Cani
Come detenere un cane in modo sano, sicuro e rispettando il suo benessere? Vi presentiamo una panoramica dei principali requisiti per la detenzione dei cani e le disposizioni legali vigenti in materia.

I cani hanno bisogno di uscire all’aria aperta, di condurre una vita attiva e di stare a stretto contatto con le persone e idealmente anche con i loro simili. Se non avete mai avuto un cane, vi consigliamo di seguire un corso per ottenere un attestato di competenza: vi permetterà di acquisire tutte le conoscenze necessarie per la detenzione di questi animali. Dopo l’acquisto è opportuno frequentare una scuola cinofila insieme al vostro nuovo amico a quattro zampe. Per determinati tipi di cani, in alcuni Cantoni sono in vigore disposizioni speciali.
Detenzione
I cani hanno bisogno di molte attenzioni: amano esplorare il loro ambiente, giocare, incontrare altri simili e trascorrere del tempo con persone fidate. Per il loro benessere è importante educarli correttamente e portarli fuori ogni giorno.
I cani amano vivere in prossimità delle loro persone di riferimento, ma hanno anche bisogno di un luogo tranquillo in cui potersi rilassare indisturbati, idealmente in uno spazio a loro dedicato.
Se si tengono cani all’aperto, bisogna garantire loro l’accesso a una cuccia o uno spazio protetto in casa o nella stalla dove potersi ritirare. Inoltre, all’aperto devono disporre di una superficie di riposo sopraelevata.
Se tenuti legati, i cani devono potersi muovere in un’area di almeno 20 metri quadrati attorno alla catena mobile. Per la detenzione in canili e box in spazi chiusi sono previsti determinati requisiti minimi: i dettagli sono consultabili nelle informazioni tecniche.
I cani devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro caratteristiche individuali: età, condizioni di salute e smania di movimento. Durante la passeggiata hanno la possibilità di annusare a fondo l’ambiente circostante, fare nuove esperienze e incontrare altri cani, dando sfogo alla loro voglia di zampettare e giocare con i loro simili. L’uscita quotidiana contribuisce a mantenerli in forma fisicamente e mentalmente e a prevenire l’obesità.
Se non è possibile portare i cani a passeggio, bisogna dar loro la possibilità di uscire per muoversi liberamente. È inoltre importante che i detentori siano presenti per interagire e giocare con loro. Il tempo trascorso nel canile o legati alla catena mobile non vale come uscita. I cani tenuti legati devono potersi muovere almeno per 5 ore al giorno senza catena.
In alcuni Cantoni è previsto un obbligo di formazione per portar fuori diversi cani insieme. Se volete offrire un servizio professionale di passeggio per cani, dovete informarvi presso l’ufficio veterinario del vostro Cantone di domicilio per sapere se è richiesta un’autorizzazione.
I cani hanno bisogno di avere quotidianamente contatti con le persone e, se possibile, con altri loro simili. L’interazione è fondamentale soprattutto nelle prime settimane di vita: la fase più importante di socializzazione è infatti compresa all’incirca fra la terza e la dodicesima settimana. In quest’arco di tempo i cuccioli devono stare insieme alla madre e al resto della cucciolata per almeno 8 settimane. Questo permette loro di apprendere come comportarsi adeguatamente con gli altri cani e di sviluppare un forte legame con le persone.
Contatti sociali nella detenzione in box o canili
Se sono tenuti nei box o nei canili per più di tre mesi, i cani devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cane che si trova in un parco limitrofo. Fanno eccezione i cani che durante il giorno hanno contatto per almeno cinque ore al di fuori del parco con persone o altri loro simili.
I cani devono essere nutriti in base alla loro età, all’attività che fanno e al tipo di vita che conducono. La quantità e la tipologia di cibo necessario andrebbero idealmente valutate con uno specialista.
L’acqua fresca non deve mai mancare. In particolare, nel caso di cani tenuti all’aperto, occorre accertarsi che le fonti d’acqua come ciotole o fontane non siano vuote o congelate.
