Maggiore protezione degli animali nella macellazione dal 2022

Berna, 20.12.2021 - L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha sottoposto a revisione l’ordinanza dell’USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac) per garantire agli animali un processo di macellazione il più rispettoso possibile. In particolare, i metodi di stordimento sono stati adattati alle nuove scoperte scientifiche. Inoltre, si applicano per la prima volta prescrizioni per la macellazione di pesci e decapodi e per lo stordimento con gas di polli e tacchini. L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

La revisione totale ha lo scopo di migliorare il benessere degli animali durante la macellazione sia dentro sia fuori i macelli, riducendone lo stress e la sofferenza. Le modifiche tengono tra l’altro conto delle conoscenze acquisite dall’analisi «Protezione degli animali e controllo delle carni nei macelli» dell’Unità federale per la filiera agroalimentare (UFAL), condotta nel 2018 e 2019.

L’ordinanza contiene diverse novità fondamentali. Tra queste vi sono, per la prima volta, prescrizioni sulla macellazione di pesci e decapodi per le aziende di acquacoltura, per quelle commerciali e di ristorazione. Una novità è anche la regolamentazione per lo stordimento con gas di polli e tacchini. Per questo metodo, diffuso nelle grandi aziende, si utilizza attualmente soltanto anidride carbonica (CO2). La revisione crea la base anche per l’uso di miscele di gas che provocano meno sofferenza agli animali. Inoltre, l’ordinanza contiene numerosi adattamenti basati su nuove conoscenze scientifiche, tra cui precisazioni sull’elettronarcosi e sulla valutazione dell’efficacia dello stordimento. Infine, sono stati modificati i punti di applicazione di pistole a proiettile captivo e pinze da stordimento nonché i tempi di dissanguamento per i piccoli ruminanti.

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022. Per le modifiche che richiedono adattamenti strutturali nei macelli è previsto un periodo transitorio di dieci anni. Il periodo transitorio per l’obbligo di documentazione per lo stordimento dei suini con CO2 è invece di un anno.


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