Le sostanze attive approvate nell’UE secondo il regolamento (CE) n. 1107/2009 sono automaticamente omologate in Svizzera. Così si garantisce l’armonizzazione di omologazioni, condizioni e scadenze con l’UE e l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive.
Ripresa delle approvazioni UE
La Svizzera riprende automaticamente le approvazioni e le revoche delle sostanze attive approvate nell’UE. Questo significa che si allinea alla prassi dell’UE per quanto riguarda le omologazioni, i requisiti e la revoca delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti.
In Svizzera si applicano anche le condizioni e le restrizioni in vigore nell’UE (ad es. per i criteri di purezza, i requisiti d’uso o le scadenze).
Sostanze attive nuove e non più approvate
Quando è approvata una nuova sostanza attiva?
Tutte le sostanze attive approvate nell’UE secondo il regolamento (CE) n. 1107/2009 sono considerate approvate anche in Svizzera. Questo si applica alle sostanze attive chimiche e microbiologiche, alle sostanze attive a basso rischio, alle sostanze candidate alla sostituzione e alle sostanze di base.
Quando non è più approvata una sostanza attiva?
Una sostanza attiva non è più approvata se viene rimossa dall’elenco UE o viene inserita nell’allegato 1 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF). L’allegato 1 riporta le sostanze attive che in Svizzera sono assoggettate a condizioni diverse dall’UE o non sono approvate.
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Ultima modifica 01.12.2025