate condizioni. Tali istruzioni devono figurare sull’etichetta.
Alcuni esempi:
«Non conservare nella lattina dopo l’apertura. Conservare in frigorifero e consumare rapidamente».
«Prodotto surgelato. Conservare in congelatore a una temperatura non superiore a -18 °C. Una volta scongelato, consumare immediatamente».
«Non consumare crudo».
«Conservare al riparo dalla luce».
Queste indicazioni aiutano i consumatori a preservare la qualità e la sicurezza degli alimenti.
5. Indirizzo
L’etichetta deve contenere il nome e l’indirizzo dell’azienda o della persona che fabbrica, importa, imballa, confeziona, riempie o consegna l’alimento – di solito la persona che lo immette sul mercato.
Può trattarsi di una persona fisica o giuridica, la cui sede non deve essere necessariamente in Svizzera.
Se l’indirizzo viene utilizzato per indicare il Paese di produzione, deve contenere almeno il Paese, il codice postale e il luogo.
6. Paese di produzione
In Svizzera è obbligatorio indicare il Paese di produzione. Con esso si intende il Paese in cui un alimento è stato completamente fabbricato o trasformato in modo tale da conferirgli nuove proprietà o una nuova denominazione specifica.
Questa indicazione è obbligatoria per tutti gli alimenti, esistono tuttavia alcune eccezioni. L’indicazione non è richiesta se:
il Paese di produzione è chiaramente deducibile dalla denominazione specifica (ad es. «Glarner Schabziger»)
il Paese di produzione è chiaramente indicato nell’indirizzo del fabbricante.
Nel caso degli alimenti trasformati, al posto del Paese può essere indicata anche una regione geografica più ampia, ad esempio «UE» o «Sud America». Le indicazioni possono essere fornite anche come codice paese ISO-2, ad esempio «IT» per l’Italia.
Per i prodotti della pesca catturati in mare, deve essere indicata la zona di pesca, ad esempio «Atlantico nord-occidentale».
Maggiori informazioni sull’indicazione del Paese di produzione degli alimenti e sull’indicazione dell’origine degli ingredienti:
Nel caso degli alimenti composti, può essere necessario indicare, oltre al Paese di produzione, anche l’origine dei singoli ingredienti, ad esempio, il Paese di origine dei pomodori in un concentrato di pomodoro.
Per gli alimenti preimballati, l’origine di un ingrediente deve essere indicata se vi è il rischio che i consumatori siano tratti in inganno dalla presentazione. Ad esempio, se:
un ingrediente è quantitativamente importante e
la presentazione del prodotto suggerisce un’origine falsa dell’ingrediente.
Gli ingredienti di origine animale sono considerati importanti in termini di quantità se rappresentano il 20 % o più del prodotto finale (ad es. lasagne con più del 20 % di carne di manzo). Per tutti gli altri ingredienti, il valore soglia è del 50 %.
La presentazione è considerata ingannevole se suggerisce che un ingrediente proviene da un Paese, anche se non è così. Tra gli elementi determinanti figurano:
nome del prodotto
illustrazioni
presentazione complessiva del prodotto.
La valutazione viene sempre effettuata caso per caso.
Esempio: Un «Sugo toscano» contiene pomodori provenienti dalla Francia. Sull’imballaggio sono presenti elementi grafici italiani, come la torre pendente di Pisa, il termine «tradizionale» o «della nonna». Questa presentazione può dare l’impressione che il prodotto provenga interamente dall’Italia, compresi i pomodori. Poiché in questo caso non è così, è necessario dichiarare l’origine dei pomodori.
Non è richiesta alcuna indicazione dell’origine per le denominazioni specifiche che non sono collegate a un Paese di origine, come «Wienerli» o «macedonia esotica».
Per le indicazioni volontarie può essere utilizzata una regione geografica più ampia (ad es. «UE» invece di singoli Paesi).
L’origine dell’ingrediente deve essere indicata nell’elenco degli ingredienti o nello stesso campo visivo.
Esempio: Salsa di pomodoro Ingredienti: concentrato di pomodoro (92 %, origine dei pomodori: Francia), zucchine, carote, cipolle, sale marino, basilico, aglio.
Se i pomodori provengono da più Paesi, è necessario indicare tutti i Paesi di origine. Non è consentita una selezione o un elenco di possibili Paesi.
Maggiori informazioni sull’indicazione del Paese di produzione degli alimenti e sull’indicazione dell’origine degli ingredienti:
La dichiarazione del valore nutritivo indica le quantità delle singole sostanze nutritive contenute in un prodotto. È generalmente obbligatoria per gli alimenti preimballati. Le eccezioni si applicano ad alcuni gruppi di prodotti.
