Procedura di omologazione

I prodotti fitosanitari devono essere omologati prima di poter essere immessi in commercio e utilizzati. La loro valutazione avviene nell’ambito della procedura di omologazione sulla base di criteri ben precisi e definiti. Possono essere omologati soltanto i prodotti che non hanno effetti collaterali inaccettabili sugli esseri umani, sugli animali e sull’ambiente. Le condizioni d’uso qui specificate sono una parte centrale dell’omologazione.

L’uso improprio dei prodotti fitosanitari può avere effetti nocivi sull’essere umano, sugli animali e sull’ambiente. Possono anche verificarsi danni alla coltura trattata. Per evitare questi effetti collaterali inaccettabili, i prodotti fitosanitari sono sottoposti a una complessa procedura di omologazione in cui vengono esaminati per verificarne l’efficacia e gli effetti collaterali. La base giuridica per l’omologazione è l’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF).  

Un richiedente (ditta) che desidera immettere un nuovo prodotto fitosanitario sul mercato presenta una domanda al Servizio di omologazione, includendo tutti i documenti e gli studi necessari. Per quanto riguarda i requisiti richiesti per il dossier, la Svizzera aderisce alle disposizioni in vigore nell’UE.

Dopo un controllo approssimativo della completezza da parte del Servizio di omologazione, il dossier presentato viene trasmesso ai diversi organi di valutazione. Questi ultimi sono competenti per la valutazione scientifica della documentazione presentata e hanno sede presso diversi uffici federali: Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) con il suo istituto di ricerca Agroscope e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Questa suddivisione delle responsabilità garantisce che la valutazione prenda in esame tutti gli aspetti rilevanti.

Dopo aver ricevuto il dossier, gli organi di valutazione effettuano un controllo dettagliato della completezza. Nel caso di informazioni mancanti, sarà il Servizio di omologazione a rivolgersi al richiedente. Una volta che il dossier è completo con tutte le informazioni necessarie, gli organi di valutazione elaborano le loro perizie sulle varie aree di valutazione (vedere sotto per i dettagli). Sulla base delle loro valutazioni risulta chiaro se il prodotto fitosanitario soddisfa i requisiti per l’omologazione.

Si precisano pertanto quali condizioni di applicazione, dosaggi ed esigenze in materia di etichettatura sono necessarie per il tipo di omologazione previsto per garantire che non si verifichino effetti collaterali inaccettabili quando il prodotto fitosanitario viene utilizzato come prescritto. La domanda viene quindi pubblicata sul Foglio federale.

Entro un determinato periodo di tempo dalla pubblicazione della domanda, le organizzazioni di protezione ambientale legittimate a ricorrere ai sensi della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) hanno il diritto di chiedere la qualità di parte, la consultazione degli atti e di presentare un parere sulla procedura. Le organizzazioni di protezione ambientale legittimate a ricorrere sono elencate nell’allegato dell’ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO). Se viene presentato un tale parere, il Servizio di omologazione, in collaborazione con gli organi di valutazione e il servizio giuridico dell’USAV, esamina i punti in essa contenuti e ne tiene conto nelle sue considerazioni.

La domanda viene infine approvata o respinta sotto forma di decisione.

Oltre al richiedente, anche le organizzazioni di protezione ambientale sono legittimate a presentare ricorso, a condizione che abbiano chiesto la qualità di parte.

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Compiti dei singoli uffici federali nella procedura di omologazione

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 21.11.2023

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