Autorizzazioni per l’esportazione
La (ri)esportazione di animali, piante nonché loro parti e derivati è soggetta a norme sulla conservazione delle specie. Scoprite quando serve un certificato CITES, quali deroghe si applicano e quali prove vanno fornite in tale contesto.
Certificato CITES per la (ri)esportazione
Ogniqualvolta si intende (ri)esportare dalla Svizzera partite soggette alla legislazione elvetica CITES o alla legge sulla caccia (LCP), è necessario un certificato CITES, che va richiesto tramite l’apposito modulo di domanda. Costa CHF 22.–, ha una validità di sei mesi e non deve essere scaduto al momento del passaggio di confine.
Per la relativa elaborazione vanno considerati almeno cinque giorni lavorativi.
Documenti:
Richiesta di certificato CITES per animali selvatici e piante vivi, nonché per parti o prodotti da essi derivati
Istruzioni per la compilazione del modulo relativo all'esportazione e alla riesportazione di animali e piante protetti dalla Convenzione CITES, nonché delle loro parti e dei prodotti da essi derivati
Prova della provenienza legale
L’USAV rilascia certificati CITES solo se è comprovata la provenienza legale degli esemplari.
- Piante riprodotte artificialmente o esemplari allevati in Svizzera: fornite sufficienti informazioni sugli animali riproduttori o sull’acquisto in Svizzera.
- Riesportazione: presentate la prova dell’importazione legale («lasciapassare») e indicate il numero di lasciapassare nella domanda.
- Prima esportazione di esemplari preconvenzione: per gli esemplari commercializzati prima che la CITES fosse applicabile per la specie in questione (ad es. oggetti di antiquariato in avorio) è necessaria una prova sufficiente dell’acquisto legale.
Nell’ambito del traffico turistico sono previste autorizzazioni di viaggio speciali per alcune categorie di merci.
Maggiori informazioni:
Deroghe all’obbligo di autorizzazione
In alcuni casi non sono richiesti documenti CITES. Le seguenti deroghe si applicano solo a condizioni chiaramente definite.