Trasporto di animali
Gli animali devono essere trasportati con con riguardo. Il trasporto può rappresentare un rischio per la trasmissione di malattie e deve quindi essere documentato.
Requisiti generali per il trasporto di animali
Le prescrizioni sul trasporto di animali sono stabilite nel capitolo 7 dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e nell’ordinanza sulle epizoozie (OFE). Informazioni specifiche sui seguenti punti si trovano nelle direttive tecniche e nelle informazioni tecniche dell’USAV, vedi «Ulteriori informazioni».
Documento di accompagnamento
Il traffico di animali comporta un rischio di diffusione di malattie e di epizoozie e, per poter reagire in modo rapido ed efficace in caso di epizoozia, deve essere tracciabile (Controllo del traffico di animali). Gli animali a unghia fessa che lasciano temporaneamente o definitivamente la loro azienda di provenienza devono pertanto essere provvisti di un documento di accompagnamento.
Per trasferire e trasportare animali a unghia fessa vanno utilizzati esclusivamente i formulari ufficiali dell’USAV. I file possono essere compilati e stampati direttamente dal PC.
Informazioni sul controllo del traffico di animali
