Gli alimenti di origine animale e determinati alimenti di origine vegetale provenienti da Paesi terzi sono soggetti in Svizzera a controlli e a condizioni di importazione chiaramente definite. Non è possibile importare alimenti da qualsiasi Paese.
Condizioni di importazione e controlli
Che cosa si intende per Paesi terzi
Sono considerati Paesi terzi tutti gli Stati al di fuori degli dell’UE, dell’Irlanda del Nord, dell’Islanda e della Norvegia. Anche i territori d’oltremare che appartengono politicamente all’UE possono essere considerati Paesi terzi dal punto di vista di polizia epizootica.
Principi per l’importazione
Determinati alimenti provenienti da Paesi terzi possono essere importati in Svizzera solo a condizioni ben definite per prevenire la diffusione di epizoozie e proteggere la salute dei consumatori.
La Svizzera effettua i controlli necessari presso i due posti di controllo frontalieri ufficiali negli aeroporti di Zurigo e Ginevra. Vengono verificati alimenti di origine animale e determinati alimenti di origine vegetale ad alto rischio.
A seconda del tipo di partita, devono essere soddisfatti ulteriori requisiti, tra cui disposizioni in materia di diritto doganale e agricolo e di conservazione delle specie.
La banca dati Importazione vi supporta nell’importazione commerciale di alimenti e piante. Selezionate le impostazioni corrispondenti per conoscere le condizioni applicabili nel vostro caso.
L’USAV non si assume alcuna responsabilità e non fornisce alcuna garanzia per la completezza e l’accuratezza di queste informazioni.
All’importazione di alimenti nel traffico turistico e alle lettere e ai pacchi destinati a privati si applicano altre condizioni.
Non è possibile importare alimenti se sussistono rischi elevati per la salute umana o animale. In questi casi, l’USAV emette misure di protezione che hanno la priorità e prevalgono sulle normali condizioni di importazione.
Gli importatori sono responsabili del rispetto delle normative vigenti. Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione.
Gli alimenti derivati da specie protette, come il caviale, sono inoltre soggetti alle norme di conservazione delle specie e possono essere importati soltanto se sono soddisfatte le disposizioni CITES.
L’USAV mette a disposizione degli importatori una newsletter elettronica che fornisce informazioni tempestive sui requisiti amministrativi, sulle modifiche e sull’inasprimento delle norme di importazione da Paesi terzi.
A seconda del Paese di provenienza, l’importazione di alimenti di origine animale (ad es. carne, formaggio, prodotti ittici) è soggetta a specifiche disposizioni in materia di legislazione sulle epizoozie. Tali prodotti possono provenire soltanto da aziende, regioni e Paesi autorizzati. Inoltre, il Paese di provenienza deve disporre di un piano di sorveglianza dei residui riconosciuto dall’UE.
Determinati alimenti con una percentuale di origine animale devono essere controllati dal servizio veterinario di confine al momento dell’importazione o del transito.
L’articolo 6 dell’ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI) stabilisce quali alimenti sono soggetti a controlli veterinari di confine.
Queste merci possono essere importate solo per via aerea con una lettera di vettura aerea (Air Waybill, AWB). Le tasse sono calcolate in base all’ordinanza sulle tasse dell’USAV.
Al momento della dichiarazione doganale, l’interfaccia eITRA verifica se gli animali e le merci con una percentuale di origine animale sono stati sottoposti al controllo veterinario di confine.
TRACES: trattamento elettronico delle partite soggette a controllo veterinario di confine
Tutte le partite soggette a controllo veterinario di confine vengono elaborate elettronicamente nel sistema TRACES (Trade Control and Expert System). Per questo importatori e aziende di destinazione, nonché altre persone soggette all’obbligo di notifica coinvolte nel processo di importazione, devono essere registrati in TRACES.
Determinate partite di prodotti della pesca marittima sono soggette al controllo dei documenti e, a tal fine, devono essere notificate all’USAV, come stabilito dall’ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati.
Requisiti per determinati alimenti di origine vegetale: controlli di confine approfonditi
Residui chimici o microrganismi patogeni sono stati ripetutamente rilevati in singoli alimenti di origine vegetale provenienti da determinati Paesi di provenienza. Poiché il consumo di tali prodotti può mettere a rischio la salute, essi sono soggetti a controlli di confine approfonditi.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 specifica quali prodotti sono soggetti a controlli approfonditi. In merito va fatta la seguente distinzione:
le merci di cui all’allegato 2 dell’ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr) non necessitano di certificazione ufficiale
le merci di cui all’allegato 3 OELDerr possono essere importate solo se accompagnate da un certificato ufficiale rilasciato dall’autorità competente del Paese di produzione o spedizione; il certificato ufficiale da utilizzare è riportato nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
All’arrivo, la partita viene sottoposta a un controllo supplementare che include un controllo dei documenti e può essere integrato da un controllo di identificazione. Il posto di controllo frontaliero preleva anche campioni di merce a intervalli prestabiliti. L’importatore deve far analizzare questi campioni in un laboratorio accreditato.
La merce rimane bloccata in aeroporto fino a quando non sono disponibili i risultati delle analisi. Se il risultato è conforme ai requisiti della legislazione sulle derrate alimentari, la partita può essere importata e il processo di sdoganamento può proseguire. La merce non conforme viene rispedita o distrutta.
Le autorità competenti effettuano controlli approfonditi su uno specifico prodotto proveniente da un determinato Paese fino a quando il tasso di contestazione non diminuisce significativamente in tutta Europa. Successivamente riducono la frequenza dei controlli o eliminano completamente il prodotto dall’elenco.
In ogni caso, le autorità possono prelevare campioni in qualsiasi momento.
Dato che si tratta di alimenti ad alto rischio, l’importatore si fa carico di tutti i costi sostenuti, che includono le spese per il controllo dei documenti, il campionamento, le analisi di laboratorio e, se necessario, per la distruzione della merce.
Per le domande relative alle partite che si trovano già all’aeroporto è responsabile il posto di controllo frontaliero.