Trattamento
Responsabilità dei detentori di cani
I detentori di cani devono assicurarsi che il loro amico a quattro zampe non costituisca un pericolo per persone o altri animali né li spaventi: devono quindi tenerlo costantemente sotto controllo. Per far sì che il cane segua di buon grado le istruzioni che gli vengono impartite, è importante instaurare con lui un legame stretto e basato sulla fiducia. In situazioni delicate vale la regola: chi non è in grado di richiamare il proprio cane in modo sicuro dovrebbe metterlo al guinzaglio preventivamente, a tutela di tutte le persone coinvolte.
Provvedimenti e aiuti educativi
I provvedimenti per correggere il comportamento devono essere adeguati e direttamente conseguenti al comportamento non voluto. In questi casi occorre tener conto dell’età e delle esperienze precedenti dell’animale.
È assolutamente proibito trattare i cani con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri, punirli con spari o utilizzare collari con aculei interni o collari a strozzo senza arresto.
In generale, non possono essere utilizzati mezzi ausiliari se infliggono all’animale dolori o ferite, se gli incutono paura oppure lo irritano notevolmente. È inoltre vietato l’impiego di dispositivi che emettono scariche elettriche, che producono suoni sgradevoli per il cane o che agiscono con sostanze chimiche.
L’uso di tali dispositivi è consentito solo in via eccezionale per scopi terapeutici, e purché siano impiegati da specialisti appositamente qualificati e in possesso della necessaria autorizzazione cantonale.
Nel caso in cui un cane ferisca gravemente una persona o un altro animale oppure se mostra un comportamento particolarmente aggressivo, è obbligatorio notificare tali circostanze all’autorità competente. L’obbligo di notifica è in capo a veterinari, medici, responsabili di rifugi e servizi di accudimento degli animali, autorità doganali e addestratori di cani. In genere l’autorità competente è il servizio veterinario cantonale.
Una ferita è considerata grave se richiede un trattamento medico o veterinario. I moduli di notifica sono disponibili presso l’ufficio cantonale.
Per la prevenzione di incidenti con cani si consiglia di leggere l’opuscolo «Vieni Birillo...», che offre consigli pratici e adatti ai bambini. Un importante contributo in tal senso arriva anche dai progetti scolastici proposti da diversi Cantoni.
I detentori di cani possono utilizzarli per il traino soltanto se tali esemplari sono idonei al riguardo. Non sono idonei gli animali malati, quelli in gestazione avanzata o in lattazione, che pertanto non devono essere utilizzati.
I cani (ad es. quelli da slitta) devono essere bardati adeguatamente.
I cani hanno costantemente bisogno di tempo e attenzioni e devono essere portati fuori ogni giorno. Ecco perché non bisogna mai acquistare un cane basandosi su una decisione impulsiva. Chi vuole prendere un cane dovrebbe sceglierne uno rivolgendosi a rifugi o allevatori responsabili e fargli visita più volte prima di acquistarlo.
Si raccomanda particolare prudenza quando si acquista un cucciolo e la madre non è presente.
Una precisazione importante: in alcuni Cantoni, determinate razze di cani sono vietate o soggette ad autorizzazione. Potete richiedere maggiori informazioni all’ufficio veterinario cantonale del vostro Cantone di domicilio.
Alle esposizioni possono partecipare soltanto cani sani. Per «sani» si intende che gli animali non soffrono di aggravi dovuti all’allevamento e che il loro benessere non è compromesso.
Sia gli organizzatori che i partecipanti sono responsabili del trattamento rispettoso degli animali.
Per i mercati si applicano anche le
La recisione delle orecchie e della coda è vietata da anni in Svizzera, così come l’importazione di cani che hanno subito tali pratiche. Potete trovare ulteriori precisazioni nelle informazioni tecniche:
È inoltre vietato sopprimere loro gli organi vocali o utilizzare mezzi ausiliari illeciti per impedire loro di abbaiare.
Non potete impiegare museruole a cestello, museruole a fascia o simili strumenti se impediscono una respirazione agevole e quindi la naturale regolazione della temperatura corporea.
Informazioni tecniche
Pubblicazioni
Opuscolo «In viaggio. Informazioni importanti su animali, alimenti e souvenir.»
Opuscolo «Cani? Niente paura!»
