Anche nella vendita sfusa, i consumatori hanno diritto a informazioni chiare, ad esempio sul Paese di produzione, sugli ingredienti e sugli allergeni. Ciò vale per esempio per i prodotti di panetteria, la carne, il formaggio e le pietanze preparate nei ristoranti.
Che cos’è la vendita sfusa?
Anche se gli alimenti non sono dotati di etichetta poiché non sono preimballati, i consumatori devono avere la possibilità di informarsi al momento dell’acquisto.
Sono considerati alimenti in vendita sfusa:
quelli non preimballati
quelli imballati direttamente al momento della consegna su richiesta dei consumatori (ad es. cornetti nei sacchetti di carta, carne fresca sottovuoto)
quelli preimballati in vista di una consegna diretta (ad es. insalata da take-away).
I punti vendita tipici sono i ristoranti, i take-away, le panetterie e le macellerie. Sempre più spesso vengono offerti alimenti sfusi anche nel commercio al dettaglio.
Ben informati anche in mancanza di etichetta
Per gli alimenti sfusi si applicano le seguenti prescrizioni:
1. «Voglio sapere cosa compro.»
Anche nella vendita sfusa, i consumatori hanno il diritto di ricevere le stesse informazioni di quelle fornite con gli alimenti preimballati.
2. «Sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione.»
Se le informazioni vengono fornite oralmente, bastano indicazioni scritte minime.
3. Queste indicazioni devono essere fornite per iscritto
la provenienza di animali a unghia fessa addomesticati, pollame domestico, ratiti e pesce
il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine, interi o in pezzi (veda le FAQ qui sotto)
l’utilizzo di sostanze ormonali o non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali
il metodo di produzione delle uova, se vietato in Svizzera (ad es. uova da allevamento in gabbia)
il metodo di detenzione di conigli domestici se è vietato in Svizzera
l’indicazione concernente il metodo di produzione di alcuni alimenti di origine animale se provengono da animali sottoposti a determinati interventi dolorosi senza anestesia
l’applicazione di tecniche di modificazione genetica o di procedimenti particolari (ad es. irradiazione).
4. Caso speciale allergeni
In linea di principio, gli allergeni devono essere dichiarati per iscritto. Vi si può rinunciare se si fornisce un’indicazione scritta che l’informazione avviene oralmente. Pertanto, il personale deve disporre di questa indicazione per iscritto oppure l’informazione deve poter essere fornita da una persona informata in materia.
Indicazione del Paese di produzione per il pane e i prodotti di panetteria fine venduti sfusi
L’essenziale in breve
Il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine deve essere indicato per iscritto anche nell’ambito della vendita sfusa.
Si applica al pane intero, a quello a fette (ad es. nei ristoranti) e al pane utilizzato per la preparazione di panini.
Fanno eccezione i prodotti di biscotteria e i prodotti la cui origine è già indicata in conformità alla legislazione Swissness.
Domande frequenti relative all'obbligo di indicare la provenienza per il pane e i prodotti di panetteria fini venduti sfusi
Il nuovo obbligo di dichiarazione solleva nella pratica molti interrogativi. Queste FAQ danno una risposta alle domande più frequenti, ma non è possibile esaminare tutti i singoli casi.
Al pane
Per pane si intende il pane venduto intero, le fette di pane (ad es. quelle servite al ristorante o al buffet della colazione), così come il pane utilizzato per preparare panini e prodotti simili.
dolci: cornetti, cornetti alle mandorle, éclair, girelle alla cannella e altri prodotti di panetteria fine, berliner, torte e tartellette (alla frutta, al limone, alla crema)
salati: cornetti al prosciutto, sfogliatine salate, torta al formaggio, quiche, pizze.
Sì. Si applica per analogia quanto previsto per i panini, per i quali è necessario indicare per iscritto il Paese di produzione del pane utilizzato (ad es. pane per hamburger, panini kebab, tramezzini o tartine).
Cfr. anche la domanda concernente i dürüm e i tacos.
No. Questa regola non si applica al pane che viene trasformato per preparare altri piatti.
Sì. L’origine deve anche essere indicata sui prodotti salati come i cornetti al prosciutto, le torte al formaggio o la pizza, come per i dolci.
No. Di conseguenza, dev’essere indicato per iscritto il Paese di produzione del pane utilizzato per preparare il panino, ma non il Paese di produzione del panino stesso, che si può comunicare anche solo verbalmente, ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 ODerr.
Ne sono esclusi i cosiddetti prodotti di biscotteria (dolci o salati che, se conservati correttamente, si conservano per almeno un mese). Questi comprendono, fra le altre cose:
i biscotti
i cookie
i cracker
le fette biscottate.
I prodotti che si conservano soltanto grazie all’utilizzo di additivi, al confezionamento in atmosfera protettiva o al congelamento non sono considerati prodotti di biscotteria.
No. Dev’essere indicato per iscritto il Paese di produzione del prodotto finito di panetteria fine, ma non quello dei singoli componenti, come la base.
Esempio: una torta al formaggio preparata in Svizzera per la quale si è utilizzata una base importata dalla Francia, occorre indicare «Paese di produzione: Svizzera».
No. Le piadine utilizzate per dürüm, tacos, fajitas ecc. non sono considerate pane ai sensi dell’articolo 74 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV; RS 817.022.17), in quanto non contengono lievito o pasta acida. La piadina per queste preparazioni è un prodotto di panetteria fine la cui origine va indicata per iscritto se l’articolo è venduto come tale.
