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Transito di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi

Quando animali o prodotti animali provenienti da un Paese terzo transitano in Svizzera, si applicano determinate norme. Scoprite quali disposizioni veterinarie e doganali vanno rispettate e per quali specie animali si applicano regole di transito specifiche.

Principi di base sul transito

Nel transito di animali e prodotti animali la legislazione distingue tra natura, provenienza e luogo di destinazione della partita. È determinante se la partita proviene dall’UE o da un Paese terzo e se dopo il transito è destinata a uno Stato membro dell’UE o a un Paese terzo.

Per i transiti con provenienza dall’UE valgono altre disposizioni:

Transito di animali e prodotti animali provenienti dall’UE

I prodotti animali comprendono fondamentalmente tutti i prodotti che possono essere vettori di agenti epizootici. Sono compresi i sottoprodotti di origine animale e il materiale germinale, ma anche gli alimenti che contengono una parte di origine animale, come formaggio o carne.

Maggiori informazioni sulle disposizioni relative agli alimenti:

Transito di alimenti provenienti da Paesi terzi

A seconda della partita, per il transito si applicano diverse procedure di controllo in Svizzera e nell’UE.

Per il transito di specie protette è obbligatorio rispettare le disposizioni della CITES.

Per saperne di più:

Transito

Disposizioni generali

Nell’ambito dei controlli veterinari di confine presso gli aeroporti di Zurigo o Ginevra o in un posto di controllo frontaliero nell’UE vale in ogni caso quanto segue:

la partita deve essere preventivamente notificata al posto di controllo frontaliero. Per le partite di animali, la notifica preventiva deve essere effettuata almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo, per tutte le altre partite al più tardi all’arrivo.

Se l’importatore responsabile ha il suo domicilio in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia, la notifica preventiva viene effettuata nel sistema elettronico TRACES.

Per saperne di più:

TRACES

In tutti gli altri casi, è possibile utilizzare la pagina 1 del DVCE (documento veterinario comune di entrata) compilato a mano:

Il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario e aereo. Il transito su strada è vietato per motivi di protezione animale.

Transito su ferrovia o su strada

Le partite di animali o prodotti di animali provenienti da un Paese terzo che arrivano in Svizzera o nell’UE e proseguono il loro viaggio su ferrovia o su strada sono sottoposte a un controllo completo, indipendentemente dal Paese di destinazione. Ciò include controlli documentali, d’identità e fisici.

In Svizzera, gli aeroporti di Zurigo e Ginevra effettuano controlli veterinari di confine in conformità alle condizioni di importazione applicabili.

Per saperne di più:

Importazione di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi

Servizio veterinario di confine

Come prova del controllo effettuato viene rilasciato un DVCE (documento veterinario comune di entrata), che accompagna la partita fino al luogo di destinazione.

Si applicano inoltre le disposizioni generali relative al transito.

Transito per via aerea

Le partite di prodotti animali provenienti da un Paese terzo che arrivano in Svizzera o nell’UE e rimangono in aeroporto per più di 72 ore sono soggette a un controllo dei documenti.

Gli animali sono soggetti a un controllo dei documenti finché restano a bordo dell’aereo. Se gli animali vengono scaricati, viene effettuato un controllo completo. Questa regolamentazione non si applica a tutte le categorie di animali e dipende dal rispetto delle condizioni di importazione (art. 61 OITE-PT).

Le partite di animali o prodotti animali provenienti da un Paese terzo che sbarcano in Svizzera e vengono trasferite direttamente in un altro Paese terzo sono soggette alle disposizioni del Paese di destinazione. Non è consentito il transito da Paesi terzi da cui le importazioni in Svizzera sono vietate per motivi di polizia epizootica.

Anche in questo caso si applicano le disposizioni generali relative al transito.

Legislazione

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)

Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)

Legge sulle epizoozie (LFE)

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn)

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)