Pellicce
In Svizzera le pellicce vere devono essere etichettate. La legge garantisce trasparenza su specie, origine e produzione. L’USAV verifica il rispetto delle norme e applica regole contro l’importazione di pellicce ottenute infliggendo sofferenze agli animali.
Dichiarazione delle pellicce
Per i consumatori, la differenza tra pelliccia autentica e pelliccia sintetica non è sempre riconoscibile. Per questo motivo, la pelliccia vera deve essere chiaramente dichiarata. Una dichiarazione è considerata corretta e completa se contiene le seguenti informazioni:
- «vera pelliccia»
- specie animale
- nome latino
- Paese d’origine
- metodo di produzione (caccia o allevamento).
Queste informazioni devono essere indicate sul prodotto in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile in almeno una delle lingue ufficiali.
Dall’entrata in vigore dell’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce nel 2013, tutti gli operatori di mercato sono obbligati a fornire queste informazioni se offrono pellicce o prodotti di pellicceria in vendita in Svizzera.
Informazioni trasparenti per una decisione d’acquisto consapevole
Una componente centrale dell’obbligo di dichiarazione è l’indicazione del metodo di produzione (modo di ottenimento) delle pellicce vere:
- se gli animali sono stati cacciati: occorre indicare se «da caccia con trappole non autorizzata in Svizzera» o «da caccia senza trappole»;
- se gli animali sono stati allevati: è necessario dichiarare se provengono «da allevamento in gabbie con fondo a griglia non autorizzato in Svizzera», «da allevamento in gabbie senza fondo a griglia», «da allevamento in gabbie con pareti fisse senza fondo a griglia» o «da allevamento in parchi».
Queste informazioni consentono di prendere una decisione d’acquisto consapevole. L’ordinanza si basa sulla legge federale sull’informazione dei consumatori (LIC). Finora la Svizzera è l’unico Paese che ha l’obbligo di dichiarare le pellicce vere.
Specie animali interessate
L’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce si applica a tutte le pellicce e ai prodotti di pellicceria di mammiferi. Sono esclusi:
- gli esemplari domestici delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina;
- lama e alpaca.
I prodotti in lana (ad es., angora) e pelle non rientrano nell’ordinanza citata.
Controlli da parte dell’USAV
L’USAV controlla nei punti vendita e nei negozi online con sede in Svizzera (esclusi i siti web esteri) se le dichiarazioni sono conformi ai requisiti di legge. I controlli vengono generalmente effettuati a campione.
L’USAV effettua controlli mirati quando emergono indicazioni specifiche di violazioni o quando precedenti controlli hanno evidenziato carenze. In caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione, verrà addebitata una tassa a copertura dei costi sostenuti per il controllo, in funzione del tempo richiesto. Inoltre, in base alla legge, in questi casi possono essere previste delle multe ai sensi dell’articolo 11 LIC.
Importazione di pellicce
In Svizzera vengono importate anche pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi vietati nel nostro Paese. Sebbene da circa dieci anni sia obbligatorio dichiarare il metodo di produzione, i controlli evidenziano notevoli carenze: ogni anno l’USAV contesta oltre il 70 % dei prodotti controllati perché non conformi ai requisiti relativi all’obbligo di dichiarazione.
Il Governo nazionale intende rafforzare la protezione degli animali per quanto riguarda le pellicce vere. In Svizzera le pellicce ottenute infliggendo sofferenze agli animali non saranno più disponibili. Come controprogetto indiretto all’iniziativa sulle pellicce, il Consiglio federale intende vietare, nell’ambito della legge federale sulla protezione degli animali, l’importazione e il commercio di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali. Il divieto di importazione di pellicce ottenute con metodi che infliggono sofferenze agli animali è già in vigore dal 1° luglio 2025 nelle ordinanze concernenti l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali. È previsto un periodo transitorio di due anni.
In futuro, al momento dell’importazione di prodotti di pellicceria, tutti gli operatori del settore dovranno provare che il metodo di produzione non abbia inflitto sofferenze agli animali. Le pellicce e i prodotti di pellicceria importati e commercializzati illegalmente saranno ritirati dalla circolazione e le persone responsabili saranno perseguite penalmente.
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