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Sostanze regolamentate nei cosmetici

Questa pagina fornisce una panoramica delle sostanze attualmente regolamentate, in quanto non più elencate negli allegati dell’ordinanza del DFI sui cosmetici.

Basi legali e campo di applicazione

In Svizzera le sostanze contenute nei cosmetici sono soggette a una chiara regolamentazione. L’articolo 54 capoversi 1–7 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.02) rimanda al regolamento europeo aggiornato (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Le deroghe sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos, RS 817.023.31).

Solo le sostanze elencate nei seguenti allegati del regolamento UE possono essere utilizzate come coloranti, conservanti o filtri UV:

  • Allegato IV: coloranti autorizzati
  • Allegato V: conservanti autorizzati
  • Allegato VI: filtri UV autorizzati

Le sostanze vietate e quelle soggette a restrizioni sono elencate nei seguenti allegati del regolamento UE:

  • Allegato II: sostanze vietate
  • Allegato III: sostanze ad uso limitato

Le sostanze non esplicitamente regolamentate possono essere utilizzate se la loro sicurezza è stata dimostrata in una relazione sulla sicurezza del prodotto.

Panoramica delle sostanze regolamentate

Ai fini di una migliore informazione, sono disponibili di seguito elenchi aggiornati regolarmente, che servono come strumento di supporto; solo le basi legali sono giuridicamente vincolanti.

Panoramica delle ultime modifiche relative alle sostanze

*(1a data = prima immissione sul mercato  
[fabbricazione/importazione]);
2a data = immissione sul mercato [commercio])

Panoramica delle modifiche relative alla classificazione delle sostanze CMR

In base all’articolo 54 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.02), il regolamento (CE) n. 1223/2009 si applica anche alla Svizzera nella versione vincolante per l’UE.

Nei cosmetici è vietato l’impiego delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per il ciclo riproduttivo (sostanze CMR, categoria 1A, 1B o 2) ed elencate negli allegati del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Si applicano eccezioni se le sostanze sono elencate nell’articolo 54 capoversi 2–5 ODerr.

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