Progetti scolastici per la prevenzione di incidenti con cani e bambini
Prevent a bite Aargau (in tedesco)
Prevent a bite Berna (in tedesco)
Prevent a bite Biel/Bienne (in tedesco)
Fondazione Prévention des Accidents par Morsure Friburgo (in francese e tedesco)
Prevent a bite Sciaffusa (in tedesco)
Prévention des incidents de morsures nel Cantone del Vallese (in francese e tedesco)
Offerta formativa «Codex Kind und Hund» (Codice Bambini e Cani) Zurigo (in tedesco)
Legislazione
Art. 16 OPAn Pratiche vietate su tutte le specie animali
Art. 73 OPAn Trattamento dei cani
Art. 76 OPAn Mezzi ausiliari e apparecchi
Art. 78 OPAn Notifica di incidenti
Art. 165 capoverso 1 lettera f OPAn Mezzi di trasporto
Art. 167 capoverso 1 lettera d OPAn Contenitori di trasporto
Art. 30 capoverso 2 Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) Passeggeri, carico, rimorchi
Traffico di animali
Il controllo del traffico di animali consente di svolgere i dovuti accertamenti in caso di incidenti dovuti a morsi, epizoozie e di cani scappati, trascurati o abbandonati.
I cani devono essere identificati con un microchip e registrati nella banca dati Amicus (si veda Registrazione). In Svizzera i microchip possono essere impiantati esclusivamente da veterinari.
I detentori di un cane importato devono far verificare a un veterinario l’identificazione entro 10 giorni dall’importazione e farlo notificare alla banca dati Amicus.
Le prescrizioni per l’identificazione e la registrazione dei cani in Svizzera sono diverse da quelle per viaggiare con cani all’estero. In caso di viaggi all’estero i detentori di animali devono osservare le prescrizioni per viaggiare con animali da compagnia.
I detentori di cani devono far registrare il loro animale nella banca dati Amicus. In questo modo è più facile svolgere i dovuti accertamenti in caso di incidenti dovuti a morsi, epizoozie e di cani scappati, trascurati o abbandonati. La registrazione viene fatta dal veterinario. I dati personali dei detentori di cani sono invece gestiti dai comuni. Le modifiche a questi dati personali devono quindi essere notificate al comune, mentre consegna, presa a carico o morte di un cane direttamente alla banca dati Amicus.
I cani importati devono essere registrati da un veterinario entro 10 giorni dall’importazione (si veda «Identificazione»).
In auto, il cane deve essere sistemato in modo tale da non costituire una distrazione o un pericolo per il conducente, ad esempio utilizzando una grata divisoria fissa per cani o una gabbia di trasporto.
I mezzi di trasporto e i contenitori di trasporto devono essere sufficientemente spaziosi affinché il cane trasportato possa assumere la postura normale, sedersi e sdraiarsi comodamente. Inoltre al loro interno non deve fare né troppo freddo né troppo caldo.
Una precisazione importante: l’auto non è un ricovero in cui i cani devono aspettare per ore finché i detentori hanno un attimo di tempo per loro. Può essere accettabile una breve permanenza in auto, ad esempio durante la spesa, purché le condizioni climatiche siano adeguate.
Per portare in viaggio un cane sono necessari almeno un passaporto per animali da compagnia, un contrassegno (microchip) e una vaccinazione antirabbica valida. Tuttavia, per essere in regola, è necessario osservare le prescrizioni del Paese di destinazione. Per il rientro in Svizzera devono essere soddisfatte le relative condizioni.
Riproduzione e allevamento
Qualsiasi allevamento di cani deve perseguire l’obiettivo di generare animali sani con un carattere equilibrato. Esistono disposizioni rigorose in materia di protezione degli animali, soprattutto per le razze che possono presentare problemi di salute o comportamentali per via delle loro caratteristiche zootecniche.
Non potete utilizzare per la riproduzione cani troppo aggressivi o molto timorosi. È inoltre vietato l’accoppiamento con i lupi.
I cani allevati con obiettivi che violano le norme sulla protezione degli animali non possono partecipare alle esposizioni.
Se vendete più di 20 cani o più di tre figliate all’anno, dovete ottenere un’autorizzazione cantonale e seguire una formazione adeguata.