Quando viene utilizzato per preparare un piatto (ad es. tacos alla carne), non è necessario indicarne l’origine per iscritto.
Tutte quelle che offrono o vendono pane oppure altri prodotti di panetteria non preimballati. Tra queste rientrano:
le panetterie
i negozi al dettaglio
le stazioni di servizio
i take-away
i food truck
i ristoranti
i negozi di kebab
le bancarelle.
Sono interessati dalla regolamentazione anche gli hotel che prevedono un buffet della colazione e le aziende di ristorazione collettiva (ad es. mense scolastiche e caffetterie).
Sì. Sono previste due eccezioni:
i prodotti di biscotteria
i prodotti recanti un’indicazione di provenienza in conformità all’articolo 48b della legge sulla protezione dei marchi (indicazione di provenienza «Svizzera», legislazione Swissness).
No. Il semplice fatto che un prodotto risponda ai requisiti Swissness non esenta dall’obbligo di indicare per iscritto il Paese di produzione. Questa informazione deve essere in qualche modo indicata (ad es. con la croce svizzera, il marchio «Suisse Garantie», «IP-Suisse», ecc.).
Solo in questo modo il consumatore è informato in modo sufficiente sull’origine del prodotto di panetteria.
Il Paese di produzione dei prodotti di panetteria deve essere indicato per iscritto. Deve inoltre risultare visibile e comprensibile per il consumatore. L’informazione deve essere conforme all’articolo 15 dell’ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID, RS 817.022.016) e non ingannare il consumatore. Non è consentito dichiarare più Paesi di produzione come ad esempio «Svizzera / Germania».
La legislazione non prevede alcuna regola in merito alla collocazione di questa informazione. L’importante è che sia fornita per iscritto, in modo visibile e comprensibile per il consumatore.
Ci sono varie soluzioni possibili, ad esempio:
indicazione su una lavagna (nera, bianca, elettronica ecc.)
affissione di un cartello
menzione nel menu
esposizione di un cartellino davanti a ciascun prodotto.
Sì. Poiché i prodotti di panetteria sono alimenti trasformati, conformemente all’articolo 15 capoverso 4 OID è possibile indicare, in alternativa al Paese di produzione, una regione geografica più ampia, quale «UE» o «Sudamerica».
No. La legislazione richiede che sia indicato un Paese di produzione o una regione geografica più ampia. Informazioni aggiuntive come «dal Cantone di Berna», «dalla regione» o «dal panificio XY» sono possibili, ma non sostituiscono l’obbligo di indicare il Paese.
Sì. È possibile raggruppare i vari tipi di pane e i prodotti di panetteria fine che hanno la medesima origine, purché ciò risulti chiaro e non sia ingannevole per il consumatore. Esempio:
«Tutti i nostri prodotti di panetteria sono realizzati in Svizzera, ad eccezione di quelli per cui è fornita una diversa indicazione.»
In questo modo per ogni prodotto viene indicata la sua origine e viene garantita la protezione dagli inganni.
Non necessariamente. L’indicazione del Paese di produzione «Svizzera» significa semplicemente che l’alimento è stato prodotto in Svizzera, ma non fornisce alcuna informazione circa l’origine degli ingredienti. Per poter riportare l’indicazione relativa alla Swissness, un alimento deve soddisfare ulteriori requisiti, riguardanti in particolar modo l’origine dei suoi ingredienti. Inoltre, la legislazione Swissness prevede alcune eccezioni, ad esempio per gli alimenti provenienti dalle enclavi doganali estere e dalle zone di confine.
Pertanto, del pane prodotto in Svizzera non soddisfa necessariamente i requisiti Swissness (ad es. pane prodotto in Svizzera con farina proveniente dal Canada), mentre del pane in linea con i criteri «Swissness» potrebbe non avere come Paese di produzione la «Svizzera» (enclave doganale estera o zona di confine, come ad es. la Francia). È quindi importante non confondere le due informazioni.
Sì, purché siano accompagnati da una nota esplicativa. L’indicazione del Paese di produzione può essere abbreviata ricorrendo al codice ISO-2 (ad. «CH», «DE»). Sono ammessi anche bandiere e altri simboli, purché siano accompagnati da un’indicazione sul Paese di produzione. Un simbolo o una bandiera da soli non sono sufficienti.
Attenzione, però, al caso particolare della croce svizzera, che può essere usata solo per prodotti che soddisfano i requisiti Swissness.
L’indicazione del Paese di produzione è definita all’articolo 15 dell’ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16). Va tenuto in considerazione anche il capoverso 3bis del medesimo articolo.
In linea di principio, per i prodotti di panetteria venduti online valgono gli stessi obblighi di informazione applicati nei negozi. Sono previste soltanto le seguenti tre eccezioni:
la dichiarazione del valore nutritivo
l’indicazione del lotto
il termine minimo di conservazione (se necessario) può essere fornito solo al momento della consegna. Si noti, tuttavia, che per i prodotti di panetteria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore, decade l’obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione.
Importante: il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine deve essere indicato per iscritto anche nella vendita online (ad es. sul sito). Questa informazione deve essere resa disponibile prima della decisione d’acquisto, ma non deve necessariamente essere fornita di nuovo alla consegna.