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Controllo INN dei prodotti della pesca marittima

Questa pagina fornisce informazioni sul controllo INN dei prodotti della pesca marittima, sui prodotti soggetti a controllo, le basi legali applicabili e il funzionamento di registrazione, verifica, approvazione, reclami e le tasse dell’USAV.

La pesca illegale e le sue conseguenze

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), è un problema globale che minaccia gli ecosistemi marini e compromette l’utilizzo sostenibile degli stock ittici. Può portare al collasso della pesca locale, considerando che la pesca su piccola scala nei Paesi in via di sviluppo è particolarmente vulnerabile alle pratiche illegali.

La pesca INN minaccia quindi la sicurezza alimentare, aggrava la povertà e svantaggia i pescatori che rispettano la legge. Per prevenire questi effetti, l’importazione di prodotti della pesca marittima provenienti da questo tipo di pesca è vietata in Svizzera e nell’Unione Europea.

Basi legali e competenze

Il Parlamento svizzero ha incaricato l’USAV di svolgere, analogamente all’UE, controlli adeguati per assicurare che vengano importati in Svizzera solo prodotti della pesca marittima di origine legale (Mozione Sommaruga).

Il regolamento corrispondente dell’Unione Europea è in vigore dal 2010; l’ordinanza svizzera è giuridicamente vincolante dal 1° marzo 2017. Quest’ultima obbliga gli importatori a presentare un certificato di cattura valido per i prodotti della pesca marittima soggetti a controllo. Il documento dimostra l’origine legale dei prodotti ed è un prerequisito per l’importazione.

Ulteriori informazioni:

Regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati

Quali prodotti della pesca marittima sono soggetti al controllo INN?

Gli importatori devono dichiarare all’USAV, ai fini del controllo dei documenti, le partite di prodotti della pesca marittima elencati nell’allegato 1 della relativa ordinanza.

Le eccezioni più importanti sono riportate nel documento «Domande frequenti sul controllo INN (FAQ)»:

Non sussistono obblighi di controllo per le partite provenienti dagli Stati di bandiera che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza INN.

Allegato 1 dell’ordinanza INN: Prodotti della pesca che sottostanno alla presente ordinanza

Allegato 2 dell’ordinanza INN: Stati di bandiera da cui è possibile importare prodotti della pesca senza certificato di cattura e senza procedura di notifica preventiva

Come decidere quando un prodotto deve essere notificato per il controllo INN?

Come decidere in merito a un controllo INN: il prodotto è presente nell’allegato 1? Se no, nessun controllo INN. Se sì, continuare con la domanda sullo Stato di bandiera. Se lo Stato di bandiera è presente nell’allegato 2, nessun controllo INN a meno che il prodotto non sia stato trasformato in un altro Paese. Se no, si controlla se il prodotto è già stato sdoganato nell’UE (partite T2). In tal caso non si procede al controllo INN, poiché è già stato effettuato nell’UE. In caso contrario, il controllo INN è necessario.

Controllo INN: informazioni e procedura