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Transito di alimenti provenienti dall’UE

Il transito attraverso la Svizzera di alimenti provenienti dall’UE non è soggetto a controlli veterinari di confine. Gli alimenti di origine animale comprendono fra le altre cose latticini, uova e carne.

Requisiti e regole per il transito

Per transito attraverso la Svizzera con provenienza dall’UE si intende un trasporto con luogo di provenienza e di destinazione in uno Stato membro dell’UE. I posti di controllo frontalieri dell’UE non sono considerati luogo di provenienza.

Se non diversamente specificato, non si applicano requisiti veterinari specifici, ma gli stessi vigenti per l’importazione e l’esportazione della relativa categoria merceologica tra gli Stati membri dell’UE e la Svizzera. In eventuali documenti ufficiali devono essere indicati i luoghi di provenienza e di destinazione effettivi.

I transiti con provenienza da Paesi terzi sono disciplinati da altre disposizioni:

Transito di alimenti provenienti da Paesi terzi

Ulteriori requisiti e condizioni

È inoltre necessario rispettare le disposizioni doganali relative al transito. Se quest’ultimo prevede alimenti derivati da specie protette (come il caviale), si applicano le norme CITES.

Dogana svizzera: transito

Transito

Legislazione

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE)

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)