Sorveglianza degli aborti
Gli aborti negli animali a unghia fessa possono essere indice di epizoozie o zoonosi. I detentori di animali devono quindi notificarli e, se necessario, i veterinari devono prelevare campioni. Le analisi supportano la sorveglianza delle epizoozie.
Obbligo di notifica e di analisi di aborti
Un aborto è l’espulsione di un feto immaturo, non in grado di sopravvivere, prima della fine della normale durata della gravidanza. Nella detenzione di animali da reddito è un’eventualità che può verificarsi per diversi motivi. Non si tratta comunque di un evento normale.
Ai sensi dell’articolo 129 dell’ordinanza sulle epizoozie, i detentori di animali devono notificare al veterinario tutti gli aborti evidenti. La notifica è obbligatoria per bovini, ovini, caprini e suini, poiché i disturbi della gravidanza possono essere indice di determinate epizoozie. L’obbligo di notifica vale anche se non è necessario un trattamento veterinario.
Se in un effettivo si verifica più di un aborto in quattro mesi, il veterinario dell’effettivo preleva dei campioni dalla madre, dalla placenta e/o dal feto espulso. In questo modo è possibile escludere in modo mirato determinate epizoozie. L’analisi degli aborti frequenti è un elemento centrale della sorveglianza della salute animale, e sia i detentori di animali che i veterinari degli effettivi sono tenuti a collaborare.
Sono previste disposizioni più severe per le stalle dei commercianti e le estivazioni, in cui si riuniscono animali di provenienza diversa per poi tornare ai rispettivi proprietari. Se in questi luoghi si verificano aborti, tutti i casi devono essere analizzati senza eccezioni.