Procedura di omologazione

I prodotti fitosanitari devono essere omologati prima della vendita e l’uso. Durante la procedura di omologazione l’USAV, con altri Uffici federali, ne verifica l’efficacia e i rischi, al fine di proteggere gli esseri umani, gli animali e l’ambiente.

Nel corso della procedura di omologazione i prodotti fitosanitari vengono esaminati secondo criteri precisi e definiti. Un prodotto viene omologato solo se non ha effetti collaterali inaccettabili sugli esseri umani, gli animali e l’ambiente. L’omologazione definisce anche le sue condizioni d’uso.

Perché è necessaria una procedura di omologazione?

L’uso improprio dei prodotti fitosanitari può avere effetti nocivi sugli esseri umani, gli animali e l’ambiente e persino sulla coltura trattata. Per evitare questi rischi, i prodotti fitosanitari vengono sottoposti a un esame completo con lo scopo di verificarne l’efficacia e i possibili effetti collaterali.
In questo caso la base giuridica è l’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF).).

Svolgimento della procedura

Chi intende immettere sul mercato un nuovo prodotto fitosanitario deve presentare una domanda al Servizio di omologazione, includendo tutti i documenti e gli studi necessari («fascicolo»). Quanto al fascicolo, la Svizzera aderisce alle disposizioni in vigore nell’UE.

In determinate circostanze, è possibile ricorrere a una procedura semplificata, ad esempio se lo stesso prodotto fitosanitario è già stato autorizzato in uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera. Oltre al fascicolo è necessario presentare i seguenti documenti:

  • una copia dell’autorizzazione UE
  • una dichiarazione formale che il prodotto fitosanitario è identico a quello autorizzato in uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera
  • il rapporto di valutazione dello Stato membro dell’UE (Registration Report, RR).

Dopo aver esaminato se la domanda è completa, il Servizio di omologazione trasmette il fascicolo agli Uffici federali competenti, i quali verificano la documentazione dal punto di vista scientifico e valutano i rischi per la salute degli esseri umani e degli animali, per l’ambiente e le coltivazioni agricole.

Esame e decisione

Se mancano dei documenti, sarà il Servizio di omologazione a richiederli. Una volta che il fascicolo è completo, i servizi di valutazione elaborano le loro perizie, in base alle quali si deciderà se il prodotto in questione soddisfa i requisiti per l’omologazione.

In questa fase, allo scopo di evitare rischi, si definiscono anche i requisiti, le condizioni d’uso e l’etichettatura del prodotto.

Nella procedura semplificata le autorità svizzere si basano sulle valutazioni estere, adattando però le condizioni al diritto svizzero.

La domanda viene pubblicata nel Foglio federale. Entro una determinata scadenza, le organizzazioni di protezione ambientale legittimate a presentare ricorso secondo la legge sull’agricoltura (LAgr) possono richiedere la qualità di parte, la consultazione degli atti e presentare un parere. Queste organizzazioni sono indicate nell’ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO). I pareri presentati vengono esaminati dal Servizio di omologazione in collaborazione con i servizi di valutazione e il servizio giuridico dell’USAV.

Al termine della procedura il Servizio di omologazione approva o respinge la domanda con una decisione. Oltre al richiedente, sono legittimate a presentare ricorso anche le organizzazioni di protezione ambientale che hanno richiesto la qualità di parte.

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Compiti degli Uffici federali nella procedura di omologazione

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 01.12.2025

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