Autorizzazione di processi di riciclaggio di materie plastiche

Le materie plastiche riciclate possono essere utilizzate come ma-teriali destinati a entrate in contatto con le derrate alimentari a determinate condizioni. In quali casi è necessaria un’autorizzazione? Quali processi di riciclaggio devono essere autorizzati? Queste domande trovano risposta in questa pagina.

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I processi di riciclaggio di materie plastiche per la fabbricazione di materiali e oggetti necessitano di un’autorizzazione da parte dell’USAV. La base legale che regola questi processi di riciclaggio è definita negli articoli 50–52 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).

Le domande di autorizzazione per i processi di riciclaggio secondo l’articolo 18 dell’ordinanza sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari devono essere presentate all’USAV sotto forma di un modulo di autorizzazione compilato e firmato insieme alle informazioni, ai documenti e alle prove richieste.

L’USAV valuta le domande presentate e rilascia un’autorizzazione ai richiedenti se tutti i requisiti sono soddisfatti.

Importante:

  • L’elaborazione di una domanda di autorizzazione è generalmente soggetta a una tassa (cfr. art. 108–109 dell’Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, OELDerr).
  • I materiali e gli oggetti o le materie plastiche utilizzati nella fabbricazione di materiali e oggetti che sono stati riciclati utilizzando un processo di riciclaggio approvato da uno Stato membro dell’UE ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2008 possono anche essere immessi sul mercato svizzero. Tuttavia, i requisiti per la dichiarazione di conformità secondo l’articolo 20 dell’ordinanza sui materiali e gli oggetti devono essere rispettati.
  • Non occorre un’autorizzazione per i processi di riciclaggio secondo la buona prassi di fabbricazione in cui i materiali e gli oggetti sono stati fabbricati con materiale plastico riciclato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni (art. 50 cpv. 2 ODerr):

a. Il materiale plastico è stato fabbricato con monomeri e sostanze di partenza derivati dalla depolimerizzazione chimica di materiali e oggetti d’uso in materiale plastico;

b. è stato fabbricato utilizzando ritagli o scarti della produzione direttamente nel sito di produzione; può essere utilizzato in un altro sito.

c. è utilizzato dietro una barriera funzionale.

  • Un challenge test deve essere effettuato se i materiali riciclati non provengono da un circuito chiuso. Con «cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata» si intendono i cicli di produzione e di distribuzione in cui i prodotti circolano con un sistema controllato di riutilizzo e di distribuzione e in cui il materiale riciclato proviene unicamente dalle entità della catena, in modo da minimizzare, secondo fattibilità tecnica, il rischio di introdurre non intenzionalmente materiale esterno.

Ultima modifica 31.03.2022

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