Parassitosi cronica contagiosa che colpisce i pesci d’acqua dolce e si manifesta soprattutto in estate e in autunno, quando la temperatura dell’acqua è più elevata.
La malattia renale proliferativa è una parassitosi cronica che colpisce i pesci d’acqua dolce. Non costituisce un pericolo per l’uomo.
Finora è stata rilevata in specie quali le trote iridee e fario, i salmerini di fontana e alpini, i salmoni dell’Atlantico, i temoli e i lucci.
I pesci infetti appaiono apatici, assumono una colorazione scura e presentano una protrusione del bulbo oculare (esoftalmo), branchie pallide e un rigonfiamento del ventre. Negli allevamenti ittici muore in genere il 10-15% dei pesci affetti, ma in alcune circostanze il tasso di mortalità può arrivare fino al 90%. Si registrano sintomi clinici e decessi solo quando le temperature dell’acqua sono superiori ai 15 °C per due o tre settimane. A temperature più basse si possono verificare infezioni, che tuttavia sono asintomatiche e non comportano perdite.
Contagio e diffusione
L’agente patogeno, un parassita, viene presumibilmente assorbito attraverso le branchie. La malattia ha un andamento stagionale: compare in estate, con l’aumento della temperatura dell’acqua, e si protrae fino in autunno, quando la temperatura cala nuovamente. Le situazioni di stress (scarsa qualità dell’acqua, manipolazione dei pesci) potrebbero favorirne l’insorgenza.
Finora in Europa (compresa la Svizzera) e negli Stati Uniti la malattia è stata constatata sia negli allevamenti ittici sia in ambiente naturale. La banca dati sulla situazione epizootica in Svizzera fornisce un quadro della malattia a livello nazionale.
L’agente patogeno è il celenterato Tetracapsuloides bryosalmonae.
Misure
- Attenersi alle misure generali di prevenzione delle epizoozie.
- Ottimizzare la temperatura dell’acqua e ridurre al minimo i fattori di stress per i pesci.
Allo stato attuale non esiste alcun vaccino profilattico pronto all’uso.
Poiché la malattia renale proliferativa è un’epizoozia da sottoporre a sorveglianza, è soggetta all’obbligo di notifica. Le autorità preposte alla sorveglianza della pesca e i laboratori devono notificare i casi di epizoozia e i sintomi sospetti al veterinario cantonale.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 07.07.2017