Autorizzazioni per l’importazione
Per l’importazione di animali, piante nonché derivati di specie protette sono richiesti, a seconda della partita, certificati CITES, autorizzazioni d’importazione dell’USAV o disposizioni derogatorie. Scoprite qui i requisiti applicabili.
Certificato CITES rilasciato dal Paese di provenienza
Per le specie elencate negli allegati CITES, ad ogni importazione in Svizzera è necessario un certificato CITES rilasciato dal Paese di provenienza, che va richiesto dal fornitore all’autorità CITES competente. Il certificato originale deve accompagnare la partita, non deve essere scaduto al momento del passaggio di confine ed è di norma valido per sei mesi.
I dati di contatto di tutte le autorità CITES sono disponibili alla pagina seguente:
CITES: National CITES Authorities (in inglese)
Autorizzazione d’importazione dell’USAV
L’art. 7 della legge federale CITES specifica quali partite devono essere accompagnate da un’autorizzazione d’importazione. L’autorizzazione dell’USAV è richiesta non solo per tutte le specie CITES, ma anche per tutti gli esemplari vivi di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi non addomesticati (salvo poche eccezioni).
Per le specie protette dalla legge sulla caccia (LCP) è inoltre necessario un certificato dell’autorità del Paese d’origine preposta alla caccia e alla protezione della natura. Ciò vale sia per gli esemplari vivi che per i prodotti da essi derivati e ne conferma l’origine legale.
Anche per l’importazione di determinati pesci e crostacei allogeni, incluse le loro uova, è necessaria un’autorizzazione d’importazione ai sensi della legge federale sulla pesca (LFSP). L’USAV la rilascia quando l’UFAM conferma che i requisiti sono soddisfatti.
Il modulo di domanda compilato va presentato all’USAV con sufficiente anticipo rispetto all’importazione. Per l’elaborazione si devono prevedere almeno cinque giorni lavorativi.
Moduli:
L’autorizzazione ha una validità di tre mesi, è gratuita e viene rilasciata esclusivamente in formato elettronico. Al momento dell’importazione occorre presentare alla dogana una copia stampata dell’autorizzazione o almeno il numero di autorizzazione. In caso di importazioni private, è inoltre necessario esibire il documento di accompagnamento accluso.
Autorizzazione permanente dell’USAV
Chi importa a scopi commerciali merci di specie protette dalla CITES può richiedere un’autorizzazione permanente per determinate categorie di prodotti. Le categorie ammesse sono elencate nell’allegato 4 dell’ordinanza sui controlli CITES:
- pelami e pellicce delle specie di fauna di cui agli allegati II e III CITES e prodotti ricavati da questi pelami e pellicce;
- pelli delle specie di fauna di cui agli allegati II e III CITES;
- reagenti e medicamenti contenenti veleno di serpente;
- tessuti, campioni di cellule e di sangue delle specie di cui agli allegati I–III CITES esclusivamente per scopi di ricerca nelle scuole universitarie;
- coralli rossi, coralli neri e perle di strombi giganti (Queen conch, Strombus gigas) di cui agli allegati II e III CITES;
- legno e prodotti di legno da Dalbergia spp. e Guibourtia demeusei, G. pellegriniana e G. tessmannii; non sono rilasciate autorizzazioni permanenti per Dalbergia nigra, Dalbergia cochinchinensis e per la popolazione messicana di Dalbergia spp.
L’autorizzazione permanente ha validità di due anni per tutte le importazioni in questione e costa CHF 50.–. Sostituisce l’autorizzazione singola richiesta per ciascuna importazione.
Il modulo di domanda e, se disponibili, l’inventario e l’elenco delle filiali devono essere presentati all’USAV a monte della prima importazione.
Moduli:
Autorizzazioni di viaggio
Per il traffico turistico sono previste autorizzazioni speciali in casi chiaramente definiti.
Maggiori informazioni:
Deroghe all’obbligo di autorizzazione
In determinati casi chiaramente definiti sono previste deroghe all’obbligo di autorizzazione CITES.
Caso speciale: reimportazione con certificato CITES svizzero
In determinate circostanze, una reimportazione in Svizzera può avvenire con un certificato CITES svizzero. Le disposizioni dettagliate sono riportate nella scheda sull’argomento: