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Caratterizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti

In Svizzera gli OGM presenti negli alimenti devono essere autorizzati e contrassegnati. La caratterizzazione avviene nell’elenco degli ingredienti o nella denominazione specifica del prodotto.

Quali prodotti devono essere contrassegnati come OGM?

In Svizzera i prodotti OGM presenti negli alimenti sono soggetti allʼobbligo di caratterizzazione. I prodotti OGM sono alimenti che:

  • sono essi stessi OGM
  • contengono OGM
  • sono ricavati da OGM.

Tali prodotti necessitano di un’autorizzazione e devono essere dichiarati in modo appropriato. Ne sono un esempio l’olio di soia o la lecitina di soia, se ricavati da semi di soia geneticamente modificati.

Non vi è obbligo di caratterizzazione se si tratta di:

  • tracce involontarie: se la quantità di un prodotto OGM autorizzato è inferiore allo 0,9 % rispetto all'ingrediente in cui viene utilizzato, l’obbligo di caratterizzazione non si applica. Tuttavia, i commercianti o i produttori devono dimostrare di aver adottato misure adeguate per evitare la presenza di tali tracce nell’ingrediente.
  • prodotti derivanti da un processo di fermentazione: ad esempio, vitamine o enzimi prodotti da microrganismi geneticamente modificati in un sistema chiuso (fermentatore) non devono essere contrassegnati come OGM, a condizione che il prodotto venga separato dal microrganismo, definito chimicamente e purificato, in modo che nel prodotto finale non siano rilevabili né l'organismo geneticamente modificato né il suo DNA.

La caratterizzazione inoltre non è richiesta se un prodotto OGM è stato utilizzato solo indirettamente nella fabbricazione.

Ad esempio: il latte delle mucche che sono state nutrite con mais geneticamente modificato non deve essere contrassegnato. Il latte non viene da una mucca geneticamente modificata e il mais non è né un ingrediente né un coadiuvante tecnologico del prodotto che arriva ai consumatori.

Maggiori informazioni sull’obbligo di autorizzazione:

Autorizzazione per gli organismi geneticamente modificati (OGM) nelle derrate alimentari

Come devono essere contrassegnati i prodotti OGM sugli alimenti?

I consumatori riconoscono gli organismi geneticamente modificati (OGM) da una menzione sull’etichetta, di solito nell’elenco degli ingredienti. La formulazione è stabilita dalla legge.

Se sono interessati più ingredienti o sostanze, la menzione «geneticamente modificato» o «modificato con tecnologia genetica» può essere riportata in una nota in calce all’elenco degli ingredienti. Questa menzione deve comparire nella stessa dimensione dei caratteri dell’elenco degli ingredienti. Se manca l’elenco degli ingredienti, la menzione è riportata nella denominazione specifica del prodotto.

Riportiamo di seguito alcuni esempi fittizi.

Caratterizzazione «senza OGM»

La menzione «senza OGM» è consentita per gli alimenti di origine animale se gli animali sono stati nutriti senza piante foraggere geneticamente modificate o prodotti da esse derivati (ad es. estratto di soia). La caratterizzazione fornisce informazioni sul metodo di produzione, in particolare sull’alimentazione (vedi tabella seguente).

Inoltre, nello stesso campo visivo deve essere chiaramente visibile e leggibile, ad esempio con la seguete dicitura: : «Per l’alimentazione degli animali non sono state utilizzate piante foraggere geneticamente modificate o prodotti da esse derivati». Solo insieme le indicazioni sono complete.

Nell’agricoltura biologica, l’uso di OGM è vietato conformemente alla relativa ordinanza. Le condizioni per la caratterizzazione negativa «senza OGM» sono già soddisfatte, pertanto un’ulteriore menzione «senza OGM» è superflua.

Tra aprile 2023 e gennaio 2024 è stato studiato l’utilizzo di questa caratterizzazione in Svizzera. Il rapporto finale e una sintesi sono disponibili qui:

Panoramica: Caratterizzazione degli OGM negli alimenti