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Autorizzazioni per l’esportazione

La (ri)esportazione di animali, piante nonché loro parti e derivati è soggetta a norme sulla conservazione delle specie. Scoprite quando serve un certificato CITES, quali deroghe si applicano e quali prove vanno fornite in tale contesto.

Certificato CITES per la (ri)esportazione

Ogniqualvolta si intende (ri)esportare dalla Svizzera partite soggette alla legislazione elvetica CITES o alla legge sulla caccia (LCP), è necessario un certificato CITES, che va richiesto tramite l’apposito modulo di domanda. Costa CHF 22.–, ha una validità di sei mesi e non deve essere scaduto al momento del passaggio di confine.

Per la relativa elaborazione vanno considerati almeno cinque giorni lavorativi.

Documenti:

Prova della provenienza legale

L’USAV rilascia certificati CITES solo se è comprovata la provenienza legale degli esemplari.

  • Piante riprodotte artificialmente o esemplari allevati in Svizzera: fornite sufficienti informazioni sugli animali riproduttori o sull’acquisto in Svizzera.
  • Riesportazione: presentate la prova dell’importazione legale («lasciapassare») e indicate il numero di lasciapassare nella domanda.
  • Prima esportazione di esemplari preconvenzione: per gli esemplari commercializzati prima che la CITES fosse applicabile per la specie in questione (ad es. oggetti di antiquariato in avorio) è necessaria una prova sufficiente dell’acquisto legale.

Nell’ambito del traffico turistico sono previste autorizzazioni di viaggio speciali per alcune categorie di merci.

Maggiori informazioni:

Autorizzazioni di viaggio

Deroghe all’obbligo di autorizzazione

In alcuni casi non sono richiesti documenti CITES. Le seguenti deroghe si applicano solo a condizioni chiaramente definite.