Passare al contenuto principale

Protezione degli animali nell’allevamento

L’allevamento deve mirare a selezionare animali sani. Questa pagina fornisce informazioni sugli obblighi di formazione e autorizzazione e sulle prescrizioni relative all’allevamento di animali da reddito e da compagnia.

Gli allevatori non possono infliggere all’animale dolori, sofferenze o lesioni in relazione con l’obiettivo di allevamento. Così come non è permesso intervenire in modo incisivo sul suo fenotipo o pregiudicare le sue capacità.

Divieto di allevamento e di esposizione per forme di allevamento non ammesse

L’allevamento deve mirare a selezionare animali sani. Chi intende allevare animali deve precedentemente informarsi a sufficienza sui problemi ereditari di genitori e discendenti dell’animale.

Gli animali per cui sussiste il dubbio di un aggravio medio o elevato devono essere esaminati prima dell’accoppiamento. La procedura per la valutazione degli aggravi è definita con precisione nell’ordinanza dell’USAV sulla protezione degli animali nell’allevamento.

Gli allevatori non possono allevare animali con aggravi elevati e devono assicurarsi che gli accoppiamenti non determinino una progenie con forti aggravi.

Gli animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi non possono essere esposti (art. 30a cpv. 4 lett. b OPAn).

Art. 30a cpv. 4 lett. b OPAn Obblighi delle persone coinvolte

Obbligo di autorizzazione e formazione per l’allevamento professionale di animali da compagnia

Chi alleva animali domestici a titolo professionale necessita di un’autorizzazione cantonale del servizio veterinario competente.

Le condizioni di allevamento e la salute dei genitori sono determinanti per il normale sviluppo dei cuccioli. Gli allevatori devono conoscere e soddisfare le esigenze di alimentazione e di detenzione dei loro animali e devono prevenire in modo mirato sia danni ereditari sia malattie infettive, nonché conoscere le misure adeguate per farlo.

Indirizzi dei servizi veterinari cantonali (in francese)

Evitare la riproduzione eccessiva

Alcuni animali da compagnia possono riprodursi così rapidamente da far sì che i detentori non riescano più a mantenerli, alimentarli o curarli in modo adeguato alle loro necessità. I detentori devono pertanto evitare che gli animali si riproducano eccessivamente.

Ibridi antropogenici

L’ordinanza sulla protezione degli animali vieta l’accoppiamento mirato di cani e gatti domestici con animali selvatici.

Gli ibridi antropogenici nascono dall’incrocio tra animali domestici e animali selvatici e vengono spesso venduti come cani primitivi o gatti esotici. Nel corso dei millenni, i cani e i gatti domestici si sono adattati alla convivenza con l’essere umano e gli allevatori, attraverso la selezione mirata, hanno creato numerose razze.

Per motivi di protezione degli animali, non è accettabile incrociare animali selvatici per creare nuove razze. La detenzione di questi ibridi è particolarmente impegnativa e nella maggior parte dei casi non è alla portata dei proprietari di animali privati.