Inseminazione artificiale / trasferimento di embrioni

Gli agenti patogeni possono essere trasmessi anche attraverso sperma, embrioni e ovuli. La polizia epizootica ha il compito di mantenere basso questo pericolo.

Le regole applicabili all’inseminazione artificiale e al trasferimento di embrioni sono stabilite agli articoli 50‒58 dell’ordinanza sulle epizoozie.

In numerose direttive tecniche l’USAV ha approfondito i requisiti specifici per i centri di raccolta dello sperma, l’impiego di sperma, la formazione di tecnico per l’inseminazione artificiale e il trasferimento di embrioni.

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Ultima modifica 02.02.2018

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https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/tiere/tierseuchen/kuenstliche-besamung-embryotransfer.html