Devono essere presenti le seguenti indicazioni:
valore energetico
tenore di grassi
acidi grassi saturi
carboidrati
zucchero
proteine
sale
Oltre alle indicazioni necessarie, la dichiarazione del valore nutritivo può includere le seguenti sostanze:
acidi grassi monoinsaturi
acidi grassi polinsaturi
polialcoli
amido
fibre alimentari
vitamine e sali minerali, qualora siano presenti in quantità significative
Se si fa riferimento al contenuto specifico di queste sostanze, deve essere elencato nella dichiarazione del valore nutritivo.
Non vi è alcun obbligo di dichiarazione, ad esempio per:
gli alimenti non trasformati, come la verdura fresca
i pasti venduti sfusi, come panini da asporto
prodotti artigianali venduti direttamente ai consumatori o alle imprese locali.
Date le oscillazioni e variazioni naturali (ad es. perdita di vitamine nel corso del tempo) che avvengono durante la fabbricazione e il deposito, determinati alimenti non sempre contengono esattamente i valori nutritivi indicati. Queste oscillazioni vengono prese in considerazione all’interno di intervalli di tolleranza.
Maggiori informazioni sulle tolleranze accettate per la dichiarazione del valore nutritivo:
Sugli imballaggi possono essere riportate anche indicazioni volontarie. Alcune di esse, come «vegano» o «senza glutine», sono regolamentate dalla legge e devono soddisfare determinati requisiti. Una precisazione importante: le indicazioni volontarie non possono né ingannare né sostituire quelle obbligatorie.
Menzioni come «senza glutine» o «con contenuto di glutine molto basso» sono soggette a condizioni legali. La dicitura «senza glutine» può essere utilizzata solo se il prodotto contiene al massimo 20 mg di glutine per kg al momento della vendita.
Un prodotto è considerato «a basso contenuto di lattosio» se, allo stato pronto al consumo, il tenore di lattosio è ridotto di almeno la metà rispetto alla derrata alimentare normale corrispondente e non supera 2 g per 100 g.
La dicitura «vegetariano» può essere apposta soltanto se il prodotto non contiene ingredienti di origine animale, ad eccezione di latte, uova o miele. Tuttavia, se il prodotto è etichettato come «vegano», non possono essere utilizzati né ingredienti né coadiuvanti tecnologici di origine animale.
10. Indicazioni nutrizionali
Indicazioni come «fonte di fibre» sono consentite solo se sono soddisfatte determinate condizioni.
Le informazioni obbligatorie devono essere riportate sull’imballaggio, in forma stampata, in almeno una lingua ufficiale della Confederazione. In via eccezionale, sono ammesse anche altre lingue, a condizione che i consumatori in Svizzera comprendano chiaramente le informazioni. I singoli termini in altre lingue sono quindi ammessi se sono generalmente comprensibili.
Al momento della consegna le indicazioni devono essere riportate direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta apposta su di esso. Devono essere stampate in modo leggibile, chiaro e permanente. La dimensione minima dei caratteri è di 1,2 mm.
13. Requisiti supplementari
A seconda del tipo di prodotto, la caratterizzazione può richiedere requisiti supplementari, disciplinati da ordinanze specifiche.
A seconda del tipo di alimento, la caratterizzazione può richiedere requisiti supplementari. Si possono trovare, ad esempio, nelle ordinanze specifiche:
Per le denominazioni commerciali relative ai prodotti della pesca e ai molluschi bivalvi vivi, si possono usare gli elenchi nazionali della Francia per il francese, dell’Italia per l’italiano e della Germania per il tedesco. Il seguente link della Commissione europea raccoglie tutti questi elenchi: Denominazioni commerciali
Determinati alimenti di origine animale, come lo yogurt o la cotoletta, devono recare un marchio di identificazione. È composto da lettere e numeri e indica in quale azienda il prodotto è stato lavorato o imballato per ultimo.
Il marchio di identificazione non fornisce alcuna informazione sull’origine del latte o dell’animale.
Se si vuole controllare un numero di identificazione che inizia con «CH», è possibile farlo online:
È obbligatorio indicare quando determinati alimenti di origine animale provengono da un animale sottoposto a interventi dolorosi. Si tratta in particolare di alimenti ottenuti da animali sottoposti ad alimentazione forzata, come il magret di anatra o il foie gras, nonché di uova di galline a cui è stato tagliato il becco senza anestesia e di carne di suini castrati senza anestesia.
Gli alimenti interessati e i metodi dolorosi sono specificati e descritti in un documento di domande e risposte (FAQ), disponibile in francese, tedesco, italiano e inglese.