Informazioni tecniche
Organizzazioni riconosciute per la formazione del personale impiegato nel trasporto di bestiame
PDF222.77 kB26 maggio 2026
Informazioni tecniche 2.3: Limitazioni alla detenzione e all’allevamento di ibridi antropogenici di cani e gatti
PDF147.75 kB26 giugno 2026
Informazioni tecniche 2.1: Obbligo di autorizzazione e formazione per l’allevamento su scala commerciale di animali da compagnia
PDF372.26 kB26 giugno 2026
Legislazione
Art. 28 OPAn Allevamento di cani e gatti
Art. 30a cpv. 4 lettera b OPAn Obblighi delle persone coinvolte in occasione di esposizioni
Art. 101 lettera c cifra 1 Obbligo di autorizzazione per l’allevamento professionale di cani
Formazioni
Dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2016 i detentori di cani sono stati obbligati a frequentare un corso per l’ottenimento dell’attestato di competenza (AC). Questo obbligo nazionale è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2017.
Il Consiglio federale raccomanda in particolare alle persone che detengono per la prima volta un cane di frequentare volontariamente un corso per imparare a condurlo in modo responsabile. Per determinati tipi di cane, permane l’obbligo di frequentare un corso in virtù di leggi cantonali.
A tale riguardo ci si può informare direttamente presso il servizio veterinario competente:
Uffici veterinari cantonali: elenco degli indirizzi
Per essere ammessi ai servizi di difesa, i cani devono essere identificati e registrati correttamente e avere ricevuto un solido addestramento di base. Questa formazione è prevista per cani di servizio dell’esercito, del corpo delle guardie di confine, della polizia nonché per cani utilizzati presso imprese di sicurezza autorizzate dal diritto cantonale.
Soltanto le organizzazioni riconosciute dall’USAV possono svolgere l’addestramento dei cani sportivi per i servizi di difesa. Queste organizzazioni devono inoltrare il regolamento per l’addestramento e l’esame all’USAV ai fini della verifica e dell’autorizzazione.
I detentori devono notificare l’inizio dell’addestramento dei loro cani per i servizi di difesa all’autorità cantonale competente, che provvederà a effettuare l’opportuna registrazione nella banca dati.
I Cantoni hanno l’obbligo di disciplinare l’addestramento e l’impiego di cani da caccia in conformità con la legislazione in materia di protezione degli animali. In tale contesto si applicano le disposizioni dell’ordinanza sulla protezione degli animali, e in particolare quelle sull’addestramento con animali selvatici vivi.
Le autorità cantonali devono autorizzare i relativi impianti, come tane artificiali o recinti per la caccia al cinghiale. Sono inoltre responsabili di sorvegliare eventuali manifestazioni per l’addestramento e l’esame di cani da caccia.
Obbligo di autorizzazione e formazione per l’allevamento professionale di animali da compagnia
Chi possiede un allevamento soggetto ad autorizzazione deve aver assolto una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) riconosciuta dall’USAV. Essa fornisce le conoscenze tecniche e le competenze pratiche necessarie relative agli animali allevati, al trattamento rispettoso degli stessi, alla riproduzione, ai requisiti igienici e alle prescrizioni sulla protezione degli animali.
Ulteriori informazioni
Informazioni tecniche 1.3: Canili e box per la detenzione di cani
PDF179.53 kB10 marzo 2026
Informazioni tecniche 1.4: Tenere correttamente legati i cani
PDF150.71 kB28 maggio 2026
Informazioni tecniche 1.5: Puppy yoga e manifestazioni simili con cuccioli di cane
PDF116.03 kB19 giugno 2026
Informazioni tecniche 2.1: Obbligo di autorizzazione e formazione per l’allevamento su scala commerciale di animali da compagnia
PDF372.26 kB26 giugno 2026
Informazioni tecniche 2.3: Limitazioni alla detenzione e all’allevamento di ibridi antropogenici di cani e gatti
PDF147.75 kB26 giugno 2026
Informazioni tecniche 12.2: Obbligo di autorizzazione e di formazione per le borse di settore, i mercatini e altre manifestazioni in cui si commercia con gli animali
PDF356.60 kB10 marzo 2026
Informazioni tecniche 18.8: Esposizioni di cani
PDF330.48 kB10 marzo 2026