Controllo del traffico di animali
Il controllo del traffico di animali consente una lotta efficace alle epizoozie e può impedirne la diffusione.
Molti effettivi di animali e animali devono essere registrati e identificati. Queste regolamentazioni costituiscono la base del controllo del traffico di animali e degli effettivi, permettono una lotta efficace alle epizoozie e possono evitare la diffusione di queste ultime.
Il traffico di animali comporta il rischio di diffusione di malattie ed epizoozie. Come parte integrante del controllo del traffico di animali, la registrazione, l’identificazione e il controllo degli effettivi permettono la rintracciabilità degli animali fino all’azienda di provenienza. In questo modo è quindi possibile reagire in modo rapido ed efficiente in caso di epizoozia.
Registrazione
Devono essere registrate aziende detentrici di bovini, suini, caprini, ovini, equidi, cani, pollame, api e piscicolture. La registrazione contribuisce alla lotta alle epizoozie perché permette di identificare e rintracciare gli animali.
Equidi
Le aziende che detengono equidi devono registrare i loro animali presso la banca dati sul traffico di animali (BDTA).
Secondo l’ordinanza sulla protezione degli animali, gli equidi sono considerati animali da compagnia, ma secondo l’ordinanza sui medicamenti veterinari possono essere animali da compagnia o da reddito. Nella banca dati sul traffico di animali vengono registrati come animali da reddito senza ulteriori indicazioni. Questo stato può essere modificato una volta sola in «animale da compagnia» ed è valido per tutta la vita e non può essere revocato. Solo gli equidi registrati come animali da reddito possono essere macellati.
Istruzioni per la registrazione degli equidi (banca dati sul traffico di animali)
Animali a unghia fessa
Le aziende che detengono animali a unghia fessa devono registrare i loro animali presso la Banca dati sul traffico di animali (BDTA).
Istruzioni per la registrazione (Banca dati sul traffico di animali)
Pollame, api e pesci
La detenzione di pollame (anche amatoriale), api o pesci deve essere registrata presso un organo di coordinamento cantonale. Fanno eccezione gli impianti di detenzione temporanea dei pescatori professionisti e la detenzione di pesci a scopo ornamentale.
L’apicoltore deve contrassegnare gli apiari con il numero d’identificazione secondo le indicazioni del servizio cantonale competente. Il numero d’identificazione deve essere ben visibile esternamente.
Centri di coordinamento cantonali
Cani
I detentori di cani devono far registrare il loro animale nella banca dati Amicus. In questo modo è più facile svolgere i dovuti accertamenti in caso di incidenti dovuti a morsi, epizoozie e di cani scappati, trascurati o abbandonati. La registrazione viene fatta dal veterinario. I dati personali dei detentori di cani sono invece gestiti dai comuni. Le modifiche a questi dati personali devono quindi essere notificate al comune, mentre consegna, presa a carico o morte di un cane direttamente alla banca dati Amicus.
I cani importati devono essere registrati da un veterinario entro 10 giorni dall’importazione (si veda «Identificazione»).
Identificazione
I detentori di animali a unghia fessa, equidi, cani e pappagalli devono identificare i loro animali, gli apicoltori anche gli apiari. L’identificazione serve per la lotta alle epizoozie e permette di identificare e rintracciare gli animali.
Animali a unghia fessa
L’identificazione degli animali a unghia fessa deve essere inequivocabile e permanente, oltre a permettere l’identificazione dei singoli animali. L’identificazione avviene tramite l’apposizione di marchi auricolari ufficiali. Questi marchi auricolari sono distribuiti dalla società Identitas SA. La responsabilità dell’identificazione spetta ai detentori di animali.
Le direttive tecniche sull’identificazione degli animali a unghia fessa ne regolamenta lo svolgimento.
Camelidi del nuovo mondo
I camelidi del nuovo mondo devono essere contrassegnati con un microchip. L’identificazione può essere effettuata da veterinari e persone con un diploma professionale riconosciuto a livello federale che abilita a effettuare iniezioni su animali. I detentori di animali possono eseguire l’iniezione sui loro animali.
Equidi
Gli equidi (cavalli, asini, muli, bardotti) devono essere identificati con un microchip. L’identificazione può essere effettuata da veterinari o da persone con un diploma riconosciuto a livello federale che abilita a effettuare iniezioni su animali.
Apiari
L’apicoltore deve contrassegnare gli apiari con il numero d’identificazione secondo le indicazioni del servizio cantonale competente. Il numero d’identificazione deve essere ben visibile esternamente (art. 19a OFE).
Cani
I cani devono essere identificati con un microchip e registrati nella banca dati Amicus (si veda Registrazione). In Svizzera i microchip possono essere impiantati esclusivamente da veterinari.
I detentori di un cane importato devono far verificare a un veterinario l’identificazione entro 10 giorni dall’importazione e farlo notificare alla banca dati Amicus.
Le prescrizioni per l’identificazione e la registrazione dei cani in Svizzera sono diverse da quelle per viaggiare con cani all’estero. In caso di viaggi all’estero i detentori di animali devono osservare le prescrizioni per viaggiare con animali da compagnia.
Pappagalli
Chi commercia pappagalli (Psittaciformes) deve identificarli individualmente in modo permanente. Il numero d’identificazione deve essere inserito nel registro di controllo degli effettivi.
Registro di controllo degli effettivi
Nelle aziende dove sono detenuti animali a unghia fessa, pollame, api, pappagalli e animali acquatici deve essere tenuto un registro di controllo degli effettivi.
Animali a unghia fessa
I detentori di animali a unghia fessa devono tenere un registro degli animali presenti che contiene gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi (art. 8 OFE). Il registro degli animali deve essere tenuto conformemente al modello di formulario dell’USAV. L’Ufficio mette a disposizione un manuale per la creazione del registro degli animali.
Pollame e pappagalli
Chi detiene e commercia pollame e pappagalli (Psittaciformes) tiene un registro di controllo degli effettivi in cui devono essere registrati gli aumenti e le diminuzioni.
Colonie di api
Chi detiene, compera, vende o trasferisce colonie di api deve tenere un registro di controllo degli effettivi in cui devono essere registrati tutti gli aumenti e le diminuzioni, nonché le sedi delle colonie e le date dei trasferimenti.
Tale registro deve essere tenuto conformemente al modello di formulario dell’USAV. Per ogni apiario deve essere compilato un formulario a parte. L’USAV mette a disposizione delle istruzioni per tenere i registri di controllo delle colonie di api.
Aziende di acquacoltura
Il registro di controllo degli effettivi per le aziende di acquacoltura registrate deve includere quanto segue:
- luogo di provenienza e di destinazione degli aumenti e delle diminuzioni
- numero di animali
- specie animale
- età
- tasso di mortalità.
Estivazione e svernamento
Durante l’estivazione sui pascoli e sugli alpeggi, lo svernamento e la transumanza di greggi di ovini, vengono riuniti animali provenienti da diverse aziende. Gli animali vengono trasportati o condotti attraverso zone dove sono presenti altre aziende di detenzione di animali. Al fine di evitare possibili rischi di diffusione delle malattie contagiose, i Cantoni emanano prescrizioni di polizia epizootica per l’estivazione, lo svernamento e la transumanza.
Per quanto riguarda le norme sull’estivazione, l’USAV ha elaborato raccomandazioni volte all’armonizzazione:
L’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici stabilisce, tra l’altro, i requisiti per i ricoveri, l’alimentazione e il controllo degli animali per garantirne il benessere anche quando sono tenuti all’aperto in modo permanente.
Maggiori informazioni: Ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici, sezione 2: Detenzione permanente all’aperto
