La CITES è la convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali minacciate. In Svizzera l’USAV è responsabile della relativa esecuzione. Esso regolamenta e controlla il commercio transfrontaliero per preservare gli effettivi naturali.
Convenzione internazionale sulla conservazione delle specie
CITES sta per «Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora». L’obiettivo della convenzione è quello di garantire un utilizzo e una conservazione sostenibili delle popolazioni animali e vegetali del nostro pianeta.
Già in passato è stato riscontrato che il commercio internazionale rappresenta una grave minaccia per molte specie. Nel 1973 è stata quindi stipulata la «Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione», abbreviata CITES (conosciuta anche come Convenzione di Washington).
La Svizzera è stata uno dei primi Paesi firmatari di questa convenzione diventandone anche lo Stato depositario. La Segreteria CITES ha sede a Ginevra. Oggi, oltre 180 Paesi collaborano nell’ambito della CITES.
CITES – commercio regolamentato di specie di flora e fauna protette
Le specie minacciate di estinzione possono essere commerciate soltanto nella misura in cui lo consentano i loro effettivi naturali. Un commercio sostenibile e controllato è spesso più efficace rispetto a un divieto generale. Per commercio la CITES intende qualsiasi transito al confine.
A seconda del grado di minaccia, l’importazione e l’esportazione di piante e animali vivi, nonché di loro parti e prodotti derivati, sono vietate o soggette ad autorizzazione e controllo.
La CITES protegge attualmente oltre 6000 specie animali e oltre 34 000 specie vegetali, che sono suddivise in tre allegati a seconda del grado di minaccia. Per verificare se una specie è protetta dalla CITES, basta effettuare un controllo utilizzando il nome scientifico:
Gli allegati definiscono l’entità delle restrizioni applicate al commercio delle specie in essi menzionate e le condizioni vigenti.
Le specie indicate in questo allegato sono gravemente minacciate. Il loro commercio è fortemente limitato o in linea di principio vietato, come nel caso dell’avorio, dei prodotti in scaglia di tartaruga, degli scialli di shahtoosh o di determinate specie di orchidee.
Deroghe a queste misure rigorose sono ammesse solo in casi chiaramente definiti, ad esempio per gli esemplari per cui è comprovata la provenienza da allevamenti, per finalità di conservazione delle specie o di ricerca e per gli esemplari preconvenzione. Quest’ultimo termine indica esemplari che sono stati commercializzati prima che la CITES fosse applicabile per la specie in questione (ad es. oggetti di antiquariato in avorio).
Questi allegati includono specie che, in assenza di controlli, potrebbero essere minacciate dal commercio. La commercializzazione è consentita, ma è soggetta ad autorizzazioni e verifiche.
In Svizzera l’USAV è l’organo esecutivo per la convenzione internazionale sulla conservazione delle specie (CITES).
L’esecuzione della CITES in Svizzera si basa su chiari fondamenti giuridici che disciplinano il possesso, il commercio e il controllo degli esemplari di specie protette.
Chiunque possieda esemplari di specie elencate negli allegati I–III deve essere in grado di dimostrarne la provenienza legale. In caso di cessione di esemplari protetti, la relativa documentazione deve essere consegnata al destinatario. L’articolo 4 dell’ordinanza sui controlli CITES stabilisce quali documenti sono accettati.
Chiunque commerci o allevi a titolo professionale esemplari CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.
L’USAV è l’autorità esecutiva della CITES in Svizzera. Garantisce l’attuazione della convenzione in funzione dei rischi, in modo flessibile e in conformità agli obblighi internazionali. L’obiettivo è far sì che tutti gli esemplari di specie protette in circolazione siano di provenienza legale.
In collaborazione con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), l’USAV effettua controlli in Svizzera nonché all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione. A tale scopo gestisce sei posti di controllo relativi alla conservazione delle specie.
Qualora riscontri incongruenze, l’USAV contesta gli esemplari e avvia i relativi procedimenti amministrativi. È sempre l’USAV a rilasciare i documenti CITES svizzeri necessari.
Per le questioni scientifiche relative alla Convenzione CITES, l’USAV è supportato dalla Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie CITES, che riunisce esperti in zoologia, botanica, detenzione di animali selvatici, conservazione delle specie, diritto ambientale e scienze economiche. I membri sono nominati dal Consiglio federale.
Le piante e gli animali selvatici di cui all’allegato I possono essere importati o esportati previa conferma della commissione tecnica che la sopravvivenza della specie non sia messa a repentaglio e non vengano violate le prescrizioni nazionali in materia di protezione degli animali e delle piante.
La protezione delle specie animali e vegetali autoctone è di competenza primaria dei Cantoni. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) si occupa di elaborare le relative basi legali. Anche i Comuni e le istituzioni private forniscono un contributo importante, ad esempio con l’istituzione di aree protette.