La detenzione di cervi è soggetta ad autorizzazione cantonale e al rispetto di precisi requisiti in materia di formazione, parchi e recinzioni.
Detenzione
La detenzione di cervi è soggetta a un’autorizzazione cantonale (autorizzazione per la detenzione di animali selvatici), rilasciata se sono soddisfatti i requisiti relativi al parco, agli impianti e alla formazione del personale addetto all’accudimento degli animali. Inoltre, occorre garantire un’assistenza veterinaria regolare. I moduli per la richiesta sono disponibili presso il servizio veterinario cantonale.
Il parco deve avere una superficie minima secondo quanto indicato nell’ordinanza sulla protezione degli animali. Lo spazio riparato al suo interno deve essere tale da consentire a tutti gli animali di riposare in modo adeguato alla loro specie e proteggersi dalla pioggia, dal vento, dal freddo e dal sole forte. Le aree utilizzate frequentemente devono essere consolidate, ad esempio con marna, per evitare la formazione di fango e garantire l’usura corretta degli zoccoli, e i corridoi devono essere sufficientemente larghi.
Durante il periodo successivo alla nascita, la vegetazione del parco, come erba alta o cespugli, deve garantire ai cerbiatti una copertura sufficiente.
Per la cura delle corna e del pelo occorre mettere a disposizione alberi contro cui gli animali possano strofinarsi. Il fango in cui rotolarsi è necessario per tutte le specie di cervi, ad eccezione dei daini.
Gli animali devono ricevere sempre mangime a sufficienza, indipendentemente dal loro rango. L’utilizzo dei pascoli va organizzato in modo tale da preservare il tappeto erboso durante tutto l’anno. Il mangime somministrato in aggiunta all’erba del pascolo deve essere conforme alle esigenze degli animali sotto il profilo della qualità e dell’igiene, come previsto dall’articolo 2 dell’ordinanza dell’USAV sugli animali selvatici. L’accesso all’acqua potabile deve essere assicurato in ogni momento.
Nella detenzione di animali, uccidere in modo corretto significa abbattere un animale nel rispetto delle norme sulla protezione degli animali e con le conoscenze e le competenze necessarie. Ciò richiede un metodo di uccisione conforme alle norme sulla protezione degli animali e una persona competente che esegua l’uccisione in condizioni adeguate.
L’abbattimento della selvaggina d’allevamento viene eseguito da appostamenti nascosti, attraverso finestre di tiro o direttamente dai veicoli. Per lo stordimento sono ammessi esclusivamente l’utilizzo di un proiettile captivo o proiettile libero nel cervello. Per lo stordimento a distanza della selvaggina d’allevamento deve essere utilizzata un’arma da fuoco lunga. La distanza di tiro deve essere scelta in modo da colpire con sicurezza la testa. Se il colpo non porta alla morte, è ammesso un colpo di grazia alla testa con un proiettile captivo o libero. Immediatamente dopo il colpo, il dissanguamento dell’animale privo di sensi deve essere effettuato perforando o recidendo i vasi sanguigni principali del collo.
L’identificazione e la registrazione dei cervi costituiscono la base del controllo del traffico di animali, che consente un’efficace lotta contro le epizoozie e può impedirne la diffusione. In caso di trasferimento di animali, il detentore deve rilasciare un certificato di accompagnamento.
L’identificazione degli animali a unghia fessa deve essere chiara e permanente e consentire di riconoscere singolarmente l’animale. L’identificazione avviene mediante l’apposizione di marchi auricolari ufficiali, distribuiti dalla ditta Identitas SA. La responsabilità dell’identificazione spetta ai detentori di animali.
Le direttive tecniche sull’identificazione degli animali a unghia fessa ne regolano l’attuazione.
Le malattie degli animali possono causare gravi danni economici. Tutte le malattie elencate nell’ordinanza sulle epizoozie sono considerate epizoozie soggette a obbligo di notifica in Svizzera.
Occorre tenere presente che esistono altre epizoozie rilevanti che non sono elencate in tale ordinanza e che devono essere trattate in modo adeguato.
Applicando in modo coerente le misure di biosicurezza, i detentori proteggono il loro effettivo dalle epizoozie. Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla provenienza degli animali al momento dell’acquisto e di segnalare immediatamente al veterinario qualsiasi comportamento anomalo e segni di malattia degli animali.
A seconda dello scopo di utilizzo, i cervi detenuti in recinti sono considerati animali domestici o da reddito ai sensi della legislazione sui medicamenti. Per gli animali da reddito si applicano disposizioni speciali per l’uso di medicamenti veterinari.
Chi è responsabile dell’accudimento di cervi deve essere in possesso di una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) oppure di un diploma di guardiano di animali ed esperienza nella detenzione di cervi. Solo le organizzazioni riconosciute dall’USAV possono svolgere corsi di formazione FSNP.