Le persone che esercitano il commercio di bestiame hanno responsabilità e obblighi particolari finalizzati a prevenire la diffusione delle epizoozie e a garantire che gli animali siano trattati con riguardo.
Per commercio professionale di bestiame si intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina. L’acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame (art. 20 LFE).
Basi legali
Il commercio di bestiame è disciplinato nella legge sulle epizoozie (art. 20 e 56a) e nell’ordinanza sulle epizoozie (art. 34–37b).
I Cantoni sorvegliano il commercio, organizzano corsi di introduzione e aggiornamento e rilasciano le patenti per il commercio di bestiame.
Presupposti per il commercio di bestiame
Le persone che esercitano il commercio di bestiame hanno responsabilità e obblighi particolari finalizzati a prevenire la diffusione delle epizoozie e a garantire che gli animali siano trattati con riguardo.
Patente per il commercio di bestiame
Chiunque eserciti il commercio di bestiame necessita di una patente. La patente per il commercio di bestiame è rilasciata dal Cantone nel quale il commerciante ha la sede sociale (art. 34 OFE).
Corsi d’introduzione e di aggiornamento
Nelle imprese di commercio e di trasporto di bestiame gli autisti e il personale che accudisce gli animali, nonché uno dei responsabili del servizio di trasporto (p. es. un agente di trasporto o un membro della direzione) devono disporre di una formazione specialistica indipendente dalla loro professione.
Chiunque trasporta animali a titolo professionale deve provvedere alla formazione e all’aggiornamento dei collaboratori.
L’organizzazione che impartisce i corsi deve essere riconosciuta dall’USAV (v. elenco su «Altre informazioni»). L’obiettivo della formazione è di insegnare al personale addetto al trasporto a trattare gli animali con riguardo e ad accudirli in modo adeguato (art. 6 OPAn) e (art. 36 OFE).
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 05.10.2018