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Informazioni nella vendita sfusa

Anche nella vendita sfusa, i consumatori hanno diritto a informazioni chiare, ad esempio sul Paese di produzione, sugli ingredienti e sugli allergeni. Ciò vale per esempio per i prodotti di panetteria, la carne, il formaggio e le pietanze preparate nei ristoranti.

Che cos’è la vendita sfusa?

Anche se gli alimenti non sono dotati di etichetta poiché non sono preimballati, i consumatori devono avere la possibilità di informarsi al momento dell’acquisto.

Sono considerati alimenti in vendita sfusa:

  • quelli non preimballati
  • quelli imballati direttamente al momento della consegna su richiesta dei consumatori (ad es. cornetti nei sacchetti di carta, carne fresca sottovuoto)
  • quelli preimballati in vista di una consegna diretta (ad es. insalata da take-away).

I punti vendita tipici sono i ristoranti, i take-away, le panetterie e le macellerie. Sempre più spesso vengono offerti alimenti sfusi anche nel commercio al dettaglio.

Ben informati anche in mancanza di etichetta

Per gli alimenti sfusi si applicano le seguenti prescrizioni:

Grafico relativo alla vendita sfusa: 1. Il cliente vuole sapere cosa compra. 2. Il personale è a disposizione per qualsiasi informazione. 3. Le informazioni relative al prodotto sempre per iscritto. 4. Gli allergeni devono essere indicati in maniera specifica.

1. «Voglio sapere cosa compro.»

Anche nella vendita sfusa, i consumatori hanno il diritto di ricevere le stesse informazioni di quelle fornite con gli alimenti preimballati.

2. «Sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione.»

Se le informazioni vengono fornite oralmente, bastano indicazioni scritte minime.

3. Queste indicazioni devono essere fornite per iscritto

Devono essere forniti sempre per iscritto;

  • l’indicazione concernente l’informazione sugli allergeni
  • la provenienza di animali a unghia fessa addomesticati, pollame domestico, ratiti e pesce
  • il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine, interi o in pezzi (veda le FAQ qui sotto)
  • l’utilizzo di sostanze ormonali o non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali
  • il metodo di produzione delle uova, se vietato in Svizzera (ad es. uova da allevamento in gabbia)
  • il metodo di detenzione di conigli domestici se è vietato in Svizzera
  • l’indicazione concernente il metodo di produzione di alcuni alimenti di origine animale se provengono da animali sottoposti a determinati interventi dolorosi senza anestesia
  • l’applicazione di tecniche di modificazione genetica o di procedimenti particolari (ad es. irradiazione).

4. Caso speciale allergeni

In linea di principio, gli allergeni devono essere dichiarati per iscritto. Vi si può rinunciare se si fornisce un’indicazione scritta che l’informazione avviene oralmente. Pertanto, il personale deve disporre di questa indicazione per iscritto oppure l’informazione deve poter essere fornita da una persona informata in materia.

Indicazione del Paese di produzione per il pane e i prodotti di panetteria fine venduti sfusi

L’essenziale in breve

  • Il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine deve essere indicato per iscritto anche nell’ambito della vendita sfusa.
  • Si applica al pane intero, a quello a fette (ad es. nei ristoranti) e al pane utilizzato per la preparazione di panini.
  • Fanno eccezione i prodotti di biscotteria e i prodotti la cui origine è già indicata in conformità alla legislazione Swissness.

Basi legali:

Art. 39 cpv. 2 lett. d ODerr Derrate alimentari immesse sfuse sul mercato

Art. 15 cpv. 3bis OID Indicazione del Paese di produzione

Domande frequenti relative all'obbligo di indicare la provenienza per il pane e i prodotti di panetteria fini venduti sfusi

Il nuovo obbligo di dichiarazione solleva nella pratica molti interrogativi. Queste FAQ danno una risposta alle domande più frequenti, ma non è possibile esaminare tutti i singoli casi.