Transito di animali e prodotti animali provenienti dall’UE

Il transito attraverso la Svizzera di animali e prodotti animali provenienti dall’UE non è soggetto a controlli veterinari di confine. Per i trasporti di animali devono essere soddisfatte determinate condizioni. 

Per transito attraverso la Svizzera di animali o merci provenienti dall’UE si intende un trasporto con luogo di origine e destinazione in uno Stato membro dell’UE. I posti di ispezione frontalieri dell’UE non sono considerati luogo di origine.

Salvo diversa indicazione, non sono previsti obblighi veterinari specifici. Si applicano gli stessi requisiti vigenti per l’importazione e l’esportazione della relativa categoria animale o merceologica tra gli Stati membri dell’UE e la Svizzera. Nei documenti (eventualmente ufficiali) devono essere indicati i luoghi di provenienza e destinazione effettivi.

Inoltre devono essere osservate le disposizioni in materia di transito della dogana (si veda «Ulteriori informazioni»).

Trasporto di animali e divieti di transito

Il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario e aereo. Il transito su strada è vietato per motivi di protezione animale.

Per il trasporto di animali vigono rigide prescrizioni. Accanto alle disposizioni della legislazione svizzera, per il trasporto transfrontaliero valgono anche le prescrizioni contenutistiche e formali del regolamento UE 1/2005 sul trasporto di animali (si veda «Ulteriori informazioni»

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 03.01.2023

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https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/import-und-export/transit/herkunft-eu.html