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Formazioni in relazione alla detenzione, al trattamento e al commercio di animali

Chi detiene, commercia o trasporta animali deve seguire una formazione riconosciuta a seconda dell’attività svolta. Questa pagina illustra quali formazioni sono obbligatorie, come avvengono i riconoscimenti e dove trovare organizzazioni e corsi riconosciuti.

Obbligo di formazione

Nelle detenzioni professionali, nel commercio di animali, per la detenzione privata di numerose specie selvatiche e di alcuni animali domestici, la persona responsabile dell’accudimento deve aver assolto la formazione prescritta.

L’obbligo di formazione sussiste inoltre per il personale dei macelli e quello addetto al trasporto di animali, per la cura professionale di unghioni e zoccoli, per l’esecuzione di determinati interventi sugli animali e per effettuare esperimenti su questi ultimi.

Maggiori informazioni sull’obbligo di formazione per le singole specie animali:

Detenzione di animali

Formazione dietro prescrizione

Se in un allevamento l’autorità cantonale per la protezione degli animali riscontra lacune nell’accudimento o nella cura degli esemplari, può obbligare i detentori di animali a seguire corsi di formazione.

Riconoscimento delle formazioni

L’USAV riconosce la formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) e la trasmissione specialistica di conoscenze di base e capacità che porta al conseguimento di un attestato di competenza (AC). Decide inoltre in merito all’equipollenza delle formazioni estere rispetto a FSNP e AC (cfr. art. 200a OPAn).

La domanda di riconoscimento deve essere presentata all’USAV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio (cfr. art. 199a cpv. 1 OPAn).

In casi specifici l’autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella prescritta, ad esempio qualora quest’ultima non venga offerta, a condizione che la persona in questione dimostri di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi (cfr. art. 199 cpv. 3 OPAn).

Basi legali:

Art. 200a OPAn Riconoscimento di qualifiche estere

Art. 200 cpv. 1 OPAn Riconoscimento: misure in caso di carenze

Art. 199 cpv. 3 OPAn Riconoscimento: competenze

Formazioni specialistiche

L’AC e la FSNP sono strutturati in modo specifico, tenendo conto delle specie o categorie animali con requisiti simili a livello di detenzione e trattamento.

Una formazione specialistica professionale o universitaria può sostituire una FSNP richiesta. A sua volta, una FSNP esonera dal conseguimento dell’attestato di competenza, purché copra gli stessi obiettivi di apprendimento specifici per la specie animale.

Requisiti per i centri di formazione

I centri di formazione che istruiscono formatori nell’ambito della detenzione di animali devono avvalersi di personale docente qualificato e sottoporsi a un controllo di qualità esterno da parte di un’organizzazione accreditata.

I corsi dei centri sono riconosciuti dall’USAV se, oltre ai contenuti della FSNP, trasmettono conoscenze di base sulla formazione degli adulti, sull’organizzazione dei corsi, sulla didattica e in ambito giuridico.

I futuri formatori dei detentori di animali devono superare l’esame per questa FSNP e aver maturato almeno tre anni di esperienza con la specie animale in questione.

Basi legali:

Art. 14 OFPAn Obiettivi di apprendimento

Offerta di formazioni riconosciute e informazioni sull’obbligo di formazione

Qui potete trovare offerte formative riconosciute e ulteriori informazioni sull’obbligo di formazione nei diversi settori della detenzione e del trattamento degli animali. Questa raccolta vi aiuterà a individuare le formazioni e i corsi prescritti per la vostra attività.

Commercio di bestiame

Chi commercia bestiame sottostà a obblighi particolari finalizzati a prevenire la diffusione delle epizoozie e a garantire che gli animali siano trattati con riguardo.