Domande relative a decisioni di portata generale

Per quanto riguarda il principio «Cassis de Dijon» è prevista una regolamentazione speciale per le derrate alimentari non pienamente conformi alle prescrizioni svizzere, le quali possono essere vendute in Svizzera soltanto se si dispone di un’autorizzazione dell’USAV.

Secondo il principio «Cassis de Dijon» i prodotti venduti nell’UE possono ugualmente essere commercializzati nel nostro Paese anche se non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere. Sono però escluse le derrate alimentari.
Prima di poter immettere in commercio per la prima volta una derrata alimentare ammessa nell’UE che non è pienamente conforme alle prescrizioni svizzere è necessaria un’autorizzazione dell’USAV. Questa autorizzazione viene emanata sotto forma di decisione di portata generale, ma soltanto se la derrata alimentare non è pericolosa per la salute e se il contenuto corrisponde a quanto indicato nelle informazioni sul prodotto fornite (protezione dagli inganni).

Procedura di autorizzazione

Le domande possono essere presentate da importatori svizzeri e stranieri oppure da produttori stranieri di derrate alimentari. Anche i produttori svizzeri che fabbricano un prodotto all’estero e vogliono commercializzarlo in Svizzera devono presentare una domanda.

I moduli di domanda e ulteriori informazioni sono disponibili in «Ulteriori informazioni».

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 08.12.2017

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https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/import-und-export/rechts-und-vollzugsgrundlagen/cassis-de-dijon/gesuche.html