Channelling

Alcuni sottoprodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi e aventi un potenziale di rischio più elevato possono essere trasportati dal posto di ispezione frontaliero all’azienda di destinazione solo a determinate condizioni.den.

Alcuni sottoprodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi e aventi un potenziale di rischio più elevato possono essere trasportati dal posto di ispezione frontaliero (in Svizzera o nell’UE) all’azienda di destinazione solo a determinate condizioni. Per le condizioni di importazione applicabili a tali prodotti si rimanda al cosiddetto channelling (procedura di canalizzazione).

Autorizzazione e procedura  

Per la ricezione di prodotti nell’ambito del channelling, l’azienda di destinazione deve disporre di un’autorizzazione supplementare. La semplice autorizzazione quale azienda di importazione non è sufficiente. L’azienda di destinazione deve rivolgersi all’autorità cantonale competente per richiedere un’autorizzazione. Dalla presentazione della domanda alla pubblicazione dell’azienda nell’elenco «Imprese svizzere - Sottoprodotti di origine animale» può trascorrere un po’ di tempo.

Le aziende di destinazione autorizzate vengono registrate nell’elenco con la dicitura «CHAN». Si veda Elenco delle aziende svizzere autorizzate. Le autorizzazioni «CHAN» vengono aggiornate regolarmente. L’elenco «Imprese svizzere - Sottoprodotti di origine animale» è accessibile ai posti di ispezione frontalieri svizzeri ed europei.

Le spedizioni effettuate nell’ambito della procedura di channelling vengono sbloccate solo se l’azienda figura nel suddetto elenco. Le aziende di destinazione sono tenute a notificare all’autorità cantonale competente la ricezione delle spedizioni sottoposte al channelling entro tre giorni lavorativi dal rilascio delle stesse da parte del posto di ispezione frontaliero.

Queste disposizioni si basano sulle ordinanze concernenti l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi OITE-PT-DFI e OITE-PT.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 07.11.2016

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https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/import-und-export/geltende-schutzmassnahmen/drittstaaten/channeling.html