Organismi ausiliari

In Svizzera è consentito usare e immettere sul mercato solo organismi ausiliari approvati. Una volta ottenuta l’approvazione, i prodotti contenenti esclusivamente tali organismi possono essere distribuiti senza ulteriore omologazione o notifica.

Organismi ausiliari approvati e prodotti

Requisiti per l’immissione sul mercato

I prodotti contenenti esclusivamente organismi ausiliari (precedentemente denominati macrorganismi) possono essere immessi sul mercato soltanto se tali organismi sono stati prima approvati. Le specie approvate sono elencate nell’allegato 7 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF).

Procedura e criteri di approvazione

I fabbricanti devono presentare una domanda di approvazione, come avviene per le sostanze attive. In questo caso il fascicolo deve soddisfare i requisiti indicati nell’allegato 8 OPF. Se la domanda viene approvata, il Servizio di omologazione inserisce l’organismo ausiliario nell’allegato 7 OPF.

L’articolo 95 OPF definisce le condizioni che un organismo ausiliario deve soddisfare per essere approvato. Tali requisiti riguardano l’uso previsto tenendo conto di condizioni pragmatiche nell’ambito della buona pratica agricola.

Gli organismi ausiliari non devono avere effetti nocivi sulla salute degli esseri umani e degli animali, compresi gli organismi non bersaglio. Anche le piante, i prodotti vegetali e l’ambiente non devono subire danni. Qualsiasi effetto potenzialmente nocivo è considerato inaccettabile.

L’approvazione è valida a tempo indeterminato, ma può essere riesaminata in qualsiasi momento. Il Servizio di omologazione può adeguare le condizioni, ad esempio limitare l’uso degli organismi ausiliari alle serre o revocarne l’approvazione se i requisiti non sono più soddisfatti.

Immissione sul mercato di prodotti contenenti soltanto organismi ausiliari

Non appena un organismo ausiliario è approvato e inserito nell’allegato 7 OPF, il suo uso in un prodotto è consentito a chiunque lo immette sul mercato.

I prodotti contenenti soltanto organismi ausiliari approvati possono essere immessi sul mercato senza omologazione o notifica. Per l’immissione sul mercato occorre tuttavia rispettare determinati requisiti in materia di etichettatura (art. 100 e 101 OPF) e d’uso (art. 103 e allegato 7 OPF).

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 01.12.2025

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https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/zulassung-pflanzenschutzmittel/nuetzlinge.html