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Transito di alimenti provenienti da Paesi terzi

Il transito in Svizzera di alimenti provenienti da Paesi terzi è soggetto a regole precise. A seconda del tipo di prodotto, della provenienza e della via di trasporto, si applicano disposizioni specifiche nonché obblighi di notifica e di controllo diversi.

Alimenti di origine non animale

Gli alimenti di origine non animale manifestamente nocivi per la salute possono essere confiscati dalle autorità di controllo competenti durante il transito.

Alimenti di origine animale

Per il transito di alimenti di origine animale, come carne o formaggio, la legislazione prevede una distinzione in base al tipo di merce, alla provenienza e alla destinazione della partita. È determinante se la partita proviene dall’UE o da un Paese terzo e se dopo il transito è destinata a uno Stato membro dell’UE o a un Paese terzo.

Controlli veterinari di confine e notifica preventiva

Nell’ambito dei controlli veterinari di confine presso l’aeroporto di Ginevra o Zurigo o un posto di controllo frontaliero nell’UE si applicano in ogni caso requisiti standardizzati.

  • La partita deve essere preventivamente notificata al posto di controllo frontaliero prima del suo arrivo.
  • Se l’importatore responsabile della partita ha sede in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia, la notifica preventiva viene effettuata tramite il sistema elettronico TRACES.
  • In tutti gli altri casi, è possibile compilare a mano la pagina 1 del DVCE (documento veterinario comune di entrata).

Vi preghiamo di tenere conto di quanto segue:

TRACES

Via di trasporto e portata del controllo

Transito su rotaia o su strada

Ogni partita di alimenti di origine animale proveniente da un Paese terzo che arriva in Svizzera o nell’UE e prosegue il suo viaggio su rotaia o su strada, viene sottoposta a controlli completi, tra cui quelli dei documenti, dell’identità e i controlli fisici, indipendentemente dal Paese di destinazione finale.

In Svizzera, gli aeroporti di Zurigo e Ginevra effettuano controlli veterinari di confine sugli alimenti di origine animale in conformità alle condizioni di importazione applicabili.

Ulteriori informazioni:

Importazione di animali e prodotti animali da Paesi terzi

Servizio veterinario di confine

Come prova dell’avvenuto controllo, viene rilasciato un documento veterinario comune di entrata (DVCE), che deve accompagnare la partita fino a destinazione.

Transito per via aerea

Le partite di alimenti di origine animale provenienti da un Paese terzo che arrivano in Svizzera o nell’UE e rimangono in aeroporto per più di 72 ore sono soggette a un controllo dei documenti.

Se una partita arriva in Svizzera per essere inoltrata direttamente in un altro Paese terzo, si applicano le norme del rispettivo Paese di destinazione. Non è consentito il transito attraverso Paesi terzi da cui le importazioni in Svizzera sono vietate per motivi di polizia epizootica.

Ulteriori requisiti e condizioni

È inoltre necessario rispettare le disposizioni doganali relative al transito. Se quest’ultimo prevede alimenti derivati da specie protette (come il caviale), si applicano le norme CITES.

Dogana svizzera: transito

Transito

Legislazione

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)

Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)