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Mercati, esposizioni e altre manifestazioni con gli animali

Alle manifestazioni come mercati ed esposizioni sono presenti molti animali provenienti da diverse aziende di detenzione. Questo aumenta il rischio di diffusione di malattie. Eventi del genere causano inoltre sempre un certo stress per gli animali.

Obbligo di notifica e di autorizzazione

Secondo la legge sulla protezione degli animali, le manifestazioni in cui gli animali vengono commercializzati professionalmente sono soggette ad autorizzazione. L’ordinanza sulla protezione degli animali specifica i requisiti per tale autorizzazione e definisce quali pratiche sugli animali sono vietate in relazione alle manifestazioni. Si tratta, ad esempio, di misure volte a influenzare le prestazioni sportive o di manipolazioni da parte degli allevatori per influenzare l’aspetto fisico in vista dei concorsi di bellezza.

L’ordinanza sulle epizoozie regolamenta la notifica e la sorveglianza degli animali di una manifestazione e la procedura in caso di epizoozia.

Trattamento degli animali durante le manifestazioni

I rischi per la salute e lo stress per gli animali durante le manifestazioni vanno limitati il più possibile. La responsabilità per il benessere degli animali spetta in prima linea ai detentori. L’organizzatore, tuttavia, è tenuto ad adottare misure nel caso in cui i partecipanti non rispettino gli obblighi nei confronti degli animali che hanno portato con sé.

Agli animali devono essere concesse adeguate fasi di riposo e in caso di sollecitazione eccessiva, per esempio nel caso in cui mostrino segnali di stress, devono essere allontanati dal luogo in cui si svolge la manifestazione e adeguatamente ricoverati altrove.

Alle manifestazioni possono partecipare soltanto animali sani

Per non mettere in pericolo la salute e il benessere degli animali durante le esposizioni, gli eventi sportivi, i mercati ecc. possono partecipare a tali manifestazioni solo animali sani. «Sani» vuol dire anche che gli animali non soffrono di aggravi dovuti all’allevamento e che il loro benessere non è compromesso da caratteristiche specifiche dovute alla razza o alla forma di allevamento.

Maggiori informazioni: articolo 30a OPAn.

Dimensioni minime dei parchi / parchi accessibili al pubblico

Durante le manifestazioni, gli animali possono essere ricoverati per un massimo di quattro giorni in parchi leggermente più piccoli rispetto alle dimensioni minime previste dalla legge. In via eccezionale, se giornalmente gli animali vengono tenuti in movimento o allenati in modo sufficiente è possibile tenerli in tali ricoveri e parchi per una durata massima di otto giorni (cfr. art. 30b OPAn).

Durante le manifestazioni è vietato realizzare e gestire parchi accessibili al pubblico (in cui gli animali possono essere accarezzati) con conigli, piccoli roditori e pulcini (cfr. art. 24 lett. f OPAn).

Informazioni tecniche

L’USAV ha elaborato una serie di informazioni tecniche con lo scopo di precisare le prescrizioni sopra indicate per determinate specie animali; si veda «Informazioni tecniche» sotto «Ulteriori informazioni».

Ulteriori informazioni