Transito di alimenti provenienti dall’UE
Il transito attraverso la Svizzera di alimenti provenienti dall’UE non è soggetto a controlli veterinari di confine. Gli alimenti di origine animale comprendono fra le altre cose latticini, uova e carne.
Requisiti e regole per il transito
Per transito attraverso la Svizzera con provenienza dall’UE si intende un trasporto con luogo di provenienza e di destinazione in uno Stato membro dell’UE. I posti di controllo frontalieri dell’UE non sono considerati luogo di provenienza.
Se non diversamente specificato, non si applicano requisiti veterinari specifici, ma gli stessi vigenti per l’importazione e l’esportazione della relativa categoria merceologica tra gli Stati membri dell’UE e la Svizzera. In eventuali documenti ufficiali devono essere indicati i luoghi di provenienza e di destinazione effettivi.
I transiti con provenienza da Paesi terzi sono disciplinati da altre disposizioni:
Transito di alimenti provenienti da Paesi terzi
Ulteriori requisiti e condizioni
È inoltre necessario rispettare le disposizioni doganali relative al transito. Se quest’ultimo prevede alimenti derivati da specie protette (come il caviale), si applicano le norme CITES.