Questa pagina fornisce informazioni sul controllo INN dei prodotti della pesca marittima, sui prodotti soggetti a controllo, le basi legali applicabili e il funzionamento di registrazione, verifica, approvazione, reclami e le tasse dell’USAV.
La pesca illegale e le sue conseguenze
La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), è un problema globale che minaccia gli ecosistemi marini e compromette l’utilizzo sostenibile degli stock ittici. Può portare al collasso della pesca locale, considerando che la pesca su piccola scala nei Paesi in via di sviluppo è particolarmente vulnerabile alle pratiche illegali.
La pesca INN minaccia quindi la sicurezza alimentare, aggrava la povertà e svantaggia i pescatori che rispettano la legge. Per prevenire questi effetti, l’importazione di prodotti della pesca marittima provenienti da questo tipo di pesca è vietata in Svizzera e nell’Unione Europea.
Basi legali e competenze
Il Parlamento svizzero ha incaricato l’USAV di svolgere, analogamente all’UE, controlli adeguati per assicurare che vengano importati in Svizzera solo prodotti della pesca marittima di origine legale (Mozione Sommaruga).
Il regolamento corrispondente dell’Unione Europea è in vigore dal 2010; l’ordinanza svizzera è giuridicamente vincolante dal 1° marzo 2017. Quest’ultima obbliga gli importatori a presentare un certificato di cattura valido per i prodotti della pesca marittima soggetti a controllo. Il documento dimostra l’origine legale dei prodotti ed è un prerequisito per l’importazione.
Quali prodotti della pesca marittima sono soggetti al controllo INN?
Gli importatori devono dichiarare all’USAV, ai fini del controllo dei documenti, le partite di prodotti della pesca marittima elencati nell’allegato 1 della relativa ordinanza.
Le eccezioni più importanti sono riportate nel documento «Domande frequenti sul controllo INN (FAQ)»:
Come decidere quando un prodotto deve essere notificato per il controllo INN?
Controllo INN: informazioni e procedura
Gli importatori devono registrare le partite con prodotti della pesca marittima soggetti a obbligo di notifica in formato digitale e presentarle per il controllo. A tal fine, l’USAV mette a disposizione il portale INN nell'applicazione INPEC.
Si prega di notare: se il portale INN non dovesse funzionare, le partite di pesca marittima devono essere notificate via e-mail:
Notifica delle partite di pesca marittima per e-mail: iuu@blv.admin.ch
La persona responsabile notifica tempestivamente le partite di prodotti della pesca marittima all’USAV. Si applicano i termini seguenti:
al più tardi tre giorni lavorativi prima dell’importazione prevista per le partite regolari
un giorno lavorativo prima dell’importazione per le partite che arrivano per via aerea.
La persona responsabile presenta i documenti richiesti all’USAV in tempo utile per l’esame:
certificato di cattura (engl. catch certificate)
Documenti di accompagnamento:
per i prodotti della pesca trasformati, la dichiarazione di trasformazione: chiamata anche «processing statement» o Annex IV
certificato sanitario (CHEDP TRACES oppure Health Certificate)
documenti di trasporto (ad es. Airwaybill, Bill of Lading, T1)
fattura.
Il certificato di cattura deve essere compilato in maniera completa e leggibile e validato dall’autorità competente dello Stato di bandiera.
L’USAV verifica i dati notificati e i documenti presentati. Se le condizioni di importazione secondo l’articolo 4 della relativa ordinanza sono soddisfatte, l’USAV rilascia la partita e assegna un numero di rilascio.
Per i prodotti della pesca marittima per cui è necessario un numero di rilascio dell’USAV, la persona responsabile lo inserisce nel sistema al momento della dichiarazione doganale. Vanno inoltre forniti i seguenti dati:
Sistema e-dec:
Obbligo di autorizzazione «sì».
Ufficio che rilascia l’autorizzazione «USAV-INN».
Numero dell’autorizzazione (numero di rilascio INN)
Tipo di autorizzazione «autorizzazione unica codice 1»
Sistema Passar:
Regolamentazione 1 (sì)
Codice di regolamentazione 330 «USAV – Controllo INN dei prodotti della pesca marittima»
Numero dell’autorizzazione (numero di rilascio INN)
Titolare dell’autorizzazione
Se mancano dei documenti o le informazioni sulla partita sono incomplete, l’USAV accorda una deroga di sette giorni lavorativi. Il rilascio della partita è sospeso dall’USAV secondo l’articolo 16 della relativa ordinanza fino a quando le irregolarità non sono state eliminate.
L’importatore è responsabile dello stoccaggio e dei relativi costi.
Se le condizioni di importazione secondo l’articolo 4 dell’ordinanza non sono soddisfatte, il rilascio della partita viene negato e viene disposto un mancato rilascio (art. 16).
Le tasse (CHF 60.00/partita soggetta a notifica) sono fatturate all’importatore su base mensile.