Prodotti a base di fiori di Bach
Di norma, i prodotti a base di fiori di Bach sono considerati alimenti. In questa pagina trovate i requisiti di legge applicabili, i casi in cui è necessaria un’omologazione e quali informazioni sono consentite o vietate sull’etichetta.
Classificazione dei prodotti a base di fiori di Bach
Da quando è entrata in vigore, nel 2006, l’ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici (OMCF), in Svizzera i classici prodotti a base di fiori di Bach sono classificati come alimenti. Non sono più considerati medicamenti, tranne se vengono loro attribuite proprietà curative e viene rivendicato un effetto terapeutico.
Pertanto, dal punto di vista giuridico i prodotti a base di fiori di Bach sono equiparati ad altre essenze floreali che già nel 2006 potevano essere commercializzate come alimenti. Attualmente i prodotti a base di fiori di Bach possono essere immessi sul mercato in due modi: come alimenti o come medicamenti.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina sui criteri di delimitazione tra medicamenti, derrate alimentari e oggetti d’uso.
I fiori di Bach come alimenti
I prodotti a base di fiori di Bach e altre essenze floreali possono essere commercializzati come alimenti a condizione che soddisfino tutte le disposizioni del diritto alimentare.
Dall’entrata in vigore della revisione del diritto alimentare il 1° maggio 2017, gli alimenti possono essere commercializzati anche se non sono esplicitamente descritti nell’ordinanza. Quelli descritti devono però soddisfare i requisiti della corrispondente categoria.
Come per altre categorie di alimenti disciplinate dalla legislazione sui nuovi tipi di derrate alimentari («Novel Food»), nell’ambito del suo controllo autonomo il distributore deve verificare e documentare lo status di nuovo tipo di derrata alimentare. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari.
Per l’etichettatura occorre rispettare le disposizioni generali e specifiche relative alla caratterizzazione, vedi informazioni sulle etichette degli alimenti.
È vietata qualsiasi dichiarazione in riferimento a proprietà curative o di prevenzione delle malattie (divieto di inganno). Per i prodotti a base di fiori di Bach e altre essenze floreali non sono neppure ammesse indicazioni nutrizionali e sulla salute.
I fiori di Bach come medicamenti
In linea di principio è ancora possibile presentare domande di omologazione per i preparati a base di fiori di Bach come medicamenti con indicazioni di proprietà terapeutiche. Le domande devono essere presentate a Swissmedic e soddisfare i requisiti di legge in materia di agenti terapeutici.
Indice
Legislazione
Legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr)
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)
Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)
Ordinanza del DFI sulle bevande
Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer)
Ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici (OMCF)