Esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi (non UE)
Quando si esportano animali e prodotti animali verso Paesi terzi, si applicano requisiti diversi a seconda del Paese di destinazione. Scoprite quali condizioni si applicano e come sono disciplinate le competenze, i certificati sanitari e le autorizzazioni.
Condizioni di esportazione e competenze
All’esportazione di animali, prodotti animali e alimenti di origine animale si applicano condizioni diverse, a seconda del Paese di destinazione e delle merci esportate. In linea di principio, è il Paese di destinazione a determinare le condizioni di importazione.
L’esportatore è tenuto a verificare i requisiti vigenti con le autorità competenti del Paese di destinazione.
I prodotti animali comprendono tutti i prodotti che possono essere vettori di agenti epizootici. Sono compresi i sottoprodotti animali e il materiale germinale, ma anche gli alimenti di origine animale o contenenti una parte di alimenti di origine animale come il formaggio o la carne. Per le disposizioni sugli alimenti, si veda:
L’esecuzione della legislazione in Svizzera è di competenza delle autorità cantonali. L’ufficio veterinario cantonale competente rilascia i documenti necessari e, dove prescritto, utilizza la piattaforma TRACES. Su questa piattaforma vengono registrati anche gli operatori commerciali.
L’USAV ha stipulato un accordo di prestazione con la Piattaforma per le esportazioni agricole (PEA) per l’esportazione di prodotti di origine animale verso Paesi terzi. La piattaforma fornisce supporto al settore agricolo e alimentare svizzero nell’apertura, nel mantenimento e nell’espansione dei mercati.
L’autorità cantonale di esecuzione competente firma i certificati sanitari. In assenza di un certificato sanitario convalidato, l’esportatore deve verificare con il proprio importatore le condizioni di importazione vigenti nel Paese di destinazione. Ciò include, in particolare, se è necessario un certificato sanitario e quali requisiti deve soddisfare.
L’esportatore presenta questi requisiti alle autorità cantonali. A seconda della situazione, si può utilizzare un certificato generale o l’USAV può negoziare un certificato sanitario ufficiale con il Paese di destinazione e farlo convalidare. In alcuni casi, questo processo può richiedere diversi mesi.
Per determinati Paesi terzi è necessario che le autorità estere effettuino preventivamente un audit in Svizzera.
Secondo la legislazione svizzera, le aziende esportatrici di prodotti animali devono essere omologate o autorizzate. Inoltre, alcuni Paesi terzi richiedono che tali aziende siano autorizzate o registrate anche in conformità con i requisiti di legge del Paese di destinazione.
Diversi Paesi terzi rendono disponibili gli elenchi delle aziende omologate sui loro siti web. Il rilascio delle autorizzazioni alle aziende è di competenza delle autorità cantonali di esecuzione.
A seconda del Paese di destinazione e del prodotto, per l’esportazione possono essere richiesti ulteriori documenti da parte di altri servizi, come la dogana.