Rinnovo e riesame delle omologazioni dei prodotti fitosanitari

Le omologazioni dei prodotti fitosanitari hanno una durata limitata e vengono sottoposte regolarmente a un riesame. L’USAV valuta se i requisiti legali continuano a essere soddisfatti sulla base delle attuali scoperte scientifiche.

Rinnovo dell’omologazione

Le omologazioni dei prodotti fitosanitari hanno una durata limitata nel tempo. I titolari delle omologazioni possono chiederne il rinnovo. A tal fine devono presentare la documentazione più recente. Sono possibili anche riesami straordinari.

Rinnovo secondo l’articolo 38 OPF

Se nell’UE viene rinnovata l’approvazione di una sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, i titolari delle omologazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono devono presentare la domanda di rinnovo entro tre mesi.

La domanda deve essere accompagnata da un dossier conforme ai requisiti vigenti. Gli organismi di omologazione e di valutazione lo esaminano sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche e verificano se sono soddisfatti i requisiti dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161).

Rinnovo semplificato secondo l’articolo 39 OPF

Anche per il rinnovo semplificato è necessario presentare una domanda entro tre mesi dal rinnovo UE. Oltre al dossier, occorre presentare i documenti relativi alla procedura di rinnovo UE.

Gli uffici competenti in Svizzera esaminano il dossier secondo gli stessi criteri. Al termine della procedura, l’USAV decide in merito al rinnovo e agli eventuali adeguamenti dell’omologazione.

Riesame delle omologazioni

Le omologazioni possono essere sottoposte a riesame in qualsiasi momento, regolarmente o in modo mirato, qualora emergano indicazioni che non soddisfino più i requisiti di legge.

Riesame secondo l’articolo 40 OPF

L’USAV può riesaminare le omologazioni in qualsiasi momento prima della scadenza se vi sono indicazioni che i requisiti dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari non sono più soddisfatti, indipendentemente dal fatto che nell’UE sia stata rinnovata l’approvazione di una sostanza attiva.

Riesame mirato secondo l’articolo 29a OPF

Fino al 30 novembre 2025 il riesame mirato era considerato un programma di revisione dei prodotti fitosanitari omologati in Svizzera, i cui principi attivi erano soggetti a restrizioni nell’UE.
Le procedure in corso proseguiranno dopo tale data.

A seconda dei risultati, potranno essere emanate nuove prescrizioni d’uso, limitate singole applicazioni o revocate intere omologazioni. Una panoramica delle modifiche e delle revoche è disponibile alla voce «Maggiori dettagli».

Risultati del riesame

I risultati del riesame sono organizzati per anno e settore di applicazione.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 21.11.2025

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