I viaggi con uccelli da compagnia sono soggetti a norme severe. Molte specie sono protette (CITES) e si applicano norme diverse a seconda del Paese di provenienza. Informatevi su condizioni di ingresso, documenti necessari e procedure di ingresso e uscita.
Prescrizioni particolari
Per prevenire la diffusione dell’influenza aviaria, i viaggi con uccelli da compagnia sono soggetti a rigide condizioni. Inoltre, per molte specie di volatili sono in vigore disposizioni in materia di conservazione delle specie.
Le norme relative ai viaggi descritte in questa pagina si applicano a uccelli che viaggiano come animali da compagnia con i loro proprietari e non destinati a essere venduti o ceduti a nuovi detentori.
Sono considerati «da compagnia» gli uccelli tenuti presso l’alloggio domestico per l’interesse che suscitano o per compagnia. Può trattarsi di volatili ornamentali, pappagalli e anche rapaci.
Galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori NON sono considerati uccelli da compagnia. A questi volatili si applicano condizioni di importazione particolari o le condizioni per l’importazione commerciale:
Per uscire dalla Svizzera con uccelli da compagnia devono essere osservate le condizioni di ingresso del Paese di destinazione. È possibile ottenere informazioni vincolanti presso gli uffici di rappresentanza competenti dello Stato in questione.
Per l’ingresso in Svizzera di uccelli da compagnia si applicano disposizioni diverse a seconda del Paese di provenienza.
L’introduzione dai seguenti Paesi è soggetta alle medesime condizioni previste per l’introduzione dall’UE: Andorra, Città del Vaticano, Groenlandia, Islanda, Isole Fær Øer, Monaco, Norvegia e San Marino.
Informatevi per tempo in merito ai requisiti e ai documenti necessari.
Per l’ingresso dall’UE con uccelli da compagnia non è richiesta alcuna documentazione particolare, a parte eventuali documenti CITES.
Per gli uccelli provenienti da Paesi terzi si applicano disposizioni particolari. A seconda del tipo di ingresso, può essere necessario sostenere ulteriori costi per il trasporto in aeroporto, la permanenza nel locale del settore merci destinato dal Servizio veterinario di confine agli animali, il controllo veterinario di confine e i dazi doganali.
Si consiglia di chiedere preventivamente informazioni agli uffici deputati.
Gli uccelli devono essere accompagnati da un certificato veterinario e da una dichiarazione del proprietario:
Poiché in Svizzera non sono disponibili stazioni di quarantena e la vaccinazione contro l’influenza aviaria non è consentita, le condizioni di quarantena devono essere soddisfatte in toto prima dell’ingresso (riguarda il certificato veterinario, parte I.25 e parte II). L’importazione è possibile solo se gli uccelli:
prima dell’uscita dal Paese sono stati posti almeno 30 giorni sotto sorveglianza ufficiale oppure
hanno trascorso almeno 14 giorni in quarantena e un veterinario ufficiale li ha visitati per rilevare l’eventuale presenza dell’influenza aviaria.
Dopo l’ingresso, i volatili devono essere portati in una casa o in un altro luogo di domicilio. La partecipazione a spettacoli, fiere, esposizioni o altre manifestazioni con uccelli è ammessa al più presto 30 giorni dopo l’arrivo.
L’ingresso è consentito solo attraverso punti autorizzati, nei quali viene effettuato un controllo veterinario di confine:
Controllo in caso di ingresso diretto per via aerea
Il controllo veterinario di confine è obbligatorio. L’ingresso diretto in Svizzera è dunque possibile solo attraverso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra.
Il controllo viene effettuato soltanto durante i normali orari di apertura.
Al di fuori di tali orari, i volatili vengono trasferiti nel locale destinato agli animali del posto di controllo frontaliero e controllati il giorno lavorativo successivo.
Dopo il controllo e il disbrigo delle formalità doganali, è possibile ritirare gli uccelli presso il servizio veterinario di confine, nel settore merci dell’aeroporto.
Ingresso di animali accompagnati
Se viaggiate sullo stesso aereo con i vostri uccelli, dovete registrarli come bagaglio in eccedenza («AVI in hold» oppure «excess baggage»).
All’arrivo, gli animali devono essere ritirati al nastro trasportatore per i bagagli e dichiarati alla dogana (uscita rossa).
La dogana informa il servizio veterinario di confine. Un’impresa di trasporto sposta poi gli uccelli nel locale destinato agli animali, dove ha luogo il controllo veterinario di confine. Tutti i documenti necessari per l’introduzione devono sempre accompagnare i volatili.
Ingresso di animali non accompagnati
Se gli uccelli da compagnia viaggiano senza il proprietario, l’introduzione in Svizzera è possibile solo per via aerea. A tale scopo, la compagnia aerea emette una lettera di vettura aerea (Air Waybill – AWB) e dopo l’atterraggio gli uccelli vengono trasportati nel locale destinato agli animali, nel settore merci dell’aeroporto.
L’introduzione di un animale non accompagnato può avvenire in linea di massima nei cinque giorni che precedono o seguono il viaggio del proprietario. Se non si può rispettare questo termine, è necessario dimostrare che l’animale era già sotto la custodia del proprietario nel Paese di provenienza. Le informazioni e i documenti corrispondenti vanno presentati all’USAV per una valutazione.